Scarica sentenza tribunale di Ascoli Piceno n.628 2023
Il tribunale di Ascoli Piceno ribadisce che l’accordo transattivo raggiunto tra le parti nel corso della mediazione è idoneo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere
Accordo transattivo e cessata materia del contendere
L’accordo transattivo raggiunto tra le parti nel corso della mediazione intrapresa in pendenza di giudizio dimostra il venir meno dell’interesse ad agire, per cui è fatto idoneo a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del giudice. Lo ha rimarcato il tribunale di Ascoli Piceno, nella sentenza n. 628/2023.
La vicenda
Nella vicenda, parte attrice citava in giudizio i convenuti deducendo che con preliminare di compravendita aveva acquistato un compendio immobiliare, formato da terreni e fabbricati. Successivamente, il promittente acquirente cedeva il contratto alla società agricola di cui era titolare ma stabilita la data per il contratto definitivo, lo stesso non veniva adempiuto. Per cui l’attore chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la sussistenza della volontà della società agricola di adempiere all’obbligazione di pagare la somma convenuta e conseguentemente dell’obbligo di contrarre a carico dei convenuti e per l’effetto trasferire il compendio immobiliare come individuato nel contratto preliminare di compravendita.
I convenuti si costituivano dichiarando di non opporsi alla stipula del definitivo e in giudizio le parti, congiuntamente, raggiungevano un accordo transattivo nel corso della mediazione volontaria intrapresa, per cui chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Mediazione e cessazione della materia del contendere
Il tribunale innanzitutto premette che “la cessazione della materia del contendere – cui consegue il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d’ufficio – presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull’essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. ex multis Cass. n. 1089/2003; Cass. n. 5390/2000).
Pertanto, prosegue il giudicante, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l’adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia ‘extra petita’, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/ il contraddittore di interesse e titolo all’esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. n. 8607/2000).
Nel caso di specie, osserva infine il tribunale, “le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, in uno con il documentato raggiungimento di un accordo che, peraltro, le parti hanno dichiarato essere stato già eseguito, dimostrano in maniera inequivoca il venire meno dell’interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia”.
Pertanto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese tra le parti.