La Corte d’Appello di Roma con sentenza 4 marzo 2021, ha accolto il gravame e capovolto il provvedimento di primo grado, che stabiliva che l’onere di presentare l’istanza di mediazione spettasse all’opponente, dichiarando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione , con la sentenza n. 19596/20.

In seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione finanziaria, il giudice assegnava alle parti il termine per l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

La procedura veniva avviata dal creditore opposto, ma non veniva poi prodotta in giudizio la prova della proposizione dell’istanza; di conseguenza, il Tribunale riteneva che non si fosse verificata la condizione di procedibilità, ma seguendo il primo orientamento (quello della sentenza 24269/2019), dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con la conseguenza della definitiva esecutività di questo.

Veniva proposto appello, con cui si chiedeva, fermo restando il mancato avveramento della condizione di procedibilità posta dall’art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010, di pronunciare non l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La Corte d’Appello di Roma, nel decidere, si è allineata ai principi affermati dalla nota Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596; di conseguenza, ha accolto l’appello e ha revocato il d.i. opposto, interpretazione che appare più corretta, almeno fino a quando le Sezioni Unite non dovessero intervenire nuovamente sulla questione (conforme Corte d’appello di Bari, sez. II, 18 febbraio 2021, n. 287).

Avv. Luca Tantalo

REPUBBLICA   ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Così composta:

dott. Lucio Bochicchio Presidente

dott. Laura Avvisati relatore

dott. Maria Grazia Conti Consigliere Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d’appello iscritta al n.       del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2019, posta in decisione all’udienza del 25 novembre 2020, vertente

TRA

MASSIMILIANO

E

ALESSANDRA

elettivamente domiciliati presso l’avvocato Fabio Ferrari che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con l’avvocato D. B.

APPELLANTI E

… spa

In persona del legale rappresentante APPELLATA CONTUMACE

E

… spa

in persona dei suoi procuratori speciali, dott.·…..  e dott.ssa ……. per verbale del CdA del 29.01.2018 (Rep. 5390), elettivamente domiciliata presso l’avvocato che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di risposta in appello

INTERVENUTA IN APPELLO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

All’udienza del 26 novembre 2020 le parti concludevano come in atti

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 17516/18, pubblicata il 18 settembre 2018 dichiarava  improcedibile   l’opposizione   proposta · dai   signori   Massimiliano e Alessandra contro il decreto ingiuntivo n. ……/2014 D.I., n. ……/2014 R.G., emesso in data 19.12.2014 dal Giudice  del  Tribunale  di Roma, Dott. Renato Castaldo, notificato  il giorno 19.1.2015 ad Alessandra e Massimiliano, dalla la spa, quale mandataria di ……Leasing spa, già …. spa, poi ….spa, per il pagamento della somma di € 108.181,25, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura,  pretesa nei confronti degli intimati nella loro qualità di  fideiussori  della ….srl  debitrice,  in  forza  di  contratto  di  locazione finanziaria di beni strumentali, di canoni per € 11.728,58, della  penale contrattuale per € 86.822,10 e d’interessi di mora per € 9.630,57.

Il Tribunale così motivava la sua decisione:

<<L’opposizione è improcedibile. La parte opposta ha promosso il procedimento ex art. 5 D.L.vo 28/201O, il 15.7.2015 ha partecipato al primo incontro, nel corso del quale il mediatore non ha ritenuto idonea la procura conferita alla persona che rappresentava la società concedente il leasing, che non è comparsa all’udienza di rinvio del 6.10.2015 (cfr. il verbale prodotto il 4.12.2015 dalla parte opponente). Non è stata prodotta documentazione comprovante la proposizione dell’istanza per l’attivazione del procedimento di mediazione, né la procura impiegata al riguardo dall’opposta, sicché non si può ritenere verificata la condizione di procedibilità della presente causa prevista da tale articolo e va considerata l’inosservanza del termine di quindici giorni assegnato con    l’ordinanza    resa    in    udienza    il    1.7.2015     ”per           l’introduzione           del procedimento ex art. 5 D. L.vo 28/2010″, promosso da un soggetto non legittimato. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 201O deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre. (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 24629 del 3.12.2015, ivi, Rv. 638006-01). La presente causa riguarda una fideiussione inerente a un contratto di locazione finanziaria, che è compresa tra le materie indicate dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione, che, nelle cause ex art. 645 c.p.c., segue la pronuncia relativa alle istanze proposte a norma degli articoli 648 e 649 c.p.c., come prevede il comma IV, lettera a), dello stesso articolo. Ciò vale a dire che il creditore può richiedere e conseguire la pronuncia del decreto ingiuntivo senza aver avviato e svolto il procedimento di mediazione e che l’interesse a promuoverlo sorge, nel corso della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo le pronunce previste dagli articoli 648 o 649 c.p.c. e a cura della parte opponente, che è interessata all’instaurazione del giudizio e alla prosecuzione del giudizio previsto dall’art. 645 c.p.c., mentre la condizione di procedibilità della causa giudiziale non può essere ricondotta alla volontà della parte opposta, che può avvalersi della facoltà di non costituirsi in giudizio e di restare contumace».

