Scarica Sentenza Tribunale di Crotone N.78-2025
Mediazione obbligatoria se tra appaltatore e condominio sorge una controversia per il mancato pagamento dei lavori
Appalto per lavori in condominio e mancato pagamento: mediazione obbligatoria
L’azione promossa dall’appaltatore nei confronti del condomino che si è reso inadempiente del pagamento della quota relativa ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel fabbricato condominiale è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto la controversia è insorta in materia condominiale. Lo ha previsto il Tribunale di Crotone nella sentenza n. 78/2025.
Decreto ingiuntivo: mancato pagamento ristrutturazione condominiale
Un’impresa che opera nel settore edilizio stipula un contratto di appalto con un Condominio per l’esecuzione di alcune opere di ristrutturazione di alcune parti comuni e private dell’edificio condominiale. Alcuni condomini non provvedono al pagamento delle loro quote di spesa, così l’appaltatore avvia un procedimento per decreto ingiuntivo. Il provvedimento però viene opposto, insorge così un processo di cognizione ordinaria.
Eccezione di improcedibilità: mancato esperimento mediazione obbligatoria
In rito l’opponente eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito contesta la sussistenza dei presupposti necessari all’emanazione del decreto ingiuntivo. Nel costituirsi in giudizio la controparte contesta l’eccezione in rito relativa all’improcedibilità della domanda e contesta il merito dell’opposizione, chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All’udienza di comparizione delle parti il giudice assegna il termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione, perché condizione di procedibilità della domanda. All’udienza successiva, fissata per verificare l’esito della conciliazione l’opponente eccepisce l’improcedibilità della domanda. Parte avversa non avrebbe infatti avviato la procedura di mediazione, anche se la parte onerata rende edotti nelle proprie memorie dell’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione, con conseguente richiesta di rinvio d’udienza per consentirne lo svolgimento. Il giudice però dispone quindi la precisazione delle conclusioni e la discussione per la mancata presentazione della domanda di mediazione entro il termine assegnato. La causa viene posta in decisione e nella sentenza il giudice affronta la questione della mediazione, fornendo alcune importanti precisazioni.
Materia condominiale: mediazione obbligatoria
Il procedimento di mediazione è una condizione necessaria per procedere con un’azione giudiziaria in materia condominiale, come stabilito dall’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010. La controversia in esame riguarda il pagamento di lavori di manutenzione straordinaria e rientra nell’ambito della normativa sulla mediazione obbligatoria. La società convenuta ha agito direttamente contro il condominio in base a una deroga contrattuale. Il condominio ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il giudice, in sede di udienza, ha rilevato l’assenza della mediazione e ha assegnato un termine di 15 giorni per la sua attivazione. Tuttavia, il termine assegnato dal giudice non è perentorio, ma solo ordinatorio, come chiarito dall’art. 152, comma 2, c.p.c. e dalla giurisprudenza della Cassazione. Il decorso del termine non comporta infatti automaticamente l’improcedibilità, purché il procedimento di mediazione venga avviato e concluso prima dell’udienza di verifica. In questo caso però, la parte opposta ha presentato la domanda di mediazione il 2 marzo 2022, ben oltre il termine di tre mesi previsto per la conclusione del procedimento. Di conseguenza, la mediazione non si è svolta in modo utile entro l’udienza di rinvio e la domanda risulta improcedibile. Le Sezioni Unite della Cassazione del resto, con la sentenza n. 19596/2020, hanno chiarito che nelle controversie condominiali spetta alla parte attrice attivare la mediazione. In questo caso, il ritardo ha compromesso l’efficacia del tentativo, rendendo improcedibile l’azione giudiziaria.
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