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Nelle liti in materia di luce e gas il mancato avvio della conciliazione prima del giudizio non comporta in automatico l’improcedibilità della domanda

Luce e gas: la conciliazione non effettuata non implica automaticamente l’improcedibilità
Nelle dispute riguardanti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, il mancato tentativo di conciliazione non determina automaticamente l’improcedibilità della domanda. Il giudice ha la facoltà di sospendere il procedimento e stabilire un termine per permettere alle parti di adempiere a tale obbligo. Questo è stato chiarito dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 2155/2024.

 Utente luce e gas: richiesta di restituzione somme indebite e risarcimento
Un cliente dei servizi luce e gas agisce ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. per ottenere la restituzione di somme versate indebitamente, chiedendo inoltre che la controparte sia condannata: al pagamento in suo favore della somma di 50 euro o altra cifra determinata dal giudice per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento; al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa delle numerose richieste minacciose ed estorsive anche tramite WhatsApp per ottenere il pagamento di una fattura di circa 700 euro. La controparte, presentandosi in giudizio, solleva l’eccezione d’improcedibilità per l’assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito chiede il rigetto delle richieste avversarie.

 Luce e gas: il tentativo obbligatorio non effettuato non rende la richiesta automaticamente improcedibile
Il giudice, nell’affrontare la questione preliminare dell’improcedibilità del ricorso, ricorda che le controversie nel settore del gas e dell’energia elettrica sono soggette all’obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione dal 1 gennaio 2017, pena l’improcedibilità della domanda. Dall’esame della normativa vigente emerge che: il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il servizio dedicato costituisce una condizione necessaria per procedere in giudizio secondo quanto stabilito dalla delibera 20972016/E/COM; la domanda di conciliazione deve essere presentata entro un anno dall’invio del reclamo preventivo all’operatore o gestore come indicato negli articoli 6.1 e 6.2 del Testo Integrato della Conciliazione. Premesso quanto sopra, il giudice osserva tuttavia che la mancata attuazione del tentativo previsto dal codice del consumo non porta realmente all’improcedibilità automatica della domanda. La giurisprudenza consolidata sostiene che il giudice possa concedere un termine per espletare il tentativo conciliatorio, in linea con quanto previsto per altri casi simili come la mediazione o la negoziazione assistita.

Conciliazione luce e gas: il giudice deve accordare un termine per avviarla
Su questo tema si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione n. 8241/2020 affermando che  “il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della .l n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità, con una pronuncia in rito”.

Nel caso specifico, il giudice ha accertato che al consumatore era stato concesso tale termine, ma egli non ha provveduto né dimostrato di aver attivato la procedura conciliatoria. Pertanto, la condizione necessaria alla procedibilità non può considerarsi soddisfatta e dunque il ricorso risulta improcedibile.

Leggi anche questa sentenza che sulla questione è di avviso contrario: “Conciliazione bollette: senza tentativo scatta l’improcedibilità.”


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Liti in materia luce e gas

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Luce e gas: la mancata conciliazione non comporta automatica improcedibilità

La sentenza n. 2155/2024 del Tribunale di Avellino stabilisce che, nelle liti su luce e gas, il mancato tentativo obbligatorio di conciliazione non comporta l'improcedibilità automatica della domanda. Il giudice può infatti sospendere il processo e concedere un termine per adempiere a tale obbligo, analogamente a quanto avviene per la mediazione. Tuttavia, se l'utente, nonostante il termine concesso, non attiva la procedura conciliatoria, il ricorso viene dichiarato improcedibile per difetto di condizione.

Data sentenza: 28/10/2024
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Antonio Pasquariello
Argomento/i: Liti in materia luce e gas

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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