Massimiliano e Alessandra proponevano appello con atto notificato 18 marzo 2019 chiedendo in via principale e in riforma della decisione, che non essendo avverata la condizione di procedibilità di cui all’mi. 5 del D. Lgs. 28/201O, che fosse conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti degli opponenti.

In subordine, gli appellanti riproponevano le conclusioni di merito proposte con l’atto d’opposizione.

La ….. non si costituiva in appello nonostante la rituale e tempestiva notificazione dell’atto d’impugnazione per cui ne va dichiarata la contumacia.

Il 16 luglio 2019 si costituiva ….spa quale  successore  di …..Leasing nella titolarità del credito azionato in virtù di contratto di cessione in blocco di crediti pro soluto stipulato il 1O maggio 2017 ai sensi del combinato disposto degli aitt. 1 e 4 della legge sulla “cartolarizzazione” e dell’art.  58  del  TU  bancario  eccependo  preliminarmente  l’inammissibilità dell’appello perché proposto nei confronti di …..Spa in proprio e non quale mandataria di …Leasing Spa.

Nel merito l’intervenuta, eccepita la decadenza degli appellanti ex art. 346 cpc dalle domande non riproposte dall’appellante, chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello perché proposto contro la …., non legittimata passivamente all’impugnazione, in quanto citata in proprio e non nella qualità di mandataria    della … titolare del credito azionato in via monitoria. L’eccezione è palesemente infondata perché nell’atto d’appello, sia nel corpo che  nelle  conclusioni,  è chiaramente evidenziato che la … , oggi  .., non era in giudizio in proprio ma quale mandataria di …  per  cui  è  di palmare evidenza l’irrilevanza della mancata espressa evidenziazione, solo nella vacatio, a pagina 19 dell’atto, della predetta qualità non essendovi alcuna incertezza sul punto.

Nel merito l’appello è fondato. Ciò nonostante la correttezza della statuizione d’improcedibilità ex mi. 5 del D. Lgs. 28/2010 in  quanto,  riunite  le  due procedure  di mediazione  promosse  da …  Leasing e dagli odierni appellanti, all’incontro dinanzi al mediatore del 6 ottobre 2015 nessuno era comparso per la locatrice quale creditrice dell’importo azionato in via monitoria. Incombendo l’onere di esperire  la  procedura  di mediazione  sull’attore sostanziale costituito dal creditore ricorrente, il motivo d’appello con il quale i fideiussori lamentano  l’erroneità della statuizione d’improcedibilità dèll’opposizione invece che della domanda azionata in monitorio è però fondato. L’incertezza giurisprudenziale sulla questione è stata risolta dalla  se con l’arresto  a  Sezioni  Unite  n.  19596/20  che  afferma  come  massimata: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma I ­ bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma I -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Il principio di diritto, pienamente condiviso da questo giudice di merito, è stato confermato dalla se con la successiva decisione n. 159/21.

Va quindi disposta da questo giudice d’appello la revoca del decreto opposto mentre la corretta statuizione d’improcedibilità non consente l’esame nel merito della pretesa creditoria. In considerazione del chiarimento giurisprudenziale intervenuto in pendenza del giudizio d’appello appare giustificata la compensazione delle spese del doppio grado.

PQM

La Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello proposto da Massimiliano da Alessandra contro la sentenza del Tribunale di Roma n. …/18, pubblicata il 18 settembre 2018, confermata la statuizione di improcedibilità di cui all’art. 5 comma  I  bis del D. Lgs 28/2010, revoca il decreto ingiuntivo n. …./14 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di … Bank S.p.a., quale mandataria di … Leasing S.p.a., già denominata …S.p.a.;

dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado;

così deliberato nella camera di consiglio del 4 marzo 2021

Il Presidente estensore

     
     
 
   

 

 

Deposito istanza

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PER LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, L’OBBLIGO DI PRESENTARE ISTANZA DI MEDIAZIONE SPETTA ALL’OPPOSTO

La Corte d'Appello di Roma ha rivisto una sentenza di primo grado che dichiarava improcedibile l'opposizione a un decreto ingiuntivo per mancata mediazione, rendendo il titolo esecutivo. Allineandosi all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19596/20), la Corte ha stabilito che, se l'onere di promuovere la mediazione ricade sulla parte opposta e questa non si attiva, l'effetto non è l'improcedibilità dell'opposizione, bensì la revoca del decreto ingiuntivo stesso.

Curia: Corte d'Appello di Roma
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: contratti bancari +1

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Il solo deposito dell’istanza di mediazione non produce effetti interruttivi della prescrizione o della decadenza della domanda giudiziale

Il Tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di una delibera condominiale per tardività. Nonostante il deposito dell'istanza di mediazione sia avvenuto entro i 30 giorni previsti dall'art. 1137 c.c., la comunicazione alla controparte è arrivata con 16 giorni di ritardo. Ai sensi del d.lgs. 28/2010, l'effetto impeditivo della decadenza scatta solo con la comunicazione alle parti e non con il mero deposito, motivo per cui l'attore è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

Data sentenza: 02/03/2017
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Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

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Data sentenza: 13/01/2026
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Giudice: Annalisa Giusti
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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