Il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Moriconi, ha condannato, ex art. 96 comma III c.p.c., la parte che non ha aderito alla procedura di mediazione delegata. Secondo il Giudice la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione delegata dallo stesso, determina una colpa grave, se non addirittura dolo, sanzionabile ex art. 96, comma III c.p.c..

In    NOME     del     POPOLO    ITALIANO

TRIBUNALE  di  ROMA    SEZIONE  Sez.XIII°

  1. RG……..-14

REPUBBLICA     ITALIANA

Il   Giudice   dott. cons.   Massimo Moriconi

nella   causa tra

P. T.  (avv.ti A. C.)

attrice

                                                                             E

 spa G. I. in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.D. M. P.)

convenuta

                                                                             E

D. R. e L. S.

convenuti contumaci

                                                                             E

Spa D. L. I. in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. G. C. e V. M.)

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del  27.9.2018 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S  E  N  T  E  N  Z  A

 letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

La motivazione che segue è stata redatta ai sensi  dell’art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita’ telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Poiché già la novella di cui alla l.. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che  la sentenza va motivata con una concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l’innovazione ultima sia puramente ripetitiva – mero sinonimo-  del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale  sintetico che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

*

-1-  I fatti posti a base della domanda degli attori – La mediazione demandata ex art. 5 co.II° decr.lgsl.28/2010

 Il fatto e la responsabilità esclusiva, della causazione  del sinistro della Volkswagen Golf condotta da L. S. e  di proprietà di  D. R.  (assicurata spa G.)  sono indiscutibili.

Uscendo da un parcheggio sito in via Tuscolana all’altezza del vicolo Tuscolano nell’effettuare la manovra di immissione nella carreggiata lo S. non dava la dovuta precedenza al motociclo supraggiungente di  P. T.  invadendo la di lei corsia di marcia. A seguito di ciò P. T.  cadeva a terra subendo danni alla persona.

La responsabilità della caduta è di sicuro attribuibile in via esclusiva allo sprovveduto e disinvolto (sic) conducente della Golf (che peraltro si allontanava dopo aver provocato l’incidente e veniva rintracciato solo grazie alla solidarietà di una persona, testimone, in loco, presente all’accadimento), essendo indifferente che vi sia stato o meno un urto con lo scooter Honda dell’attrice; in quanto a fronte dell’improvvisa ed imprevedibile manovra dello S. la P. T. si trovava la strada sbarrata e nulla poteva per evitare la perdita di controllo della moto (peraltro proprio tale perdita di controllo testimonia come l’attrice abbia cercato invano di effettuare una manovra diversiva, senza che nulla autorizzi a ritenere una velocità incongrua).

Le ragioni del convincimento del Giudice sono le seguenti :

  1. Intervenuta la Polizia Municipale poteva assumere a S.I.T. le dichiarazioni di diverse persone che si trovavano in loco al momento del sinistro (una di queste veniva anche sentita dal Giudice). Da tali dichiarazioni, come pure dalle successive indagini della Polizia che rintracciava nella sua abitazione il conducente della Golf che era proditoriamente fuggito, può agevolmente dedursi che L. S. dopo aver sbarrato il passo alla moto, causandone la caduta, con grave violazione al dovere di dare la precedenza, con uno stratagemma si allontanava sperando così di non essere rintracciabile. La circostanza che nessuno dei testimoni presenti (rectius: sicuramente presenti) abbia visto il momento preciso del sinistro, ma l’immediato post non ha rilevanza. L’utilizzo dello strumento indiziario è in questo caso necessario e sufficiente: lo S., per quanto riferito dai testi, si è comportato esattamente come si comporta un soggetto coinvolto in un sinistro che ha causato (cfr. D. S. C. che racconta le parole dello S. che si giustificava adducendo che la signora della moto era caduta non perché da lui colpita ma perché aveva frenato improvvisamente; e analogamente M. C.). Dopo aver sbarrato la strada alla moto, e averne provocato la caduta, si è schermito con la puerile giustificazione che non c’era stata una collisione…il riferimento alla frenata della P. è emblematico. La frenata c’è stata e la caduta è stata causata da tale frenata improvvisa che a sua volta è stata determinata dalla scriteriata condotta di guida della irresponsabile conducente della Golf.
  2. mancata partecipazione ingiustificata della spa G. alla mediazione demandata ordinata dal giudice (art. 116 cpc in relazione all’art.8 decr. lgsl.28/2010)

Con ordinanza del 4.5.2017 il giudice disponeva un percorso di  mediazione demandata.

