Scarica Sentenza Tribunale di Treviso N.1272-2025
Trasporto aereo: il mancato esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di improponibilità della domanda, che il giudice non può regolarizzare
Conciliazione controversie aeree: condizione di proponibilità della domanda
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperire in caso di controversie insorte tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori, è previsto ex lege quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Il Giudice, in caso di mancato esperimento del tentativo, non può, in corso di causa, concedere un termine per avviarlo.
Lo ha sancito il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1272/2025.
Controversia aerea: mancata concessione del termine per conciliare
Una signora, in qualità di mandataria con rappresentanza di due passeggeri, agisce in giudizio per ottenere dalla compagnia aerea il pagamento di una compensazione pecuniaria di € 500,00, pari a € 250,00 per passeggero, a causa di un ritardo di oltre tre ore sul volo del 25 aprile 2023. La compagnia aerea si costituisce in giudizio eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Legge n. 118/2022. In subordine, si oppone alla condanna alle spese legali, sostenendo di essersi già dichiarata disponibile stragiudizialmente a pagare la compensazione dovuta. Il Giudice di Pace accoglie l’eccezione, dichiarando la domanda improcedibile. La parte soccombente propone appello, dolendosi, in subordine, della mancata concessione, da parte del Giudice di Pace, di un termine per avviare il tentativo di conciliazione, non esperito, in corso di causa.
Tentativo di conciliazione obbligatoria
Il Tribunale di Treviso, nel pronunciarsi sull’eccezione relativa alla mancata concessione di un termine per tentare la conciliazione, evidenzia come tale doglianza debba essere respinta“in quanto l’art. 10 della l. 118/2022 prevede l’improponibilità della domanda giudiziale in assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione senza alcun riferimento alla possibilità di regolarizzarla in corso di causa, tanto che, a differenza della normativa in materia di mediazione, il legislatore non ha previsto la concessione di un termine a tal fine (previsione che sarebbe inoltre in contrasto con la ratio deflattiva della disciplina introdotta).” Per la legge quindi non è prevista la concessione d’ufficio di un termine che, nel caso di specie, tra l’altro, non è stato mai chiesto dalla parte interessata durante il giudizio di primo grado. Alla luce di questo e degli altri motivi esposti in sentenza, il Tribunale rigetta l’appello perchè infondato. Del resto, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8241/2020 la condizione di proponibilità si verifica in presenza di “un vizio insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, tale da costituire una soluzione drastica, in considerazione degli interessi sostanziali in gioco.” L’improponibilità è quindi un vizio originario, che ricorre nel caso in cui la domanda giudiziale non può essere introdotta per l’assenza di un requisito costitutivo del diritto di agire.
Leggi anche: Mancata conciliazione controversie agrarie: scatta l’improponibilità