Scarica Sentenza Tribunale di Ragusa N.1961-2024
In materia di responsabilità sanitaria, se si svolge la mediazione e risulta negativa è possibile avviare l’azione con citazione o con ricorso 702 bis c.p.c.
Responsabilità sanitaria: dopo la mediazione citazione o ricorso 702 bis c.p.c.
Nelle controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, nell’ipotesi di svolgimento preventivo del procedimento di mediazione, il successivo giudizio di merito può essere introdotto sia con atto di citazione che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.Non è necessario che venga rispettato il limite legale dei 90 giorni. Lo ha chiarito il Tribunale di Ragusa nella sentenza n. 1961/2024.
Risarcimento danni da responsabilità sanitaria
Il giudizio con cui si chiude la sentenza menzionata riguarda una richiesta di risarcimento danni avanzata da un paziente. L’attore contesta l’esecuzione dell’intervento di osteosintesi al piede sinistro, a cui ha riportato un trauma e una frattura al calcagno dopo una rovinosa caduta dalle scale.
Questioni preliminari di improcedibilità
Per alcune delle controparti convenute in giudizio la domanda avanzata dall’attore è improcedibile per diverse ragioni.
L’attore non ha fatto ricorso al rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.
Lo stesso non ha rispettato il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 24/2017.
Il danneggiato infine non ha rispettato l’obbligo di avviare preventivamente il procedimento di mediazione obbligatoria.
Mediazione o accertamento tecnico preventivo
Per il Tribunale però le eccezioni di improcedibilità risultano infondate per diverse ragioni.
La legge 24/2017, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce infatti che chi intende proporre una domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria deve:
- ricorrere all’accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.); oppure
- svolgere il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010).
Inoltre l’articolo 8 della legge prevede che:
- l’accertamento tecnico preventivo rende la domanda procedibile, a condizione che si introduca il giudizio con il rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.);
- in alternativa, il procedimento di mediazione può soddisfare la condizione di procedibilità, senza necessità di seguire il rito sommario.
La norma menziona inoltre un termine di 90 giorni per introdurre il giudizio dopo l’accertamento tecnico preventivo. Tuttavia, tale termine non si applica alla mediazione, perché il comma 3 è formulato in base al deposito della relazione tecnica, elemento assente nella mediazione.
Termine di 90 giorni inapplicabile se c’è stata la mediazione
Nel caso specifico, l’attore ha avviato il procedimento di mediazione obbligatoria in data 11 aprile 2018, ma la mediazione si è conclusa negativamente. La domanda risarcitoria, quindi, risulta comunque procedibile.
In conclusione per il Tribunale competente:
- non era necessario introdurre il giudizio con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., perché la procedura scelta nel caso di specie è quella della mediazione;
- il termine di 90 giorni non è applicabile, come chiarito dalle disposizioni normative e dalla loro interpretazione sistematica quando si esperisce la mediazione.
Il giudizio risulta quindi correttamente introdotto e procedibile, poiché è stato preceduto da una mediazione obbligatoria. Ne consegue che le eccezioni sollevate sono prive di fondamento.
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