Nel provvedimento il giudice  evidenziava fra l’altro che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile  nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 III° cpc.

Nonostante queste premesse, la spa G. non riteneva di partecipare al procedimento di mediazione pur ritualmente convocata come attestato dal verbale negativo redatto dal mediatore dell’organismo attinto dalla domanda degli attori.

L’evento dannoso è accaduto in data 14.9.2011 quando P. T. che subiva dal sinistro, danni alla persona, aveva  45  anni.

E’ importante indicare la data del fatto in quanto  dal marzo 2001 (l.5.3.2001 n.57)  è in vigore il sistema del punto legale al quale il Giudice in virtù della legge 12.12.2002 n.273 puo’ derogare in aumento solo nella misura di un quinto (cosa che non si intende fare in questo caso non essendovene alcuna valida ragione, rientrando le conseguenze pregiudizievoli dell’evento nell’assoluta normalità dei casi).

Più specificamente la legge (oggi decreto legislativo  7 settembre 2005, n. 209  Codice delle assicurazioni private, art.139) prevede che il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a titolo di danno biologico permanente …

Ne consegue che per quanto riguarda il danno biologico permanente da 1 a 9 punti ed il correlativo danno biologico temporaneo vanno applicate, de plano, le norme suindicate e le relative tabelle (derivanti dai decreti ministeriali di periodico aggiornamento).

Per quanto invece concerne:

  1. il danno biologico (temporaneo e permanente) relativo ad aree diverse da quella dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e
  2. il danno biologico permanente derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il quale i postumi delle lesioni sono superiori al nove per cento,

Nel caso si specie si tratta di micropermanente.

Esaminata e condivisa la relazione peritale d’ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, ed in assenza di valide contestazioni (tali non sono quelle del CTP dell’attrice, generiche), va evidenziato che P. T.  ha subito a seguito dell’evento  i seguenti danni:

invalidità permanente  5  %

invalidità temporanea 100% di gg.60

invalidità  temporanea   50% di gg.90

spese riconosciute €.679,00

L’importo del risarcimento, previa devalutazione, rivalutazione e interessi legali, ammonta ad €.10.700,00

Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell’ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo  passato).

Inoltre è stato riconosciuto l’ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte dei danneggiati dell’equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto (solo per la parte differenziale rispetto all’acconto già corrisposto dall’assicurazione per il danno all’auto) e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica  (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti  oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali.

Il calcolo di tali interessi è stato effettuato  in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla devalutazione alla data del fatto dannoso degli importi che erano stati rivalutati alla data della sentenza; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.

Non spetta all’attrice nessun altra somma, né a titolo di danno non patrimoniale, né patrimoniale non sussistendo, anche ma non solo in relazione alla limitata incidenza dell’evento sulla capacità lavorativa generica (inoltre non vi è stata alcuna seria richiesta di prova della contrazione del reddito della P.).

Quanto alla polizza infortuni, non occorre darne conto posto che in ogni caso l’eventuale importo dovuto sarebbe da detrarre dalla somma qui riconosciuta alla P.

In definitiva all’attrice spetta complessivamente la somma (ulteriore) di 10.700,00 = oltre interessi legali fino al saldo al cui pagamento i convenuti (esclusa D. L.) vanno in solido condannati.

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto-  della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 22.7.2012 n.140)  vengono liquidate e distratte (a richiesta) come in dispositivo.

