Nessun rilievo possono assumere le dichiarazioni rese in sede di mediazione, atteso il chiaro disposto dell’art. 10 D.Lgs. n. 28/2010 (quale modificato dalla Legge n. 98/2013) secondo cui, per l’appunto, le dichiarazioni o informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio – avente, anche parzialmente, il medesimo oggetto – iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante.

Sulla base di detto assunto, il Tribunale di Treviso (Giudice: dott. Clarice di Tullio), con sentenza del primo marzo 2016, ha accolto parzialmente le domande dell’attrice, volte alla condanna del convenuto alla restituzione di somme concesse a mutuo.

TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D’UDIENZA
C., rappresentata e difesa dall’Avv. ____
nei confronti di
G., residente a Treviso via delle____
Oggi 01.03.2016, davanti al Giudice Clarice Di Tullio, compare per parte attrice, l’Avv.___, in sostituzione dell’Avv.____, che discute la causa riportandosi agli atti, sottolineando che la prova del credito della sig.ra N. sia stata ampiamente fornita in via documentale e chiedendo in via principale la restituzione della somma di euro 10.000,00 e, in via gradata, della minor somma di euro 7.000,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Deposita la nota spese e la copia di cortesia del foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente. Il Giudice rileva che non risulta depositato in via telematica alcun foglio di precisazione delle conclusioni e si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All’esito della camera di consiglio il Giudice, udita la discussione orale e letto l’art. 281sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza del procuratore attoreo, allontanatosi dall’aula d’udienza.
L’attrice C. N. ha citato in giudizio G. M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00 che ella ed il marito P. D. B. (nelle more deceduto) avrebbero mutuato al convenuto. La domanda è fondata nei seguenti termini. Si premette che l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, integrati non solo dalla consegna ma anche dal titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. La datio di una somma di danaro non vale di per sè a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo postoex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova (v. Cass. sent. n. 9541/2010; Cass. sent. n. 3258/2007). Tali considerazioni valgono a fortiori in caso di contumacia del preteso mutuatario, non avendo la stessa, come noto, il significato di un’ammissione dei fatti dedotti. Tanto premesso, si ritiene che l’attrice – peraltro erede del marito e pienamente legittimata a chiedere il pagamento dell’intero importo: v. Cass. sent. n. 24657/07) -abbia assolto all’onere probatorio su di sé gravante solo relativamente alla domanda di restituzione della somma di euro 7.000,00, essendo documentale che, con bonifico del 24.01.2011, i coniugi D. B./N.i, hanno bonificato, in favore di G. M., la somma di euro 7.000,00, esplicitamente indicata quale “prestito” nella relativa causale (doc. n. 1 fascicolo attoreo).
Viceversa, non può dirsi provata l’ulteriore domanda di restituzione della somma di euro 3.000,00: il documento n. 3 del fascicolo attoreo è una mera stampa di messaggi asseritamente inviati dal convenuto, del tutto priva di efficacia probatoria.
Nessun rilievo poi possono assumere le dichiarazioni da questi rese in sede di mediazione, considerato il chiaro disposto dell’art. 10 del d. lgs. n. 28/2010, quale modificato dalla legge n. 98/2013. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda, condanna G. M. al pagamento, in favore di C. N., della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (24.04.2015) al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Clarice Di Tullio, definitivamente pronunciando all’udienza del 01.03.2016 sulla domanda proposta da C. nei confronti di G., così provvede: in parziale accoglimento della domanda,
condanna G. al pagamento, in favore di C., della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali dal 24.04.2015 al saldo; rigetta per il resto la domanda attorea;
condanna G.  alla rifusione, in favore di C., delle spese processuali, che liquida in euro 271,70 per esborsi ed euro 2.615,00 oltre rimborso spese generali (15%), iva e cap come per legge.
Treviso 01.03.2016
Il Giudice Clarice Di Tullio

Dichiarazioni rese in mediazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Dichiarazioni rese in mediazione. Nessun rilievo nel giudizio di merito

Il Tribunale di Treviso ha accolto parzialmente la domanda di restituzione di un mutuo avanzata da C. contro G. Il Giudice ha condannato il convenuto al pagamento di 7.000 euro, somma provata da un bonifico con causale esplicita. È stata invece respinta la richiesta per i restanti 3.000 euro, poiché non supportata da prove valide: i messaggi prodotti sono privi di efficacia e le dichiarazioni rese in sede di mediazione sono inutilizzabili in giudizio ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 28/2010.

Data sentenza: 01/03/2016
Curia: Tribunale di Treviso
Giudice: Clarice Di Tullio
Argomento/i: Dichiarazioni rese in mediazione +1
Materia/e: Altre

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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