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Responsabilità sanitaria: il mancato rispetto dei termini art. 8 comma 3 legge n. 24/2017 per avviare l’azione di merito non causa l’improcedibilità

Responsabilità medica e termini di avvio dell’azione di merito: conseguenze
Nella materia del risarcimento del danno per responsabilità sanitaria, per la quale la Legge n. 24 del 2017 (Legge Gelli-Bianco) impone, quale condizione necessaria, l’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione mediato dall’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), il mancato rispetto dei termini temporali stabiliti dall’articolo 8, comma 3, della stessa legge per l’introduzione dell’azione di merito non comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 2715/2025.

Responsabilità medica: domanda risarcitoria
In un giudizio incardinato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dopo un precedente accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c, il ricorrente cita in giudizio una struttura sanitaria e un medico, chiedendo l’accertamento della loro responsabilità contrattuale, solidale o alternativa, per i danni subiti a causa di un intervento di artroprotesi d’anca sinistra, avvenuto il 5 luglio 2007. L’attore lamenta in particolare il mal posizionamento degli elementi protesici, scoperto il 27 aprile 2012, dopo una visita specialistica, che ha reso necessario un intervento di revisione nel settembre 2012. La struttura sanitaria eccepisce l’improcedibilità della domanda e la prescrizione del diritto, in subordine, chiede di essere manlevata dal medico tramite azione di regresso. Anche il medico solleva l’eccezione di prescrizione e di improcedibilità, contestando altresì la validità della CTU svolta in ATP per mancata notifica del ricorso e l’ammissibilità di alcuni depositi documentali. Il medico inoltre chiede di essere autorizzato a chiamare in garanzia la sua compagnia assicurativa. La compagnia assicurativa, una volta costituitasi in giudizio, eccepisce l’inopponibilità della CTU al medico (e quindi anche a sé stessa) a causa della notifica irregolare del ricorso ATP, la natura extracontrattuale della responsabilità del medico e la prescrizione del diritto. In merito alla garanzia assicurativa, eccepisce l’inoperatività della polizza per violazione della clausola claims made ivi contenuta.

Termini per l’azione di merito: quali conseguenze?
La questione cruciale del giudizio è l’eccezione di improcedibilità sollevata ex art. 8 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), che regola il rapporto tra ATP obbligatorio e il giudizio di merito. L’art. 8, comma 3, della L. n. 24/2017 stabilisce che, se la conciliazione non riesce o il procedimento ATP non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile se vengono rispettati i termini decorrenti dal deposito della relazione o o dalla scadenza del termine perentorio. Inoltre, gli effetti della domanda (inclusa l’interruzione della prescrizione) sono salvi solo se il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione tecnica o dalla scadenza del suddetto termine perentorio di sei mesi. Nel caso in esame, il ricorso ATP è stato depositato il 9 novembre 2017. Il termine perentorio di sei mesi per la conclusione sarebbe scaduto quindi nel maggio 2018. La relazione peritale è stata depositata solo il 27 dicembre 2018, ben oltre il termine semestrale. Il ricorso di merito ex art. 702 bis c.p.c infine è stato depositato il 14 febbraio 2019. Il Tribunale, aderendo a un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 8637/2020; n. 361/2022), ritiene che il mancato rispetto dei termini di novanta giorni non determini l’improcedibilità della domanda di merito. La conseguenza del mancato rispetto del termine di 90 giorni è la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale di ATP, in primis l’idoneità a interrompere il decorso della prescrizione. Di conseguenza, il Tribunale dichiara il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. procedibile, anche se tardivo rispetto al termine di 90 giorni, precisando che la sua proposizione tardiva comporta la produzione degli effetti sostanziali e processuali solo ex novo.

Leggi anche: Responsabilità medica: giudizio di merito fuori termine, domanda procedibile

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Art. 8 comma 3 legge n. 24/2017

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Responsabilità sanitaria e mediazione: quali termini

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sent. 2715/2025) ha stabilito che, in materia di responsabilità sanitaria, il mancato rispetto del termine di 90 giorni per avviare l'azione di merito dopo un ATP (ex art. 8, comma 3, L. 24/2017) non comporta l'improcedibilità della domanda. Tale ritardo non preclude l'accesso al giudizio, ma determina la perdita degli effetti sostanziali e processuali dell'ATP, inclusa l'interruzione della prescrizione, rendendo l'azione procedibile solo ex novo.

Data sentenza: 16/09/2025
Curia: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Giudice: Ambra Alvano
Argomento/i: Art. 8 comma 3 legge n. 24/2017
Materia/e: Responsabilità sanitaria

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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