Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia n. 1411-2025
L’invito alla mediazione disposta in corso di causa è valido anche se effettuato al difensore costituito a mezzo pec e non alla parte personalmente
Valido l’invito in mediazione al difensore costituito a mezzo pec
In tema di mediazione obbligatoria disposta in corso di causa, la comunicazione della domanda e dell’incontro effettuata dall’organismo alla pec del difensore costituito è pienamente valida ed efficace. Tale principio si fonda sulla libertà delle forme prevista dal D.Lgs. 28/2010 e sull’elezione di domicilio digitale legata alla procura alle liti, che abilita il legale a ricevere ogni atto inerente alla controversia. Pertanto, la notifica al difensore garantisce la legale conoscenza della procedura, rendendo infondata l’eccezione di improcedibilità basata sulla mancata ricezione personale dell’invito da parte del cliente, specialmente se priva di prova contraria. Lo ha affermato il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 1411/2025.
Mancato invito personale alla procedura di mediazione
La cessionaria di un credito ottiene un decreto ingiuntivo, con il quale intima al debitore il pagamento di 16.261,55 euro a titolo di saldo residuo per un finanziamento non rimborsato. L’opponente contesta la pretesa creditoria, lamentando, in rito, l’improcedibilità per vizi in mediazione, consistenti nella mancata ricezione personale dell’invito a comparire per l’incontro di mediazione obbligatoria. Il Tribunale, tuttavia, respinge integralmente l’opposizione.
Mediazione e validità della comunicazione via pec al difensore
Un aspetto centrale della sentenza riguarda l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente, con cui lamenta la mancata comunicazione personale dell’invito alla mediazione. Il Tribunale fornisce sul punto un’interpretazione rigorosa e sistematica del D.Lgs. 28/2010, confermando la validità della comunicazione effettuata presso il difensore costituito. Il Giudice preliminarmente richiama gli articoli 3 e 8 del D.Lgs. 28/2010, i quali stabiliscono che il procedimento di mediazione si svolge “senza formalità“ e che la comunicazione della domanda e della data dell’incontro deve avvenire con “ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Questa ampiezza normativa mira a favorire l’efficacia della procedura stragiudiziale, evitando che eccessivi formalismi ne blocchino l’iter.
Ruolo della pec ed elezione di domicilio
Nel caso di specie, la mediazione è stata avviata in pendenza di giudizio. La parte, opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva quindi già conferito procura al proprio difensore, eleggendo domicilio presso l’indirizzo pec di quest’ultimo. Secondo il Giudice, tale elezione di domicilio “copre” anche gli adempimenti legati alla mediazione delegata o obbligatoria in corso di causa. Pertanto, l’invio dell’invito all’indirizzo pec del difensore soddisfa pienamente il requisito della conoscenza legale e della ricezione. Il difensore, infatti, è il soggetto tecnicamente qualificato a ricevere le comunicazioni relative alla lite per conto del cliente.
Duplice prova della ricezione
In ogni caso, oltre alla pec, il Giudice rileva che l’Organismo di Mediazione ha tentato la comunicazione alla parte personalmente tramite raccomandata, perfezionatasi per compiuta giacenza presso la residenza dell’opponente. Il Tribunale quindi, nel contestare la tesi dell’opponente, sottolinea due punti fondamentali:
- l’opponente si è limitato a negare genericamente la ricezione dell’invito senza fornire alcuna prova o documentazione acquisita presso l’OdM che potesse inficiare la regolarità delle notifiche;
- una volta dimostrato l’invio alla PEC del difensore presso cui la parte è domiciliata, l’onere di dimostrare la mancata conoscenza si sposta sulla parte stessa, che nel caso di specie, però, non ha offerto elementi probatori validi.
In conclusione, la decisione afferma che, se il processo è già iniziato, la comunicazione dell’invito alla mediazione alla PEC del legale è pienamente efficace per assolvere agli oneri di legge, per cui la procedibilità della domanda è garantita.
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