Scarica Sentenza Tribunale di Cagliari N. 1896-2025
Condizione di proponibilità controversie agrarie: soddisfatta con la richiesta di conciliazione e il decorso del termine, anche se l’Ispettorato ritarda
Controversie agrarie: per la proponibilità basta la richiesta e il decorso del termine
Nelle controversie agrarie, la proponibilità della domanda è garantita dalla richiesta di attivazione della procedura conciliativa da parte dell’interessato e dal decorso del termine di legge per la sua conclusione. Eventuali ritardi o omissioni da parte dell’Ispettorato (l’ufficio competente) non ostacolano l’azione giudiziaria. L’interessato può adire il giudice una volta provato di aver inoltrato la comunicazione, indipendentemente dalla mancata convocazione o inefficienza amministrativa. Lo ha affermato il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 1896/2025.
Controversia agraria: contratto di affitto
Un ricorrente conviene in giudizio controparte contraente, per ottenere: 1. la nullità di alcune clausole di un contratto di affitto agrario, relative alla revocabilità in qualsiasi momento e alla rinuncia a rimborsi per miglioramenti non autorizzati; 2. la dichiarazione di validità ed efficacia del contratto fino alla sua naturale scadenza; 3. l’accertamento della natura apocrifa della sottoscrizione apposta sulla successiva scrittura privata di transazione che prevedeva la revoca del contratto, con conseguente dichiarazione di nullità/inesistenza di tale accordo transattivo; 4. la condanna di controparte risarcimento dei danni, per contributi agricoli non conseguiti e per ulteriori danni derivanti dalla condotta illegittima della società.
Controparte si costituisce e solleva, in via pregiudiziale, l’eccezione di improponibilità delle domande attoree per il mancato avvio del tentativo di conciliazione. Nel merito, eccepisce l’invalidità del contratto d’affitto per limitazione del potere di rappresentanza dello stipulante e deduce la risoluzione del contratto per effetto della transazione, contestando la distorsione della sottoscrizione disconosciuta. Propone quindi diverse domande riconvenzionali: 1. la dichiarazione di nullità del contratto di affitto; 2. la dichiarazione di validità ed efficacia del contratto di transazione; 3. la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento di parte ricorrente, con richiesta di condanna per responsabilità aggravata. Il ricorrente eccepisce a sua volta l’improponibilità delle domande riconvenzionali avversarie per lo stesso difetto di tentativo di conciliazione.
Eccezione reciproca di improponibilità delle domande per mancata conciliazione
Il caso in esame evidenzia l’importanza del tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità, disciplinato dall’art. 46 della L. n. 203 del 1982 (ora art. 11, commi 3 ss., D.Lgs. n. 150/2011), nelle controversie agrarie.
Il Tribunale deve infatti pronunciarsi su due eccezioni di improponibilità della domande per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. La resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improponibilità della domanda giudiziale per difetto del tentativo di conciliazione. Il ricorrente, a sua volta, ha eccepito l’improponibilità delle domande riconvenzionali della resistente per il mancato esperimento preventivo del tentativo di conciliazione.
Domanda principale proponibile: soddisfatta l’attivazione e il decorso del termine
Sulla questione della improponibilità della domanda principale sollevata dalla resistente il giudice si pronuncia negativamente, ritenendola del tutto infondata.
Nel motivare il rigetto il Tribunale ricorda che la condizione di proponibilità della domanda in materia di controversie agrarie (ex art. 46 L. n. 203/1982, ora art. 11 D.Lgs. n. 150/2011) è soddisfatta dalla richiesta di attivazione della procedura conciliativa da parte dell’interessato e dal decorso del termine previsto per la sua conclusione.
La giurisprudenza costante stabilisce che non hanno rilievo eventuali ritardi, omissioni o persino l’opposizione dell’ufficio competente (Ispettorato provinciale dell’agricoltura). Una volta che la parte ha comunicato all’altra parte e all’Ispettorato la propria intenzione di agire in giudizio, può procedere in sede giudiziaria se, entro il termine di legge, la conciliazione non si è conclusa per qualsiasi motivo, inclusa la mancata convocazione o l’inefficienza dell’Amministrazione.
Nel caso specifico, il ricorrente ha comunicato l’intenzione di agire in giudizio all’autorità competente e alla controparte. L’ente ha poi comunicato l’impossibilità di esperire la conciliazione, indicando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria. Poiché il ricorso è stato depositato dopo il decorso dei sessanta giorni dalla preventiva comunicazione, le domande devono ritenersi proponibili, indipendentemente dalla mancata celebrazione del tentativo di conciliazione amministrativa.
Domanda riconvenzionale proponibile senza obbligo di conciliazione se non amplia l’oggetto
Parimenti infondata e quindi disattesa è l’eccezione di improponibilità sollevata dal ricorrente in relazione alle domande riconvenzionali di controparte per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Il Tribunale spiega, infatti, che secondo la giurisprudenza costante, il previo tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie è necessario anche per la domanda riconvenzionale del convenuto. Tuttavia, la condizione di proponibilità non sussiste per la riconvenzionale che si ricolleghi direttamente al contrasto già portato in conciliazione dall’attore, ovvero che sia fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio e che, di conseguenza, non amplia l’oggetto della controversia.
Nel caso specifico, la richiesta di conciliazione principale riguardava l’impugnazione di clausole contrattuali, il disconoscimento di una transazione e la richiesta di danni. Ne consegue che:
- la domanda riconvenzionale di nullità del contratto d’affitto deve ritenersi proponibile perché trae fondamento dalla stessa vicenda della stipulazione del contratto e della sua contestazione (difetto di rappresentanza), senza ampliare i limiti della controversia impostati dal ricorrente;
- la domanda riconvenzionale di accertamento della validità della transazione non può considerarsi una domanda in senso proprio che mira a un risultato ulteriore rispetto al rigetto delle pretese avversarie (l’attore contestava la transazione). Pertanto, non è soggetta alla condizione di proponibilità;
- la domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento, invece, non si ricollega ai fatti della stipulazione, ma alle successive inadempienze contrattuali di uno dei contraenti. Essa “porta il contrasto in diverso ambito, con altro tema di discussione, sulla correttezza del comportamento esecutivo dei contraenti, il che renderebbe improponibile la riconvenzionale, se non rinunciata, perché non preceduta da autonoma richiesta di tentativo di conciliazione.”
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