Controversie agrarie: tentativo di conciliazione non obbligatorio per retratto e diritto di prelazione, il mancato esperimento non causa improcedibilità
Scarica Sentenza Tribunale di Latina N. 218 2026
Tentativo obbligatorio di conciliazione escluso per retratto e prelazione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011 come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti agrari, non si estende alle azioni di prelazione e retratto agrario. Queste azioni, infatti, non riguardando l’esecuzione o lo scioglimento di un rapporto contrattuale agrario in essere, ma l’acquisto della proprietà. Le stesse non sono soggette al filtro preventivo della conciliazione. La domanda giudiziale pertanto è immediatamente procedibile senza il preventivo ricorso all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura
Lo ha specificato il Tribunale di Latina nella sentenza n. 218/2026.
Diritto di prelazione e retratto agrario
Con atto di citazione parte attrice esercita il diritto di retratto agrario contro l’acquirente di alcuni terreni confinanti. L’attrice sostiene, infatti, che la vendita sia avvenuta in violazione della Legge 817/1971, non avendo i venditori provveduto alla notifica della proposta di alienazione (denuntiatio) ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione. L’attrice rivendica quindi la qualifica di coltivatrice diretta e la proprietà/possesso di fondi confinanti, chiedendo al Tribunale di dichiarare l’inefficacia della vendita e di subentrare nel contratto come acquirente, previo pagamento del prezzo. Il convenuto acquirente però contesta la sussistenza dei requisiti legali ai fini dell’acquisto da parte dell’attrice. Lo stesso eccepisce la mancanza di contiguità fisica tra i fondi, perchè separati da una strada e mette in dubbio la reale attività di coltivazione manuale dell’attrice, ipotizzando una struttura aziendale complessa con dipendenti, incompatibile pertanto con la prelazione del piccolo coltivatore. Il venditore, terzo chiamato eccepisce invece, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e contesta la legittimazione attiva dell’attrice. Il procedimento, giunge a decisione nell’ottobre 2025 dopo una complessa fase istruttoria. Il punto focale della fase decisoria riguarda l’eccezione di improcedibilità sollevata dal terzo chiamato basata sul mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tentativo di conciliazione: applicabilità al retratto e al diritto di prelazione agraria
Secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 e dall’art. 46 della Legge n. 203/1982, nelle controversie in materia di contratti agrari, il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura non è una mera facoltà, ma una condizione di procedibilità (o “proponibilità” secondo parte della giurisprudenza) della domanda giudiziale.
Il Giudice, richiamando l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 2046/2010), chiarisce inoltre che:
- l’assenza del tentativo può essere eccepita dalle parti o rilevata direttamente dal giudice nel corso del giudizio di merito;
- la norma è definita “inderogabile e imperativa”. Il filtro della conciliazione, quindi, deve necessariamente precedere la citazione in giudizio; non è ammessa una sanatoria successiva alla domanda poiché l’obiettivo della legge è deflazionare il contenzioso prima che si incardini il processo;
- l’obbligo sussiste per qualunque istanza volta al riconoscimento di un diritto derivante da un rapporto agrario, indipendentemente dalla forma procedimentale scelta, ossia rito ordinario o semplificato.
Tale obbligo, tuttavia, non si applica alle cause riguardanti il diritto di prelazione e retratto agrario, poiché queste non rientrano nella nozione tecnica di “controversie agrarie”.
Come previsto infatti dalla cassazione nella sentenza n. 33379/2022: “la domanda, in relazione alla quale va esperito il tentativo di conciliazione, non può che essere intesa nel significato, omnicomprensivo, di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario (…)”.
La domanda giudiziale pertanto deve ritenersi procedibile senza il previo esperimento della conciliazione.
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