Scarica Sentenza Tribunale di Campobasso n. 837-2025
La mediazione è obbligatoria solo per l’atto introduttivo del giudizio, non per le domande riconvenzionali proposte dal convenuto
Mediazione obbligatoria solo per l’atto introduttivo, non per le domande riconvenzionali
Il Tribunale di Campobasso nella sentenza n. 837/2025, nel respingere l’eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale dell’attore per omesso esprimendo della mediazione, richiama due importanti principi sanciti dalle Sezioni Unite n. 3452/2025:
- la condizione di procedibilità legata all’esperimento obbligatorio della mediazione sussiste esclusivamente per l’atto introduttivo del giudizio e che, di conseguenza, tane onere, non si estende automaticamente alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
- l’esclusione della sanzione di improcedibilità per le domande riconvenzionali non annulla affatto l’importanza della conciliazione come strumento per la risoluzione del contenzioso.
Contratto di locazione: sfratto per morosità
Una locatrice intima lo sfratto per morosità, dichiarando canoni non pagati da marzo 2024. Il conduttore si oppone, eccependo l’inadempimento della locatrice (art. 1575 c.c) per presunta inidoneità dell’immobile (muffa, umidità) e chiedendo, in via riconvenzionale, la sospensione o riduzione del canone e il risarcimento dei danni. In subordine, chiede invece la concessione del termine di grazia. Il Giudice, dopo l’opposizione, emette un’ordinanza di rilascio dell’immobile (riservando le eccezioni del conduttore) e dispone il mutamento del rito, onerando contestualmente le parti ad avviare la procedura di mediazione obbligatoria, a pena l’improcedibilità dell’azione. Il conduttore, come emerge dagli atti, rilascia l’immobile il 9 gennaio 2025.
Mediazione obbligatoria: condizione di procedibilità per l’atto introduttivo
Il Giudice tratta ampiamente l’aspetto della mediazione, attivata e conclusa con esito negativo il 21 marzo 2025. La locatrice eccepisce l’improcedibilità della domanda riconvenzionale del conduttore (volta ad accertare l’inadempimento del locatore e ottenere la sospensione/riduzione del canone) per omesso esperimento della mediazione. Il Tribunale però respinge questa eccezione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3452/2024, che sancisce i seguenti principi:
- la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 sussiste solo per l’atto introduttivo del giudizio (l’azione principale della locatrice), e non per le domande riconvenzionali del convenuto;
- resta fermo l’obbligo del giudice di esperire il tentativo di conciliazione durante il processo e la facoltà del mediatore di valutare tutte le istanze delle parti.
Il Tribunale ha dichiarato quindi l’eccezione di improcedibilità della riconvenzionale infondata. Ciononostante, la domanda riconvenzionale del conduttore viene comunque respinta nel merito.
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