Per la Corte d’appello di Lecce, la mediazione deve essere svincolata da formalismi che non sono funzionali alla composizione della lite, anche ampliando l’oggetto e sforando i tempi laddove necessario
Termine procedimento di mediazione e improcedibilità domanda giudiziale
L’attivazione del procedimento di mediazione, successivamente al termine assegnato dal giudice, non rende improcedibile la domanda giudiziale. Ciò perché tale termine non ha natura perentoria e non possono essere comminate preclusioni o decadenze non sancite per legge. Ed anzi, il procedimento di mediazione deve considerarsi svincolato da aspetti formalistici. Così la Corte d’appello di Lecce nella sentenza n. 888/2022.
La vicenda
Nella vicenda, il tribunale di Lecce confermava il decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca. La Srl cessionaria del credito proponeva opposizione, deducendo, tra l’altro, che il giudice di prime cure avesse dichiarato l’improcedibilità della spiegata opposizione per la mancata osservanza del termine fissato per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 2 D.Lgs. n. 28/2010.
La banca si costituiva invocando il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La decisione
La Corte, nel decidere, esamina innanzitutto il motivo di gravame, cioè la doglianza relativa all’onere di esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, che il giudice di primo grado ha ritenuto incombesse su parte opponente entro il termine perentorio di 15 giorni, facendo discendere dal mancato esperimento l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Per il giudice d’appello il motivo è fondato.
Ed invero, preliminarmente, con riferimento all’individuazione della parte processuale investita dell’onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, deve osservarsi, scrive il giudice del gravame, “come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 19596/2020), ponendo fine ad un risalente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio di diritto – al quale si ritiene di conformarsi – per cui ‘nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria – ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 – i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo’.
E’ naturale, proseguono i giudici, “che sia l’attore, cioè chi assume l’iniziativa processuale, a dover chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, risultando illogico affidare all’opponente la precisazione dell’oggetto e delle ragioni di una pretesa che non è sua”.
A ciò si aggiungano le diverse conseguenze che si verificherebbero in caso di inerzia di ciascuna delle parti, prosegue la Corte, perché “se l’onere è a carico del debitore opponente e questi non si attivi, l’opposizione viene dichiarata improcedibile e il decreto diventa irrevocabile, quindi l’effetto sarebbe quello di compromettere definitivamente il suo diritto; al contrario, se invece l’onere è a carico dell’opposto, l’inerzia di quest’ultimo causa sì, l’improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedisce di riproporre la domanda; quindi ci sarà un effetto solo provvisorio, senza alcuna preclusione (dunque, il creditore ‘non perde nulla’)”.
Pertanto, per la Corte d’appello, “vanno preferite, dovendo bilanciare l’efficienza del sistema processuale e la ragionevole durata dei procedimenti con il diritto di difesa, quelle che meno sacrificano quest’ultimo”.
Quanto all’attivazione del procedimento di mediazione, successivamente al termine assegnato dal giudice, la Corte ritiene come il termine, in assenza di specifica previsione di legge in tal senso, non debba considerarsi avente natura perentoria, ciò in conformità del resto a quanto affermato dalla Cassazione (sentenza n. 40035/2021).
Per cui, “stante la accertata natura ordinatoria del termine, entro cui esperire il tentativo di mediazione, nei casi di avvio del procedimento di mediazione la domanda giudiziale proposta non può essere ritenuta improcedibile. D’altra parte, quel che risulta essere rilevante nel tentativo di composizione della lite, non è il momento della promozione ma il procedimento in sé”.
Concludendo sul punto, la Corte ritiene “non sia possibile comminare preclusioni o decadenze non sancite per legge, essendo le parti interessate al procedimento di mediazione non obbligate a proseguirlo, dopo il primo preliminare incontro. Il procedimento di mediazione deve pertanto considerarsi svincolato da aspetti formalistici perché caratterizzato dalla libertà di forme e contenuti nell’ottica di una portata quanto più funzionale alla composizione della lite, anche ampliando l’oggetto e sforando i tempi, laddove necessario”.