Controversie agrarie: tentativo di conciliazione non obbligatorio per retratto e diritto di prelazione, il mancato esperimento non causa improcedibilità

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Tentativo obbligatorio di conciliazione escluso per retratto e prelazione

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011 come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti agrari, non si estende alle azioni di prelazione e retratto agrario. Queste azioni, infatti, non riguardando l’esecuzione o lo scioglimento di un rapporto contrattuale agrario in essere, ma l’acquisto della proprietà. Le stesse non sono soggette al filtro preventivo della conciliazione. La domanda giudiziale pertanto è immediatamente procedibile senza il preventivo ricorso all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura

Lo ha specificato il Tribunale di Latina nella sentenza n. 218/2026.

Diritto di prelazione e retratto agrario

Con atto di citazione parte attrice esercita il diritto di retratto agrario contro l’acquirente di alcuni terreni confinanti. L’attrice sostiene, infatti, che la vendita sia avvenuta in violazione della Legge 817/1971, non avendo i venditori provveduto alla notifica della proposta di alienazione (denuntiatio) ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione. L’attrice rivendica quindi la qualifica di coltivatrice diretta e la proprietà/possesso di fondi confinanti, chiedendo al Tribunale di dichiarare l’inefficacia della vendita e di subentrare nel contratto come acquirente, previo pagamento del prezzo. Il convenuto acquirente però contesta la sussistenza dei requisiti legali ai fini dell’acquisto da parte dell’attrice. Lo stesso eccepisce la mancanza di contiguità fisica tra i fondi, perchè separati da una strada e mette in dubbio la reale attività di coltivazione manuale dell’attrice, ipotizzando una struttura aziendale complessa con dipendenti, incompatibile pertanto con la prelazione del piccolo coltivatore. Il venditore, terzo chiamato eccepisce invece, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e contesta la legittimazione attiva dell’attrice. Il procedimento, giunge a decisione nell’ottobre 2025 dopo una complessa fase istruttoria. Il punto focale della fase decisoria riguarda l’eccezione di improcedibilità sollevata dal terzo chiamato basata sul mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Tentativo di conciliazione: applicabilità al retratto e al diritto di prelazione agraria

Secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 e dall’art. 46 della Legge n. 203/1982, nelle controversie in materia di contratti agrari, il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura non è una mera facoltà, ma una condizione di procedibilità (o “proponibilità” secondo parte della giurisprudenza) della domanda giudiziale.

Il Giudice, richiamando l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 2046/2010), chiarisce inoltre che:

  • l’assenza del tentativo può essere eccepita dalle parti o rilevata direttamente dal giudice nel corso del giudizio di merito;
  • la norma è definita “inderogabile e imperativa”. Il filtro della conciliazione, quindi, deve necessariamente precedere la citazione in giudizio; non è ammessa una sanatoria successiva alla domanda poiché l’obiettivo della legge è deflazionare il contenzioso prima che si incardini il processo;
  • l’obbligo sussiste per qualunque istanza volta al riconoscimento di un diritto derivante da un rapporto agrario, indipendentemente dalla forma procedimentale scelta, ossia rito ordinario o semplificato.

Tale obbligo, tuttavia, non si applica alle cause riguardanti il diritto di prelazione e retratto agrario, poiché queste non rientrano nella nozione tecnica di “controversie agrarie”.

Come previsto infatti dalla cassazione nella sentenza n. 33379/2022: “la domanda, in relazione alla quale va esperito il tentativo di conciliazione, non può che essere intesa nel significato, omnicomprensivo, di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario (…)”.

La domanda giudiziale pertanto deve ritenersi procedibile senza il previo esperimento della conciliazione.

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conciliazione per retratto e prelazione

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

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Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

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Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Argomento/i: Competenza territoriale
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
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Materia/e: Telecomunicazioni

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