Scarica sentenza Corte d’Appello Napoli 01 12 2023
Per partecipare alla mediazione disposta dal giudice in sede di appello la procura all’avvocato deve essere speciale e sostanziale
Procura speciale e sostanziale per rappresentare la parte nella mediazione disposta dal giudice in appello
Affinché la parte partecipi regolarmente alla procedura di mediazione disposta dal giudice in sede di appello è necessario che il difensore delegato sia munito di procura speciale e sostanziale per negoziare. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 5095 dell’1 dicembre 2023.
Contratti bancari e mediazione disposta dal giudice
Una banca ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e di due garanti. Tutti questi soggetti risultano essere a debito nei confronti dell’istituto bancario in relazione all’apertura di un conto corrente e ad alcuni effetti cambiari non pagati. I presunti debitori si oppongono alla richiesta della banca, ma il giudice di primo grado rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
Le parti soccombenti impugnano la sentenza, si apre il giudizio e la Corte di Appello dispone che venga esperita la mediazione nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010. A questo fine l’autorità giudiziaria concede il termine di 15 giorni per presentare la domanda all’organismo competente e fissa l’udienza di rinvio per verificare l’esito della procedura, che si rivela però negativo.
Mediazione regolare se la procura all’avvocato è speciale e sostanziale
In sede decisionale la Corte di appello si occupa della questione della mediazione in via preliminare per verificare che la stessa si sia svolta regolarmente.
L’Autorità ricorda di aver disposto la mediazione e di aver concesso il termine di 15 giorni per avviarla. Dal verbale dell’incontro prodotto in giudizio però risulta che la procedura, svoltasi in modalità videoconferenza, si sia conclusa negativamente.
Il verbale sottoscritto dal mediatore e dalle parti che vi hanno presenziato, risulta però privo dell’autentica delle firme apposte e dell’avvenuto deposito presso l’organismo di mediazione. Dal documento emerge inoltre che sia la parte istante che quella invitata abbiano preso parte all’incontro non personalmente, ma rappresentate da avvocati delegati.
Dal verbale tuttavia non è possibile desumere la natura delle suddette deleghe e procure e le stesse non possono essere verificate anche se si dà atto del loro deposito presso l’organismo.
Sulla questione della regolare rappresentanza in mediazione la Corte richiama quindi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione ossia che, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda in base a quanto stabilito dalla legge “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”; per cui “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, …). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale” (Cass., sent. n. 8473/2019; nello stesso senso, Cass. sent. n. 18068/2019; più recentemente anche Cass., ord. 2063/2023).”
Detti principi, ricorda la Corte di Appello, devono essere applicati anche quando la procedura di mediazione viene disposta dal giudice in sede si appello e quindi sono validi anche nel caso di specie.
Sulla questione del corretto svolgimento della mediazione la Corte però assegna un termine apposito alle parti, per consentire loro di spiegare le proprie difese, che avviene con note scritte.
Parte appellante sostiene di aver conferito all’avvocato due procure speciali sostanziali e come tali idonee alla rappresentanza e alla possibilità di negoziare in sede di mediazione. Condizione che fa ritenere correttamente espletata la procedura di mediazione.
Parte appellata invece non è stata in grado di dimostrare che l’avvocato delegato abbia ricevuto una delega speciale e sostanziale idonea in base alle indicazioni e specificazioni fornite dalla Corte di Cassazione.
Per la Corte quindi l’avvocato della parte appellata non ha partecipato alla mediazione in modo idoneo. Ne consegue l’applicazione a carico della parte appellata della sanzione prevista dall’articolo 8 comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010 (applicabile ratione temporis) che consiste nell’obbligo di versare alle casse dello Stato un importo corrispondente a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Leggi anche la nota a sentenza che si occupa dello stesso argomento: “In mediazione la procura alle liti non basta”.