La sentenza  è per legge esecutiva.-

-2-  La mancata partecipazione della spa G.  alla mediazione demandata disposta dal Giudice

La condanna per responsabilità aggravata.

L’art. 96 dispone che:

I° se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

II° Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

E per quel che qui interessa:

III° In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:

  • in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ;
  • non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
  • l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
  • a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
  • infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della gravità della colpa.

Nel caso di specie è indubbia la sussistenza della gravità della colpa (se non del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà  di disattendere l’ordine del Giudice) dell’A. che non ha aderito alla convocazione in mediazione.

La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa, esattamente come nel caso di specie.

La sussistenza di tali elementi soggettivi può essere riscontrata ricavandola da qualsiasi indicatore sintomatico.

Nel caso in esame, in presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta della spa G. che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal giudice, integra certamente colpa grave se non dolo.

Che il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integri colpa grave (se non dolo) è indiscutibile, ampiamente motivato, dimostrato e confermato dalla giurisprudenza, che si richiama, anche ai sensi dell’art.118 att. cpc,        

L’ammontare della somma deve essere rapportato :

  1. allo stato soggettivo del responsabile. In questo caso, a fronte del chiaro contenuto dell’ordinanza del 5.2017 vi è stata la volontaria scelta di renitenza da parte della spa G. che, disattendendo il motivato e ragionevole invito del giudice di cercare di trovare un conveniente accordo, ha preferito portare la causa alle estreme conseguenze, aggravando inutilmente il lavoro del giudice, piuttosto che ragionare e discutere responsabilmente in sede conciliativa ;
  2. alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore, della condotta censurata). In questo caso la condotta dell’A., soggetto strutturato e organizzato,  è grave  e non  scusabile
  3. alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile. In questo caso si tratta di una società per azioni di notoria elevata capacità finanziaria e patrimoniale

Si ritiene, nel quantum, di liquidare una somma  pari a quella per la quale vi è condanna alle spese a favore dell’attrice: ed invero le conseguenze delle ingiustificata renitenza e l’applicabilità dell’art. 96 cpc sono da tempo ubiqualmente note, quali espresse da giurisprudenza (che si intende qui richiamata, anche ai sensi dell’art.118 att. cpc), edita su ogni sorta di rivista cartacea ed on line, e conseguentemente, considerato pure l’espresso motivato avvertimento contenuto nell’ordinanza del 12.5.2016, non sussiste neppure la ipotetica giustificabilità della non conoscenza delle conseguenze della condotta di cui trattasi, vale a dire del rifiuto del percorso di mediazione  impartito dal Giudice.

La sentenza  è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

  • CONDANNA spa G. I. in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con D. R. e L. S. al risarcimento dei danni che liquida in favore di P. T. nella complessiva somma di 10.700,00= oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
  • CONDANNA spa G. I. in solido con D. R. e L. S. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore P. T. per compensi in complessivi €.5.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali; oltre alle spese della consulenza di ufficio;
  • CONDANNA ai sensi dell’art.96 co.III cpc,, spa G. I. al pagamento della somma di €.5.000,00 a favore di P. T. ;
  • CONDANNA ex art. 8 co.4 bis decr.lgsl 28/10, spa G. I.a al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • SENTENZA esecutiva

Roma lì 27.9.2018                                                    Il Giudice

                                                                               dott. cons. Massimo Moriconi

 

Condanna al contributo unificato

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione delegata dal Giudice: condannata la parte, ex art. 96 comma III c.p.c., per la mancata partecipazione ingiustificata

Il Tribunale di Roma ha condannato una compagnia assicurativa al risarcimento dei danni per un sinistro stradale, accertando la responsabilità esclusiva del conducente danneggiante. Il Giudice ha inoltre sanzionato la società ex art. 96, comma III, c.p.c., poiché la mancata e ingiustificata partecipazione alla mediazione demandata è stata ritenuta indice di colpa grave o dolo. Tale condotta, volta a procrastinare inutilmente il giudizio, ha comportato l'obbligo di versare una somma equitativa a favore della controparte.

