Scarica Sentenza Tribunale di Catania 2012-2025
Il mancato rilascio dell’informativa sulla mediazione non pregiudica i poteri dell’avvocato nel procedimento, anche quando la ADR è obbligatoria
Informativa dell’avvocato per la mediazione: se manca non incide sui suoi poteri
Il mancato rilascio dell’informativa sulla mediazione da parte dell’avvocato, come richiesto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo n. 28/2010, non pregiudica i poteri del difensore, anche nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria per legge. Lo ha sottolineato il Tribunale di Catania nella sentenza n. 2012/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo: debito residuo contratto di finanziamento
Un debitore presenta opposizione a un decreto ingiuntivo, che gli impone il pagamento di Euro 30.534,15 per un debito residuo derivante da un contratto di finanziamento. L’opponente contesta la pretesa creditoria per diverse ragioni tra le quali la mancanza dell’informativa del difensore sulla mediazione. Controparte si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, che poi gli viene concessa. Successivamente, il creditore opposto avvia la procedura di mediazione obbligatoria, che però si conclude negativamente a causa della mancata partecipazione dell’opponente.
Opposizione: assente l’informativa sulla mediazione dell’avvocato
Il Tribunale rigetta tutti i motivi di opposizione compreso quello relativo all’informativa sulla mediazione. Il Tribunale fa presente a questo proposito che l’opponente ha lamentato specificamente la mancanza dell’informativa redatta dal procuratore ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010. Questo articolo stabilisce infatti che:
- “All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.”
- “L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”
- “L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.”
- “In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile.”
- “Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.”
- “Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”
Informativa sulla mediazione: la sua assenza non incide sui poteri del difensore
Alla luce della citata normativa il Tribunale ritiene che questo motivo di opposizione sia infondato, ribadendo un principio consolidato per il quale l’assenza dell’informativa da parte del difensore non incide sui poteri attribuiti allo stesso nel procedimento. Questo vale anche quando la mediazione è obbligatoria. L’omessa informativa, quindi, non ha come conseguenza l’invalidità del procedimento giudiziario o l’impossibilità per il difensore di agire in giudizio. La sanzione prevista dall’articolo 4, comma 3, è l’annullabilità del contratto tra avvocato e assistito, non una preclusione processuale. La sentenza rafforza quindi il principio per il quale l’omessa informativa del difensore sulla mediazione ha conseguenze sul rapporto professionale tra avvocato e cliente (annullabilità del contratto), senza ripercussioni sulla validità del processo.
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