Scarica Sentenza Tribunale di Ragusa N.1961-2024

In materia di responsabilità sanitaria, se si svolge la mediazione e risulta negativa è possibile avviare l’azione con citazione o con ricorso 702 bis c.p.c.

Responsabilità sanitaria: dopo la mediazione citazione o ricorso 702 bis c.p.c.
Nelle controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, nell’ipotesi di svolgimento preventivo del procedimento di mediazione, il successivo giudizio di merito può essere introdotto sia con atto di citazione che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.Non è necessario che venga rispettato il limite legale dei 90 giorni. Lo ha chiarito il Tribunale di Ragusa nella sentenza n. 1961/2024.

Risarcimento danni da responsabilità sanitaria
Il giudizio con cui si chiude la sentenza menzionata riguarda una richiesta di risarcimento danni avanzata da un paziente. L’attore contesta l’esecuzione dell’intervento di osteosintesi al piede sinistro, a cui ha riportato un trauma e una frattura al calcagno dopo una rovinosa caduta dalle scale.

Questioni preliminari di improcedibilità
Per alcune delle controparti convenute in giudizio la domanda avanzata dall’attore è improcedibile per diverse ragioni.
L’attore non ha fatto ricorso al rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.
Lo stesso non ha rispettato il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 24/2017.
Il danneggiato infine non ha rispettato l’obbligo di avviare preventivamente il procedimento di mediazione obbligatoria.

Mediazione o accertamento tecnico preventivo
Per il Tribunale però le eccezioni di improcedibilità risultano infondate per diverse ragioni.

La legge 24/2017, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce infatti che chi intende proporre una domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria deve:

  • ricorrere all’accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.); oppure
  • svolgere il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010).

Inoltre l’articolo 8 della legge prevede che:

  1. l’accertamento tecnico preventivo rende la domanda procedibile, a condizione che si introduca il giudizio con il rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.);
  2. in alternativa, il procedimento di mediazione può soddisfare la condizione di procedibilità, senza necessità di seguire il rito sommario.

La norma menziona inoltre un termine di 90 giorni per introdurre il giudizio dopo l’accertamento tecnico preventivo. Tuttavia, tale termine non si applica alla mediazione, perché il comma 3 è formulato in base al deposito della relazione tecnica, elemento assente nella mediazione.

Termine di 90 giorni inapplicabile se c’è stata la mediazione
Nel caso specifico, l’attore ha avviato il procedimento di mediazione obbligatoria in data 11 aprile 2018, ma la mediazione si è conclusa negativamente. La domanda risarcitoria, quindi, risulta comunque procedibile.

In conclusione per il Tribunale competente:

  • non era necessario introdurre il giudizio con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., perché la procedura scelta nel caso di specie è quella della mediazione;
  • il termine di 90 giorni non è applicabile, come chiarito dalle disposizioni normative e dalla loro interpretazione sistematica quando si esperisce la mediazione.

Il giudizio risulta quindi correttamente introdotto e procedibile, poiché è stato preceduto da una mediazione obbligatoria. Ne consegue che le eccezioni sollevate sono prive di fondamento.

Leggi anche:   Responsabilità sanitaria: mancata mediazione, domanda improcedibile

Scarica Sentenza Tribunale di Ragusa N.1961-2024

Ricorso alla citazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Responsabilità sanitaria: dopo la mediazione, indifferente il ricorso alla citazione o all’art. 702-bis c.p.c.

La sentenza n. 1961/2024 del Tribunale di Ragusa chiarisce che, nelle cause di responsabilità sanitaria, il superamento della mediazione obbligatoria rende procedibile l'azione risarcitoria indipendentemente dal rito scelto. In tale ipotesi, l'attore può introdurre il giudizio sia tramite atto di citazione che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Inoltre, il termine di 90 giorni previsto per l'accertamento tecnico preventivo non è applicabile alla mediazione, poiché quest'ultima non prevede il deposito di una relazione tecnica.

Data sentenza: 30/12/2024
Curia: Tribunale di Ragusa
Giudice: Carlo Di Cataldo
Argomento/i: Ricorso alla citazione
Materia/e: Responsabilità sanitaria

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento