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Conciliazione art. 185-bis c.p.c obbligo delle parti di esaminare, dialogare e chiarire la propria posizione in caso di mancato accordo

Conciliazione art. 185 c.p.c e posizione delle parti
Il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1548/2025 sottolinea il dovere delle parti esaminare con attenzione e scrupolo la proposta di accordo suggerita dal giudice ai sensi dell’articolo 185-bis del codice di procedura civile. Le stesse sono tenute a impegnarsi attivamente per avviare e sviluppare una discussione in merito e, qualora non si trovi un’intesa, a rendere esplicita la propria posizione al riguardo.

Contratto d’opera professionale: richiesta di pagamento e danni
Un dottore cita in giudizio due soggetti, chiedendo al tribunale di accertare la validità di un contratto d’opera professionale, riconoscere il suo diritto di credito di € 79.035,80 e condannare i convenuti in solido al pagamento. Le controparti in giudizio contestano l’atto introduttivo, la documentazione allegata, eccepiscono l’invalidità dell’incarico e della pattuizione del compenso, sostenendo il divieto del patto, il vizio del consenso, l’eccessiva onerosità e, in ogni caso, l’infondatezza della domanda.

Proposta conciliativa art. 185 c.p.c
Il giudice formula in corso di causa una proposta conciliativa sensi dell’art. 185 c.p.c, suggerendo il pagamento di € 79.000,00 per compensi professionali e € 4.000,00 per spese legali. L’attore manifesta la volontà di accettare a condizione che sugli importi venga calcolata l’IVA. Rilevata però l’impossibilità di conciliare le parti, il giudice rinvia la causa per le conclusioni.

Conciliazione: dal dialogo devono emergere le posizioni delle parti
In sentenza il giudice evidenzia come, alla luce di quanto accaduto, non si possa ritenere che vi sia stata una effettiva accettazione della proposta conciliativa formulata dall’autorità giudiziaria. L’accettazione da parte dell’attore era infatti condizionata all’integrazione dell’IVA, condizione che non risulta essere stata recepita in una successiva proposta. Di conseguenza, l’adesione alla proposta manifestata dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale non poteva più considerarsi valida, in quanto riferita a una proposta che, per le mancata accettazione nei termini originari, non era più attuale. Il giudice richiama quindi l’importanza dell’articolo 185 bis del codice di procedura civile, sottolineando come la proposta di conciliazione si fondi sull’esame del materiale istruttorio da parte dello stesso giudice che, in caso di mancato accordo, è chiamato a decidere la causa con sentenza. Le parti, da parte loro, hanno l’obbligo di considerare con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di attivarsi per instaurare un dialogo costruttivo su di essa, manifestando chiaramente la propria posizione in caso di mancato raggiungimento di un’intesa. In relazione a ciò, il giudice osserva che la mancata adesione alla proposta conciliativa ai sensi dell’articolo 185 bis del codice di procedura civile potrebbe essere sanzionabile ai sensi dell’articolo 96 del medesimo codice, che disciplina la responsabilità processuale aggravata. Tuttavia, nel caso specifico, pur non avendo accettato la proposta originaria, l’attore ha comunque esplicitato in modo dettagliato le ragioni del suo mancato consenso, indicando la necessità di includere l’IVA negli importi proposti. Per tale ragione, il giudice ritiene che nel comportamento dell’attore non si configurino le condizioni per una sanzione ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. 

Leggi anche: Il tentativo di conciliazione art. 185 c.p.c.

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Parti in mediazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

La conciliazione ex art. 185-bis c.p.c.: deve emergere la posizione delle parti

La sentenza n. 1548/2025 del Tribunale di Salerno ribadisce l'obbligo delle parti di esaminare con diligenza le proposte conciliative ex art. 185-bis c.p.c., instaurando un dialogo costruttivo o esplicitando chiaramente le ragioni di un eventuale disaccordo. Nel caso di un contratto d'opera, l'accordo è fallito poiché l'attore ha condizionato l'accettazione all'aggiunta dell'IVA. Tale condotta, essendo motivata e dettagliata, non è stata sanzionata ex art. 96 c.p.c., nonostante la mancata conciliazione.

Data sentenza: 08/04/2025
Curia: Tribunale di Salerno
Giudice: Paola Corabi
Argomento/i: Parti in mediazione
Materia/e: Conciliazione art. 185 c.p.c

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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