Scarica Sentenza Tribunale di Torino N.4592-2025
Simmetria rispettata se la domanda giudiziale non amplia il petitum con fatti costitutivi ulteriori o pretese diverse non dedotte in mediazione
Non coincidenza tra petitum della domanda in mediazione e in giudizio
Con la sentenza n. 4592/2025, emanata al termine di un giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, come tale soggetta a mediazione obbligatoria, il Tribunale di Torino chiarisce che la simmetria tra la domanda di mediazione e quella giudiziale è rispettata, salvo che quest’ultima presenti un ampliamento del petitum, che si verifica se la domanda giudiziale è fondata su fatti costitutivi ulteriori o su differenti pretese non dedotte in precedenza. Se invece l’oggetto e il petitum si fondano sugli stessi fatti costitutivi, allora c’è simmetria e la domanda giudiziale deve ritenersi procedibile.
Impugnazione delibere condominiali
Cinque condomini impugnano diverse delibere assunte dall’assemblea condominiale il 15 marzo 2024, in particolare quelle relative all’approvazione del rendiconto consuntivo 2023, del bilancio preventivo 2024, dei preventivi per l’impianto elettrico e all’aggiornamento di un’azione legale. Il Condominio convenuto però eccepisce l’improcedibilità del giudizio e sostiene contestualmente la legittimità delle delibere impugnate.
Non coincidenza tra petitum delle domande in mediazione giudizio
Il cuore della trattazione preliminare è rappresentato dall’eccezione di rito sollevata dal Condominio convenuto sull’improcedibilità del giudizio, sostenendo la mancanza di simmetria tra l’oggetto delle domande proposte nella fase stragiudiziale di mediazione e quelle presentate in Tribunale.
Domanda procedibile: il petitum della domanda di mediazione e giudiziale coincidono
Il Tribunale però rigetta l’eccezione, ritenendo la domanda giudiziale procedibile.
La decisione si basa sull’informalità che caratterizza la procedura di mediazione (art. 3 del D.Lgs. n. 28/2010), la quale richiede che l’istanza indichi solo in termini generali l’oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010).
Le difformità tra la domanda di mediazione e il successivo atto di citazione o ricorso possono portare all’improcedibilità solo se determinano un ampliamento del petitum, ossia l’oggetto della richiesta nella fase giudiziale. Ampliamento che si verifica quando la domanda giudiziale è fondata su fatti costitutivi ulteriori o su differenti pretese rispetto a quelli dedotti in mediazione, come confermato del resto anche dal Tribunale di Torino.
Nel caso in esame, il Giudice ha verificato che l’oggetto e il petitum del giudizio si basano sui medesimi fatti costitutivi dell’impugnazione già avanzata in mediazione. Non essendosi verificato un ampliamento della lite successivo alla fase stragiudiziale, l’eccezione del Condominio deve ritenersi del tutto infondata.
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