Scarica Sentenza Tribunale di Salerno N.1548-2025
Conciliazione art. 185-bis c.p.c obbligo delle parti di esaminare, dialogare e chiarire la propria posizione in caso di mancato accordo
Conciliazione art. 185 c.p.c e posizione delle parti
Il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1548/2025 sottolinea il dovere delle parti esaminare con attenzione e scrupolo la proposta di accordo suggerita dal giudice ai sensi dell’articolo 185-bis del codice di procedura civile. Le stesse sono tenute a impegnarsi attivamente per avviare e sviluppare una discussione in merito e, qualora non si trovi un’intesa, a rendere esplicita la propria posizione al riguardo.
Contratto d’opera professionale: richiesta di pagamento e danni
Un dottore cita in giudizio due soggetti, chiedendo al tribunale di accertare la validità di un contratto d’opera professionale, riconoscere il suo diritto di credito di € 79.035,80 e condannare i convenuti in solido al pagamento. Le controparti in giudizio contestano l’atto introduttivo, la documentazione allegata, eccepiscono l’invalidità dell’incarico e della pattuizione del compenso, sostenendo il divieto del patto, il vizio del consenso, l’eccessiva onerosità e, in ogni caso, l’infondatezza della domanda.
Proposta conciliativa art. 185 c.p.c
Il giudice formula in corso di causa una proposta conciliativa sensi dell’art. 185 c.p.c, suggerendo il pagamento di € 79.000,00 per compensi professionali e € 4.000,00 per spese legali. L’attore manifesta la volontà di accettare a condizione che sugli importi venga calcolata l’IVA. Rilevata però l’impossibilità di conciliare le parti, il giudice rinvia la causa per le conclusioni.
Conciliazione: dal dialogo devono emergere le posizioni delle parti
In sentenza il giudice evidenzia come, alla luce di quanto accaduto, non si possa ritenere che vi sia stata una effettiva accettazione della proposta conciliativa formulata dall’autorità giudiziaria. L’accettazione da parte dell’attore era infatti condizionata all’integrazione dell’IVA, condizione che non risulta essere stata recepita in una successiva proposta. Di conseguenza, l’adesione alla proposta manifestata dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale non poteva più considerarsi valida, in quanto riferita a una proposta che, per le mancata accettazione nei termini originari, non era più attuale. Il giudice richiama quindi l’importanza dell’articolo 185 bis del codice di procedura civile, sottolineando come la proposta di conciliazione si fondi sull’esame del materiale istruttorio da parte dello stesso giudice che, in caso di mancato accordo, è chiamato a decidere la causa con sentenza. Le parti, da parte loro, hanno l’obbligo di considerare con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di attivarsi per instaurare un dialogo costruttivo su di essa, manifestando chiaramente la propria posizione in caso di mancato raggiungimento di un’intesa. In relazione a ciò, il giudice osserva che la mancata adesione alla proposta conciliativa ai sensi dell’articolo 185 bis del codice di procedura civile potrebbe essere sanzionabile ai sensi dell’articolo 96 del medesimo codice, che disciplina la responsabilità processuale aggravata. Tuttavia, nel caso specifico, pur non avendo accettato la proposta originaria, l’attore ha comunque esplicitato in modo dettagliato le ragioni del suo mancato consenso, indicando la necessità di includere l’IVA negli importi proposti. Per tale ragione, il giudice ritiene che nel comportamento dell’attore non si configurino le condizioni per una sanzione ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
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