TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Il giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, nel procedimento 1…. /2016 R.G. tra

A. C.

E

R. A. H. SPA –

E nei confronti di

A.  – R. V. – A. M.

Ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 14.3.2017;

ritenuto che, alla luce dell’indubbia natura privata della struttura sanitaria convenuta e della incontestata (oltre che documentata) sussistenza del rapporto contrattuale con essa instaurato dall’attrice, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta e dal terzo chiamato può essere decisa unitamente al merito;

rilevato, quanto all’eccezione di improcedibilità dell’azione risarcitoria, proposta dalla difesa del dott. V., chiamato in causa dalla R.A.H. spa per essere manlevata in caso di soccombenza, che non risultano al medesimo estese dall’attrice, né espressamente né esplicitamente, le domande risarcitorie proposte nei riguardi della Casa di Cura;

considerato che l’art. 5 c. 1 bis. D. Lgs. 28/2010, nell’imporre il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio un’azione rela-tiva ad una controversia nelle materie specificamente indicate e nel sancire che l’esperimento del procedimento di mediazio-ne è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la pro-posizione della domanda giudiziale, si arricchisce di nuove domande o di nuove parti;

rilevato che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, argomentando sulla base del dato letterale e della finalità deflattiva della mediazione, ha sostenuto che l’esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità non genericamente del processo, bensì della domanda giudiziale, tal che ogni domanda (riconvenzionale, trasversale nei confronti di altro convenuto, del convenuto nei riguardi del chiamato in causa) dev’essere preceduta dallo svolgimento effettivo della fase di mediazione e l’assolvimento di detto onere rende procedibile non l’intero giudizio bensì la singola domanda;

rilevato che da parte degli stessi autori si è escluso che una simile opinione contrasti con il dato testuale, che indica nel convenuto il soggetto legittimato alla formulazione dell’eccezione di improcedibilità, sul rilievo che tale termine ben potrebbe riferirsi all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale o al terzo cui l’ambito soggettivo del giudizio sia esteso ai sensi degli artt. 105 e 106 c.p.c. e si è sostenuto che, in simili casi, la trattazione congiunta delle reciproche pretese dinanzi al mediatore piuttosto che dilatare i tempi del processo potrebbe invece favorire la soluzione conciliativa a condizione che in mediazione venga discussa non solo la nuova domanda bensì anche quella principale;

ritenuto tuttavia che diversi sono gli argomenti che inducono a ritenere preferibile l’opzione interpretativa con-traria, per cui la mediazione obbligatoria non si estenda alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa;

premesso, infatti, che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost, non possano es-sere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12, 967/04), non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale, che prevede che l’improcedibilità sia solle-vata dal convenuto, qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell’attore;

considerato, peraltro, che l’evenienza di dove esperi-re, in tempi diversi e nell’ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all’evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l’esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del processo medesimo, ciò che impone di preferire un’interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo;

ritenuto altresì che sostenere (in maniera del tutto logica e coerente con la ratio dell’istituto) che,  una volta ammessa la mediazione obbligatoria anche per le domande proposte da e nei confronti dei terzi, eventualmente distinguendo la chiamata in garanzia propria da quella impropria (escludendo soltanto nella prima la necessità del preventivo esperimento del tentativo di mediazione che si sia già svolto rispetto alla domanda principale), occorre che alla mediazione sia demandata l’intera controversia, perché solo in tal modo essa potrà essere definita in via conciliativa, equivale a gravare oltremodo la posizione dell’attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell’organismo di mediazione pur avendo già invano sostenuto quelli della mediazione sulla domanda principale;

ritenuto che, come correttamente osservato da altri giudici anche di questo Tribunale e come sostenuto deciso da questo Giudice in altre analoghe fattispecie, un’interpretazione conforme alla normativa europea è anch’essa nel senso di escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi  oltre che rispetto alle c.d. domande riconvenzionali inedite;

rilevato, infatti, che la direttiva 2008/52/CE – costi-tuente criterio guida della legge 69/09, richiamata persino nel preambolo del D. Lgs. 28/10 si prefigge di garantire un miglior accesso alla giustizia promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commer-ciale garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario (art. 1); essa inoltre cerca di promuo-vere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

ritenuto che l’allungamento dei tempi di durata del processo – già seriamente appesantiti nelle controversie per responsabilità professionale sanitaria  dai plurimi differimenti dovuti alle chiamate in causa dei sanitari e dei rispettivi assicuratori – connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, di fatto, oltre che con l’intento deflativo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

ritenuto che ne risulterebbe dunque sacrificata quell’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario che la direttiva del 21.5.08 in materia di mediazione civile e commerciale si propone invece di assicurare;

