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L’obbligo di avviare il tentativo di mediazione non riguarda le domande che vengono rivolte nei confronti del terzo chiamato in causa

Chiamata in causa del terzo: la mediazione non è obbligatoria per queste domande
La recente sentenza del Tribunale di Bari n. 1472/2025 si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mediazione obbligatoria e chiamata in causa di terzi. Il Tribunale barese ribadisce in particolare che l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge non riguarda alle domande che vengono rivolte al terzo chiamato in causa.

Responsabilità sanitaria: chiamata in causa ed eccezione di improcedibilità
Gli eredi di una di una donna convengono in giudizio la struttura sanitaria e i sanitari ritenuti responsabili della morte della loro cara. I medici, terzi chiamati in giudizio, eccepiscono l’improcedibilità della domanda per omessa mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010. Gli stessi evidenziano che nel caso di specie gli attori hanno esperito il tentativo di mediazione, poi fallito, nei confronti di una sola controparte prima della instaurazione del giudizio, ma non nei confronti dei terzi chiamati in regresso dalla stessa struttura. Il tribunale fornire una risposta su questo punto ricorda che “la giurisprudenza più recente ha stabilito che l’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità.” Il Tribunale ricorda che il principio cardine del nostro sistema giuridico, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, garantisce a ogni individuo il diritto inalienabile di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tuttavia, il legislatore ha introdotto alcune disposizioni che subordinano l’esercizio di tale diritto al previo esperimento di determinate condizioni, configurando delle vere e proprie deroghe alla libera accessibilità alla giustizia. Tra queste, un ruolo di primaria importanza riveste l’istituto della mediazione obbligatoria, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010. Proprio in ragione della loro natura derogatoria, le norme che prevedono condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, senza possibilità di estensione analogica o interpretazioni che vadano al di là del loro tenore letterale. Un’applicazione estensiva di tali disposizioni rischierebbe di comprimere eccessivamente il diritto di agire in giudizio, minando la sua effettività e la sua centralità nel nostro ordinamento.

Mediazione obbligatoria esclusa per le domande al terzo chiamato
In questo contesto si inserisce la questione dell’applicabilità della mediazione obbligatoria alle domande proposte dal convenuto nei confronti di terzi chiamati in causa. L’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, come efficacemente sintetizzato nelle pronunce del Tribunale di Mantova (ordinanza del 14 giugno 2016), del Tribunale di Palermo (ordinanza del 27 febbraio 2016) e del Tribunale di Napoli (sentenza n. 81/2023), esclude tale obbligatorietà. Le ragioni a sostegno di questa interpretazione sono molteplici e convergenti.

  • In primo luogo, il dato testuale dell‘articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 individua espressamente il “convenuto” come il soggetto legittimato a sollevare l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione. Il termine “convenuto” si riferisce univocamente al destinatario dell’atto di citazione promosso dall’attore, e non include i terzi chiamati in causa, i quali non sono parte originaria del giudizio e nei confronti dei quali l’attore, nel caso specifico, non ha neppure esteso le proprie domande.
  • In secondo luogo, imporre l’esperimento di ulteriori procedimenti di mediazione in un momento successivo all’introduzione del giudizio, e coinvolgendo parti diverse da quelle originarie, comporterebbe un inevitabile e considerevole allungamento dei tempi di definizione del processo. Tale dilazione risulterebbe palesemente incompatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall’articolo 111 della Costituzione. L’esigenza di celerità e di efficiente amministrazione della giustizia verrebbe irrimediabilmente compromessa dalla necessità di avviare e concludere plurimi procedimenti di mediazione all’interno di un unico giudizio.
  • In terzo e ultimo luogo, come accennato, la natura derogatoria delle disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità impone un’interpretazione rigorosa e letterale delle stesse. Qualsiasi tentativo di estendere l’obbligo di mediazione a soggetti diversi dal convenuto si tradurrebbe in un’applicazione analogica non consentita, in contrasto con la ratio legis e con il principio di stretta interpretazione delle norme limitative del diritto di azione.

Tale orientamento giurisprudenziale, che esclude l’obbligo di mediazione per le domande proposte dal convenuto nei confronti di terzi chiamati in causa appare pienamente condivisibile e coerente con i principi fondamentali del nostro ordinamento processuale, garantendo un giusto equilibrio tra l’esigenza di deflazione del contenzioso e la tutela del diritto di agire in giudizio entro tempi ragionevoli.

Leggi anche: Mediazione obbligatoria: non si estende alla chiamata di terzo in giudizio

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Chiamata in causa del terzo

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Chiamata in causa del terzo: mediazione obbligatoria?

La sentenza n. 1472/2025 del Tribunale di Bari conferma che l'obbligo di mediazione non si applica alle domande rivolte al terzo chiamato in causa. In un caso di responsabilità sanitaria, il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità, stabilendo che tale onere riguarda solo il convenuto originario. Tale interpretazione restrittiva tutela il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost., evita l'allungamento irragionevole dei tempi processuali e rispetta la natura derogatoria delle condizioni di procedibilità.

Data sentenza: 27/04/2025
Curia: Tribunale di Bari
Giudice: Luca Sforza
Argomento/i: Chiamata in causa del terzo
Materia/e: Mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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