Scarica Sentenza Tribunale di Enna N.32-2025
La mancata attivazione della mediazione nel termine assegnato dal giudice determina l’improcedibilità della domanda giudiziale
Mancata attivazione mediazione nei termini
La mancata attivazione del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal giudice in corso di giudizio, ove non sia tempestivamente addotto un giustificato motivo di impedimento o formulata una richiesta di proroga, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Il principio consolidato è stato ribadito dal tribunale di Enna nella sentenza n. 32/2025.
La vicenda
Nella vicenda, un ex amministratore citava in giudizio il condominio avverso la delibera dell’assemblea, a suo dire viziata in ordine al procedimento di convocazione e alla valida formazione della volontà assembleare, con cui veniva illegittimamente revocato. Impugnava anche la successiva delibera con cui il condominio nominava un altro amministratore, con conferimento anche dell’incarico di revisore dei conti. Con comparsa di costituzione e risposta, i condomini convenuti eccepivano preliminarmente l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 71 quater disp. att. c.c. Il giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, ai sensi dell’art. 71 quater citato e dell’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 28/2010, assegnava, quindi, all’attore termine di giorni 15 per presentare la domanda di mediazione obbligatoria, rinviando per la verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità ad udienza successiva. I convenuti, con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, rappresentavano li mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità della proposta azione con condanna dell’attore “al pagamento delle spese di lite, nonché ai danni per lite temeraria, per aver costretto i convenuti a resistere ad un giudizio privo di ogni fondamento”.
Diritti condominiali e mediazione obbligatoria
Il giudice ricorda preliminarmente che “la domanda attrice verte in materia di diritti condominiali e, quindi, soggiace all’onere di previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010”. Dunque, l’attore avrebbe dovuto promuovere, per come altresì onerato dal giudice, li procedimento di mediazione che, invece, non risulta essere stato esperito nel termine di 15 giorni all’uopo assegnato, né successivamente. I convenuti tempestivamente costituiti hanno insistito nell’eccepito difetto della condizione di procedibilità della domanda. Per cui decide il tribunale, “la mancata proposizione del procedimento di mediazione nel termine assegnato, in difetto di qualunque deduzione e prova dell’esistenza di un giustificato motivo di impedimento e/o richiesta di proroga in data anteriore ala relativa scadenza, non può che comportare il mancato avveramento della condizione di procedibilità espressamente prevista dal richiamato art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, per cui va dichiarata ‘improcedibilità della domanda, con definizione in rito del processo”.
Abuso del processo
Inoltre, secondo il giudicante, sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflative del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di ‘abuso del processo’, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017). Con la riforma dell’art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, invero, “il Legislatore ha voluto sanzionare l’abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost. e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 1 Cost.) e l’economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l’intero sistema giurisdizionale”.
La decisione
Nel caso di specie, l’attore, dopo l’iscrizione a ruolo, non ha più compiuto alcun atto del processo, non ha presenziato ad alcuna udienza, non ha promosso il procedimento obbligatorio di mediazione, avendo, peraltro, introdotto parallelo giudizio analogamente dichiarato improcedibile. Per cui, il giudice lo condanna a pagare la somma di 500 euro, oltre alle spese processuali, e dichiara l’improcedibilità della domanda.
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