Data sentenza: 27/09/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +4
Materia/e: Risarcimento danni sinistro stradale

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Condannata l’Assicurazione a € 26.465 per la mancata partecipazione alla mediazione delegata dal Giudice

Il Tribunale di Roma ha condannato un medico per imperizia chirurgica al risarcimento dei danni e al rimborso verso la clinica. La spa Assicurazione M., nonostante l'obbligo di manlevare il professionista, ha sollevato eccezioni infondate e rifiutato di partecipare alla mediazione demandata dal Giudice. Tale condotta, valutata come colpa grave o dolo per l'ingiustificato disattendimento dell'ordine giudiziale, ha comportato, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., una sanzione pecuniaria di 26.465 € a favore del medico.

Data sentenza: 28/09/2017
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moricone
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +4
Materia/e: Responsabilità medica +1

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Nella mediazione delegata, la partecipazione alla procedura di mediazione deve essere effettiva pena l’improcedibilità della domanda

La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'improcedibilità di una domanda di manleva poiché il tentativo di mediazione, disposto dal giudice, è stato degradato a mero adempimento burocratico. Le parti non possono limitarsi a dichiarare di non voler proseguire nel merito per evitare il procedimento, pena il mancato assolvimento della condizione di procedibilità. Al mediatore spetta inoltre il compito di verificare l'effettiva possibilità di conciliazione, non potendo limitarsi a verbalizzare un rifiuto sbrigativo.

Data sentenza: 10/05/2017
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Walter Saresella
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +3
Materia/e: Risarcimento danni sinistro stradale

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Nella procedura di mediazione è obbligatoria la presenza personale delle Parti.

Il Tribunale di Palermo ha ribadito l'obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, escludendo che la sola delega agli avvocati, anche con procura speciale, soddisfi tale condizione. Il primo incontro non è una formalità delegabile, né può concludersi con una mera dichiarazione di non procedere. La mancata comparizione dell'istante comporta l'improcedibilità della domanda; per il convenuto, invece, scatta una sanzione pecuniaria a favore dello Stato pari al contributo unificato.

Data sentenza: 23/12/2016
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Michele Ruvolo
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Diffamazione a mezzo stampa +1

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Mancata partecipazione ingiustificata della banca: il Giudice la condanna ex art. 8 comma 4 bis, del d. lgs. n. 28 del 2010

Il Tribunale di Padova ha dichiarato nullo il piano finanziario "My Way" e i contratti collegati per violazione dell'art. 30 TUF, data l'assenza della clausola di recesso. Il giudice ha accertato la produzione di un documento contraffatto da parte della banca, condannandola alla restituzione di 26.338,95 euro più interessi e alla cancellazione del cliente dalle banche dati creditizie. Sono state inoltre applicate sanzioni per lite temeraria e per l'ingiustificata assenza alla mediazione obbligatoria.

Data sentenza: 27/04/2017
Curia: Tribunale di Padova
Giudice: Luca Marani
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +3
Materia/e: Contratto bancario

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Ingiustificata assenza alla mediazione. Banca condannata al contributo unificato

Il Tribunale di Udine ha respinto le domande di nullità di un contratto di leasing per usurarietà e indeterminatezza, poiché i tassi corrispettivi erano legittimi e l'ammortamento alla francese non integra anatocismo. Sebbene sia stata riscontrata l'usurarietà del tasso di mora, ciò non influisce sulla validità degli interessi corrispettivi già pagati. La banca è stata comunque condannata al versamento del contributo unificato per aver evaso ingiustificatamente la mediazione obbligatoria preventiva.

Data sentenza: 16/05/2016
Curia: Tribunale di Udine
Giudice: Andrea Zuliani
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +3
Materia/e: Contratto bancario +1

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Mancata comparizione alla mediazione. Condanna pari al contributo unificato

Il Tribunale di Mantova, in un giudizio su diritti reali soggetto a mediazione obbligatoria, ha condannato la parte convenuta al versamento di una somma a favore dell'Erario, pari al contributo unificato. Tale sanzione, prevista dall'art. 8 co. 4 bis del d.lgs. 28/2010, è stata irrogata poiché la parte, pur essendosi costituita, non è comparsa all'incontro di mediazione senza giustificato motivo. Il Giudice ha inoltre assegnato i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa al 14 giugno 2016.

