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Gli effetti sulla decadenza e sulla prescrizione si producono sia quando la mediazione è obbligatoria che quando è facoltativa

Prescrizione e decadenza bloccate anche se la mediazione è volontaria
L’articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 28/2010 stabilisce che la comunicazione di avvio della mediazione blocca i termini di prescrizione e decadenza. Questo vale sia per le mediazioni che sono un requisito obbligatorio per l’azione legale, sia per quelle che le parti scelgono liberamente. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con l’ordinanza n. 16600/2025.

Azione di reintegrazione: decadenza dal termine annuale
Un soggetto presenta un reclamo contro un’ordinanza che aveva respinto la sua domanda di reintegrazione nel compossesso di un locale adibito alla raccolta differenziata condominiale nei confronti di due soggetti. I convenuti avrebbero infatti commesso nei suoi confronti uno spoglio violento e in ogni caso una turbativa e molestia, chiudendo l’area con una recinzione e apponendo un lucchetto, adducendo prossimi lavori di manutenzione e di disinfestazione. L’ordinanza reclamata però aveva respinto il reclamo ritenendo l’azione tardiva. Per il Giudice la norma sulla sospensione non è applicabile alla mediazione volontaria, pena una “dilatazione dei termini […] rimessa alla mera volontà delle parti”. Il reclamante però sostiene la tempestività dell’azione e afferma l’applicabilità dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 anche ai procedimenti di mediazione volontaria.

Mediazione: effetti su prescrizione e decadenza anche se è volontaria
Il Tribunale nell’accogliere il reclamo affronta la questione della tempestività dell’azione possessoria attraverso l’interpretazione dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010. Il Giudice stabilisce che l’effetto sospensivo previsto da questa disposizione si produce anche in relazione ai procedimenti di mediazione volontaria. Questa interpretazione è sostenuta da diverse fonti e ragioni.

  • L’articolo 8 della Direttiva 2008/52/CE, recepita dal D.Lgs. n. 28/2010, prevede che gli effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza si producano per tutti i procedimenti di mediazione, senza distinzioni tra facoltativa e obbligatoria.
  • Tale soluzione è la più coerente con la funzione deflattiva dell’istituto della mediazione. Limitare la sospensione solo alla mediazione obbligatoria frustrerebbe l’obiettivo di favorire la risoluzione extragiudiziale delle controversie, costringendo la parte proponente a rispettare termini stringenti che non terrebbero conto del tentativo di mediazione.
  • Il rischio di un uso strumentale del procedimento per dilatare i termini è escluso dall’articolo 8 dello stesso D.Lgs. n. 28/2010, che prevede che l’effetto sospensivo e interruttivo possa prodursi una sola volta.
  • La sentenza cita infine la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17781/2013, che, pur precedente alla Riforma Cartabia, ha chiarito che l’istanza di mediazione produce l’effetto di interruzione della prescrizione e di impedimento della decadenza per una sola volta, a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa della mediazione.

Il Tribunale di Milano ha quindi revocato l’ordinanza di rigetto, ordinando la reintegrazione immediata del reclamante nel compossesso del locale rifiuti.

Leggi anche: La procedura di mediazione facoltativa sospende la decadenza per l’azione di reintegrazione

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Interruzione prescrizione e decadenza

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Interruzione prescrizione e decadenza: vale sia per mediazione obbligatoria che volontaria

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza n. 16600/2025, ha stabilito che la comunicazione di avvio della mediazione blocca i termini di prescrizione e decadenza anche quando il procedimento è volontario e non obbligatorio. Tale interpretazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, coerente con la Direttiva 2008/52/CE e la giurisprudenza della Cassazione, mira a favorire la risoluzione extragiudiziale delle liti. Di conseguenza, il giudice ha revocato il rigetto di un'azione di reintegrazione possessoria.

Data sentenza: 10/06/2025
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Antonella Cozzi
Argomento/i: Interruzione prescrizione e decadenza
Materia/e: Mediazioni obbligatorie e volontarie

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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