Scarica Sentenza Tribunale di Firenze N.1838-2024
La mediazione attivata da più soggetti è valida se le domande sono connesse dal punto di vista oggettivo e rappresentano un centro unico di interessi
Mediazione valida anche se attivata cumulativamente da più soggetti
La mediazione che viene attivata cumulativamente da più soggetti distinti è valida se è giustificata dalla connessione oggettiva tra le domande proposte, in quanto rappresentanti un unico centro di interesse. Lo ha chiarito il Tribunale di Firenze nella sentenza n. 1838/2024.
Mediazione obbligatoria per i contratti di finanziamento
Un soggetto avvia un procedimento semplificato di cognizione cui sensi dell’art. 281 decise c.p.c. per chiedere la dichiarazione di nullità di un contratto di finanziamento revolving e la restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepisce, tra le altre cose, l’improcedibilità della domanda a causa del mancato e valido esperimento della procedura di mediazione, come contemplata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Domanda improcedibile se la mediazione è avviata cumulativamente da più soggetti
Per parte convenuta la domanda è improcedibile perché il procedimento di mediazione obbligatorio in materia di contratti di finanziamento è stato introdotto e concluso in modo inammissibile. Lo stesso è stato avviato cumulativamente da nove soggetti diversi e in loro rappresentanza è comparso un soggetto con delega risultante da un unico documento. Trattasi di una modalità inaccettabile di procedere perché le posizioni individuali sono diverse e distinte, per cui non possono essere trattate insieme per mezzo di un rappresentante unico non munito di una procura adeguata.
Domande proposte connesse in relazione all’oggetto e rappresentanti un centro unico di interessi
Il Tribunale competente respinge l’eccezione di improcedibilità precisando che la mediazione, nel caso di specie, è obbligatoria perché i contratti oggetto di controversia sono riconducibili ai contratti finanziari e bancari. La Cassazione ha precisato poi più volte che nei procedimenti di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti. In presenza di giustificato motivi le parti possono delegare però un rappresentante a presenziare al loro posto purché lo stesso sia munito di procura speciale sostanziale e sia a conoscenza dei fatti. L’autorità ricorda infine che la Riforma Cartabia ha introdotto la mediazione telematica per consentire la partecipazione alla procedura da remoto. Fatta questa premessa il Tribunale rileva che nel caso di specie sono comparsi in video conferenza il ricorrente e tutti gli altri soggetti. In presenza invece, presso l’organismo di conciliazione di Firenze, è comparso il delegato in loro rappresentanza. L’incontro si è concluso con esito negativo, ma il procedimento di mediazione è stato attivato in modo regolare ed effettivo. La parte che lo ha intrapreso inoltre non era assente, ma presente in modalità telematica. Contrariamente a quanto afferrato dal resistente inoltre, sono del tutto insussistenti i motivi legati alla dedotta invalidità e dipendenti dall’avvio della mediazione da parte di più soggetti cumulativamente. La legge infatti non pone divieti o limiti in tal senso. La procedura, come avviata nel caso di specie, è quindi valida perché “giustificata dalla connessione oggettiva fra le varie domande proposte, rappresentanti un unico centro di interesse e cioè quello di ottenere una pronuncia di nullità contrattuale per finanziamenti conclusi con carta revolving.”
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