Scarica Sentenza Tribunale di Bari N.1472-2025
L’obbligo di avviare il tentativo di mediazione non riguarda le domande che vengono rivolte nei confronti del terzo chiamato in causa
Chiamata in causa del terzo: la mediazione non è obbligatoria per queste domande
La recente sentenza del Tribunale di Bari n. 1472/2025 si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mediazione obbligatoria e chiamata in causa di terzi. Il Tribunale barese ribadisce in particolare che l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge non riguarda alle domande che vengono rivolte al terzo chiamato in causa.
Responsabilità sanitaria: chiamata in causa ed eccezione di improcedibilità
Gli eredi di una di una donna convengono in giudizio la struttura sanitaria e i sanitari ritenuti responsabili della morte della loro cara. I medici, terzi chiamati in giudizio, eccepiscono l’improcedibilità della domanda per omessa mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010. Gli stessi evidenziano che nel caso di specie gli attori hanno esperito il tentativo di mediazione, poi fallito, nei confronti di una sola controparte prima della instaurazione del giudizio, ma non nei confronti dei terzi chiamati in regresso dalla stessa struttura. Il tribunale fornire una risposta su questo punto ricorda che “la giurisprudenza più recente ha stabilito che l’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità.” Il Tribunale ricorda che il principio cardine del nostro sistema giuridico, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, garantisce a ogni individuo il diritto inalienabile di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tuttavia, il legislatore ha introdotto alcune disposizioni che subordinano l’esercizio di tale diritto al previo esperimento di determinate condizioni, configurando delle vere e proprie deroghe alla libera accessibilità alla giustizia. Tra queste, un ruolo di primaria importanza riveste l’istituto della mediazione obbligatoria, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010. Proprio in ragione della loro natura derogatoria, le norme che prevedono condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, senza possibilità di estensione analogica o interpretazioni che vadano al di là del loro tenore letterale. Un’applicazione estensiva di tali disposizioni rischierebbe di comprimere eccessivamente il diritto di agire in giudizio, minando la sua effettività e la sua centralità nel nostro ordinamento.
Mediazione obbligatoria esclusa per le domande al terzo chiamato
In questo contesto si inserisce la questione dell’applicabilità della mediazione obbligatoria alle domande proposte dal convenuto nei confronti di terzi chiamati in causa. L’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, come efficacemente sintetizzato nelle pronunce del Tribunale di Mantova (ordinanza del 14 giugno 2016), del Tribunale di Palermo (ordinanza del 27 febbraio 2016) e del Tribunale di Napoli (sentenza n. 81/2023), esclude tale obbligatorietà. Le ragioni a sostegno di questa interpretazione sono molteplici e convergenti.
- In primo luogo, il dato testuale dell‘articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 individua espressamente il “convenuto” come il soggetto legittimato a sollevare l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione. Il termine “convenuto” si riferisce univocamente al destinatario dell’atto di citazione promosso dall’attore, e non include i terzi chiamati in causa, i quali non sono parte originaria del giudizio e nei confronti dei quali l’attore, nel caso specifico, non ha neppure esteso le proprie domande.
- In secondo luogo, imporre l’esperimento di ulteriori procedimenti di mediazione in un momento successivo all’introduzione del giudizio, e coinvolgendo parti diverse da quelle originarie, comporterebbe un inevitabile e considerevole allungamento dei tempi di definizione del processo. Tale dilazione risulterebbe palesemente incompatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall’articolo 111 della Costituzione. L’esigenza di celerità e di efficiente amministrazione della giustizia verrebbe irrimediabilmente compromessa dalla necessità di avviare e concludere plurimi procedimenti di mediazione all’interno di un unico giudizio.
- In terzo e ultimo luogo, come accennato, la natura derogatoria delle disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità impone un’interpretazione rigorosa e letterale delle stesse. Qualsiasi tentativo di estendere l’obbligo di mediazione a soggetti diversi dal convenuto si tradurrebbe in un’applicazione analogica non consentita, in contrasto con la ratio legis e con il principio di stretta interpretazione delle norme limitative del diritto di azione.
Tale orientamento giurisprudenziale, che esclude l’obbligo di mediazione per le domande proposte dal convenuto nei confronti di terzi chiamati in causa appare pienamente condivisibile e coerente con i principi fondamentali del nostro ordinamento processuale, garantendo un giusto equilibrio tra l’esigenza di deflazione del contenzioso e la tutela del diritto di agire in giudizio entro tempi ragionevoli.
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