ritenuto che, per tutte le illustrate ragioni, la ratio le-gis sottesa all’art. 5 D. Lgs. 28/2010 deve intendersi ragione-volmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato;

ritenuto, pertanto, preferibile intendere l’espressione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” come “chi intende instaurare un giudizio”, optando per un interpretazione costituzionalmente orientata e maggiormente conforme allo spirito delle richiamate norme europee;

ritenuto che non v’è pertanto, allo stato, ragione per un ulteriore arresto del procedimento, che deve invece proseguire verso l’appendice di trattazione scritta preannunciata dalle parti;

ritenuto che, avendone fatto richiesta, va a queste ultime ac-cordato il rinvio ai sensi dell’art. 183 co. 6 c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del dott. V.;

rinvia al merito l’esame dell’eccezione pregiudiziale di in-competenza territoriale;

assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 nn. 1,2,3, cp.c. decorrenti dal 15.5.2017 e rinvia la causa, per  l’adozione dei successivi provvedimenti, all’udienza del 26.10.2017 ore 10.

Palermo, 6.5.2017

Chiamata del terzo in mediazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Per il Tribunale di Palermo la mediazione obbligatoria non si estende alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa

Il Tribunale di Palermo rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata da un terzo chiamato in causa, stabilendo che l'obbligo di mediazione preventiva non si estende alle domande proposte nei riguardi di terzi o a quelle riconvenzionali in un giudizio già avviato. Tale interpretazione, orientata ai principi costituzionali e alle norme europee, mira a garantire la ragionevole durata del processo ed evitare oneri eccessivi all'attore. L'eccezione di incompetenza territoriale viene invece rimessa al merito.

Data sentenza: 06/05/2017
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Giovanna Nozzetti
Argomento/i: Chiamata del terzo in mediazione
Materia/e: Responsabilità medica +1

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Il giudice invita a convocare in mediazione il terzo

Il G.I. dott. Marzocchi dispone l'avvio di una procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio tra la Banca opponente e il convenuto opposto. L'onere dell'avvio è posto a carico del convenuto, con l'invito a coinvolgere anche il debitore principale per superare l'impossibilità di consegna dei documenti. Il termine per l'attivazione è di 15 giorni. L'udienza di precisazione delle conclusioni è rinviata al 04.04.2018, previa verifica dell'effettivo svolgimento del tentativo conciliativo.

Data sentenza: 09/03/2017
Curia: Tribunale di Pavia
Giudice: Giorgio Marzocchi
Argomento/i: Chiamata del terzo in mediazione +1
Materia/e: Contratto bancario

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La mediazione deve essere esperita con riferimento alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto

Il Tribunale di Mantova rigetta l'eccezione di improcedibilità in una causa di responsabilità medica, stabilendo che la mediazione obbligatoria riguardi solo le domande dell'attore e non quelle del convenuto verso terzi, per garantire la ragionevole durata del processo. Contestualmente, il Giudice sanziona la parte convenuta, assente senza giustificato motivo alla mediazione, condannandola al versamento del contributo unificato. Infine, assegna i termini ex art. 183 c.p.c. e rinvia l'udienza.

Data sentenza: 14/06/2016
Curia: Tribunale di Mantova
Giudice: Mauro Bernardi
Argomento/i: Chiamata del terzo in mediazione +1
Materia/e: Responsabilità medica

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Per effetto dell’art. 116 cpc, la mancata partecipazione dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell’attore per l’accertamento e la prova dei fatti

Il Tribunale di Roma ha condannato una scuola privata e la relativa assicurazione al risarcimento di 55.900 euro, più interessi, per le gravi lesioni riportate da una minore caduta da uno scivolo non a norma. Il giudice ha accertato la responsabilità della scuola in base al rapporto contrattuale e alla carenza di vigilanza. La mancata partecipazione ingiustificata dei convenuti alla mediazione è stata valutata come argomento di prova a sfavore, comportando inoltre una sanzione pecuniaria a favore dell'Erario.

Data sentenza: 17/02/2015
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Chiamata del terzo in mediazione +2
Materia/e: Contratto di assicurazione +1

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Controversia sanitaria. Assicurazione contumace nel processo va invitata in mediazione

Il Tribunale di Roma rigetta le domande della paziente contro il medico, accertando la correttezza dell'intervento e delle cure. Il danno da infezione nosocomiale è invece attribuibile alla struttura sanitaria, che risponde della sicurezza degli ambienti anche se il medico non è dipendente. Il giudice dispone un'indagine integrativa per verificare i protocolli di sanificazione e invita le parti a un percorso di mediazione con le assicurazioni per definire il risarcimento prima di procedere.

Data sentenza: 10/04/2014
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Chiamata del terzo in mediazione +1
Materia/e: Contratto di assicurazione +2

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

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Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
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Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
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Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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