Data sentenza: 22/12/2015
Curia: Tribunale di Mantova
Giudice: Mauro Bernardi
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +4
Materia/e: Diritti reali

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L’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione demandata costituisce comportamento doloso per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 96 III co. cpc

Il Tribunale di Roma accerta l'imperizia del dott. A.G. e la carenza organizzativa della Casa di Cura G. a seguito di un errato intervento alla caviglia della paziente R.C. Entrambi sono condannati in solido al risarcimento di 33.000€. La struttura è ulteriormente sanzionata per l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione, con l'obbligo di versare il contributo unificato e 10.000€ ex art. 96 cpc. Infine, è dichiarata nulla la clausola limitativa della polizza assicurativa, obbligando la spa A.M. alla manleva.

Data sentenza: 23/02/2017
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +4
Materia/e: Responsabilità medica

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Attrice non presente alla mediazione. Domanda improcedibile e condanna

Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato improcedibile l'azione volta all'annullamento di una delibera condominiale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, è infatti richiesta la partecipazione personale della parte, poiché al legale è attribuita una funzione di assistenza e non di rappresentanza. Avendo l'attrice delegato un sostituto del procuratore, è venuta meno la condizione di procedibilità, comportando l'estinzione del giudizio e la condanna alle spese.

Data sentenza: 25/02/2015
Curia: Tribunale di Pistoia
Giudice: Massimo Nistri
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +5
Materia/e: Condominio

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Mediazione obbligatoria: La sanzione pecuniaria ex. art.8 c.4bis può essere irrogata anche alla prima udienza

Il Tribunale di Vasto, in una causa per nullità di mutuo per usura, ha condannato la banca convenuta al versamento del contributo unificato all'Erario. La sanzione deriva dalla mancata partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria; il Giudice ha chiarito che l'invio di comunicazioni scritte non sostituisce la presenza fisica, necessaria per un dissenso consapevole e informato. Infine, l'ordinanza fissa i termini processuali e invita le parti a tentare una definizione transattiva della lite.

Data sentenza: 12/12/2016
Curia: Tribunale di Vasto
Giudice: Fabrizio Pasquale
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +1
Materia/e: Contratto bancario

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E’ applicabile l’art. 8 D. Lgs 28/2010 anche nel caso di mancata ed ingiustificata comparizione al procedimento di mediazione demandata

Il Tribunale di Roma ha accertato la responsabilità del medico per grave imperizia in un intervento di chirurgia estetica, mentre ha riconosciuto all'attrice l'obbligo di pagare gli onorari per una mastoplastica eseguita correttamente. Il giudice ha sanzionato l'attrice e l'assicurazione per la mancata partecipazione alla mediazione demandata, applicando l'art. 8 d.lgs. 28/2010 e l'art. 116 c.p.c. per desumere argomenti di prova a sfavore delle parti, condannandole al pagamento del contributo unificato.

Data sentenza: 28/11/2016
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +2
Materia/e: Responsabilità medica

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La mancata partecipazione in mediazione della parte convocata determina in capo a quest’ultima una sanzione anche in caso di successiva vittoria in giudizio

Il Tribunale di Roma accoglie la domanda di risarcimento di D.A. per imperizia medica. Il chirurgo P.P. ha eseguito erroneamente un intervento al legamento crociato, causando danni temporanei e rendendo necessario un secondo intervento riparatore. Il giudice condanna in solido il medico e la Casa di Cura al pagamento di 12.300 euro. Viene respinta la garanzia assicurativa per prescrizione e sanzionata la condotta renitente dell'assicurazione e della clinica, assenti alla mediazione ordinata.

Data sentenza: 23/06/2016
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +5
Materia/e: Responsabilità medica +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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