Scarica Sentenza Corte di Appello di Milano N.2584-2025
Procura sostanziale in mediazione e poteri decisionali
Per la rappresentanza della parte in mediazione è necessaria una procura speciale e sostanziale che conferisca poteri decisionali ampi
Rappresentanza in mediazione: procura sostanziale al delegato
Ai fini della valida rappresentanza nel procedimento di mediazione obbligatoria, la legge e la giurisprudenza stabiliscono che non è necessaria una forma solenne, come l’atto pubblico o l’autentica notarile per il conferimento del potere. È sufficiente che la parte rilasci al rappresentante una libera procura sostanziale che lo munisca di poteri decisionali effettivi. Tale procura, in forza dell’art. 1392 del Codice Civile e dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, deve attribuire al delegato la capacità di disporre dei diritti oggetto della controversia e di raggiungere soluzioni conciliative in piena autonomia. Solo in questo modo si realizza la ratio dell’istituto, che richiede la presenza di persone legittimate a decidere immediatamente la composizione della lite. Lo ha sancito la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2584/2025.
Revoca decreto ingiuntivo: appello della società creditrice
Una società cessionaria di crediti, subentrata alla banca originaria, appella la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’istituto creditore, a causa della presunta improcedibilità della domanda per un vizio nella procura rilasciata per la mediazione obbligatoria. L’opposizione al decreto ingiuntivo era stata proposta dal fideiussore, eccependo tutta serie di vizi (violazione della buona fede, nullità totale o parziale della fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa antitrust e illiceità delle condizioni contrattuali) e, soprattutto, l’improcedibilità del giudizio per la modalità di partecipazione della banca alla mediazione.
Procura sostanziale per la mediazione
Il cuore della controversia risiede nel motivo che ha causato la revoca del decreto ingiuntivo in primo grado. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’eccezione del fideiussore, dichiarando l’improcedibilità della domanda perché la procura speciale rilasciata dalla banca all’avvocato per partecipare all’incontro di mediazione era priva dell’autentica da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo l’appello principale, riforma integralmente la sentenza di primo grado sul punto dell’improcedibilità, ritenendo la procedura di mediazione correttamente espletata. La Corte ha previsto a questo proposito che:
- la giurisprudenza di legittimità e quella di merito prevalente non hanno mai stabilito che la procura sostanziale per la partecipazione alla mediazione debba avere la forma di atto pubblico o essere autenticata da un pubblico ufficiale. Né tale previsione è rinvenibile nella normativa (D.Lgs. n. 28/2010);
- è sufficiente una libera procura sostanziale (art. 1392 c.c.) che attribuisca al rappresentante (nel caso specifico l’avvocato) poteri decisionali ampi e sufficienti per disporre dei diritti oggetto della controversia e percorrere soluzioni conciliative;
- nel caso in esame, la procura speciale prodotta delegava l’avvocato a “rappresentare e difendere” la banca nel procedimento di mediazione, conferendo “ogni più ampia facoltà e potere, ivi compresa quella di partecipare al procedimento di mediazione, conciliare, farsi sostituire, transigere”. Questo chiaro tenore dimostra che la banca aveva conferito poteri pieni per transigere la lite;
- la recente riforma del D.Lgs. n. 28/2010 (D.Lgs. n. 149/2022), ha cristallizzato il principio che consente ai soggetti diversi dalle persone fisiche (come le banche) di partecipare “avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia,” confermando così il citato orientamento giurisprudenziale.
Per la Corte quindi la procura conferita nel caso di specie è valida e la mediazione correttamente espletata, superando così il vizio processuale e dichiarando la procedibilità della domanda proposta dalla banca.
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