Scarica Sentenza Tribunale di Monza N.1441-2025
Il termine di durata di sei mesi della mediazione si applica ai procedimenti per i quali, al 25 gennaio 2025, non è stato depositato il verbale conclusivo
Mediazione di sei mesi se al 25 gennaio 2025 il verbale conclusivo non è depositato
La riforma Cartabia, con l’ultimo correttivo, ha esteso la durata del procedimento di mediazione, fissandola a sei mesi. Il nuovo termine si applica a qualsiasi mediazione per la quale, alla data di entrata in vigore della disciplina innovativa, ovvero il 25 gennaio 2025, non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo. Lo ha precisato il Tribunale di Monza nella sentenza n. 1441/2025.
Intimazione di sfratto per morosità
Una locatrice intima lo sfratto per morosità nei confronti dei conduttori. La locatrice contesta, in particolare, il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire da gennaio 2024, per un ammontare complessivo di € 3.290,00 alla data dell’intimazione, e chiede la convalida dello sfratto. All’udienza fissata per la convalida, i convenuti non compaiono. Tuttavia, a causa delle irregolarità nelle notifiche effettuate (una ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità e l’altra ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa), il giudice dispone il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale. Si costituisce in giudizio una conduttrice con memoria difensiva, sollevando diverse eccezioni. In via preliminare, chiede la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, essendo la materia della locazione soggetta a tale condizione di procedibilità. In subordine, eccepisce il difetto di legittimazione attiva della locatrice e la nullità/inesistenza del contratto (per assenza di sottoscrizione e omessa registrazione), oltre a richiedere il “termine di grazia” o il termine massimo per il rilascio. All’udienza successiva, preso atto del mancato esperimento della mediazione, i procuratori delle parti congiuntamente chiedono e ottengono dal Giudice un termine per l’introduzione della mediazione, fissato al 15 gennaio 2025. Il Giudice rinvia quindi la causa al 15 maggio 2025, tenuto conto della previgente durata trimestrale del procedimento di mediazione.
Applicazione del nuovo termine di durata della mediazione
Tra l’udienza del 10 dicembre 2024, in cui il Giudice ha assegnato il termine per la mediazione e l’udienza di rinvio del 15 maggio 2025, l’autorità giudiziaria rileva la sopravvenienza di una modifica legislativa. Il 10 gennaio 2025 infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025. Tale decreto ha novellato l’art. 6 della Legge 2010, estendendo la durata del procedimento di mediazione da tre a sei mesi (prorogabile). L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2024, in particolare, precisa che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso, purché non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo. Nel caso di specie, al 25 gennaio 2025 il verbale conclusivo non è stato depositato, rendendo così applicabile il nuovo termine di sei mesi. Fatta questa premessa il Giudice osserva che “essendosi il procedimento di mediazione conclusosi in data 21 maggio 2025, ovverosia nel termine di sei mesi dal 15 gennaio 2025, lo stesso deve ritenersi correttamente proposto”, anche poi si è concluso negativamente. Alla luce di tutto quanto esposto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta va respinta.
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