Scarica Sentenza Tribunale di Pavia N.490-2025
Il delegato della parte deve poter decidere e negoziare in autonomia sulla composizione della controversia in mediazione
Mediazione obbligatoria: il delegato deve poter decidere il merito dell’accordo
Il Tribunale di Pavia nella sentenza n. 490/2025 chiarisce che nella mediazione obbligatoria, il delegato della parte deve avere il potere di negoziare e decidere autonomamente sulla transazione, non solo di discutere senza poter concludere accordi.
Partecipazione irregolare alla mediazione
Nell’ambito di una controversia scaturita da un’opposizione a un decreto ingiuntivo, parte opposta si costituisce in giudizio, resistendo alle richieste avversarie. Il giudice con ordinanza invita le parti a esperire la mediazione obbligatoria. L’opponente però eccepisce l’improcedibilità della domanda per la mancata regolare partecipazione della società opposta alla mediazione. Il giudice fissa quindi un’udienza per decidere la questione.
In assenza di sub-delega mancano i poteri necessari per la mediazione
Nella sua decisione, il Tribunale analizza l’articolo 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010, che prevede l’onere per il creditore procedente in via monitoria di avviare la mediazione nel giudizio di opposizione. L’articolo 8 comma 4 dello stesso decreto stabilisce invece che le parti debbano partecipare personalmente alla mediazione o tramite un rappresentante/delegato a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Nel caso specifico, al procedimento di mediazione si era presentata un’avvocata in sub-delega di altri due avvocati, ma la procura alle liti conferita alla stessa escludeva espressamente il potere di transigere. La società aveva infatti delegato i due avvocati conferendo loro il potere di transigere e di conciliare “secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti.” Il Tribunale ha ritenuto quindi che la partecipazione alla mediazione da parte della delegata non fosse valida. Mancando il potere di sub-delega nella procura, l’avvocata sub-delegata non poteva ritenersi regolarmente investita dei poteri necessari. Inoltre, la subordinazione del potere di transigere alle decisioni di organi deliberanti esterni non rispettava lo spirito del D.Lgs. n. 28/2010, che richiede che il delegato abbia il potere di decidere autonomamente sulla composizione della controversia, e non sia un mero tramite di decisioni altrui. La limitatezza dei poteri del rappresentante rendono inutili i tempi e i rinvii della mediazione, poiché i poteri necessari devono essere conferiti pienamente prima dell’incontro con il mediatore. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e ha revocato il decreto stesso, non essendo stata validamente esperita la condizione di procedibilità costituita dalla mediazione. La mancata eccezione sulla validità della partecipazione alla mediazione durante il procedimento di mediazione non ha sanato l’improcedibilità, in quanto è responsabilità della parte dotarsi tempestivamente di un delegato con i poteri adeguati. Il Tribunale ha infine condannato la S.p.A al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell’articolo 12 bis comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, a causa della mancata valida partecipazione alla mediazione obbligatoria.
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