Scarica Sentenza Tribunale di Vibo Valentia n.366-2025
La mediazione facoltativa avviata dal debitore non impedisce la decadenza dai termini per proporre l’opposizione
Mediazione facoltativa: nessun effetto sul termine di opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Vibo Valentia nella sentenza n. 366/2025 precisa che presentare una domanda di mediazione facoltativa non blocca il termine perentorio entro cui si deve proporre opposizione a un decreto ingiuntivo. Se quel termine scade, si decade dal diritto di opporsi.
Opposizione a decreto ingiuntivo tardiva
Un Comune presenta opposizione contro un decreto ingiuntivo che gli ha ingiunto il pagamento di € 266.610,79, oltre interessi e spese. Per varie ragioni il Comune chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione delle somme ingiunte.
La parte opposta, ossia il cessionario del credito, si costituisce in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione per la sua manifesta tardività.
Istanza di mediazione facoltativa: interruzione dei termini di opposizione
Il punto centrale della decisione del Tribunale riguarda l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per tardività, che il Tribunale però respinge. C’è però un altro aspetto di rito molto rilevante di cui si occupa il Tribunale, ossia stata la doglianza relativa all’istanza di mediazione.
Per la parte proponente l’istanza di mediazione facoltativa, depositata il 5 gennaio 2017 (e cui era seguita la convocazione all’incontro per il 6 febbraio 2017), avrebbe interrotto i termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Questo perchè la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 17781/2013 ha esteso l’efficacia interruttiva dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010 anche alle ipotesi di mediazione facoltativa.
Il Tribunale però rigetta questa argomentazione. La Sezioni Unite della Cassazione n. 19596 del 18 settembre 2020 ha fornito infatti un’interpretazione sistemica della disciplina del procedimento monitorio e della mediazione, alla luce delle loro finalità.
Per questo il Tribunale ha ribadito che il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio e non prorogabile ai sensi dell’art. 153 c.p.c. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010) introdotte con richiesta di decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte opposta (il creditore), solo dopo la decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.
La ratio di questa impostazione risiede nell’esigenza di assicurare l’immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito, la cui tutela verrebbe vanificata da un previo esperimento del tentativo di conciliazione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è considerato una prosecuzione del procedimento monitorio, non un giudizio autonomo, e la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto ingiuntivo stesso.
Mediazione facoltativa incompatibile con i termini perentori
Il Tribunale in sentenza sottolinea come sarebbe illogico sostenere che un effetto favorevole all’attore (l’interruzione della prescrizione o della decadenza) possa derivare da un’iniziativa del debitore (l’opponente) nella fase dell’opposizione. Non possono coesistere un onere di promuovere la mediazione a carico del creditore-opposto e una mera facoltà per il debitore-opponente di esperire una mediazione facoltativa con effetti impeditivi sulla decadenza. Le esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito, tipiche del procedimento monitorio e garantite dal termine perentorio di 40 giorni per l’opposizione, sarebbero frustrate dall’idea che un’iniziativa di mediazione facoltativa del debitore possa interrompere tale termine. Ciò determinerebbe uno slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività e un potenziale uso della mediazione a scopo dilatorio, incompatibile con la struttura e le finalità degli istituti in esame. Per queste ragioni e in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, il Tribunale dichiara inammissibile l’opposizione perchè tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo.
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