Scarica Sentenza Tribunale di Verona N.1467 2025
L’ATP art. 696-bis c.p.c. ha funzione conciliativa, non esplorativa, valuta fatti noti per favorire accordi stragiudiziali, non cerca prove
Accertamento art. 696 bis c.p.c: funzione tecnica, non esplorativa
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP), previsto dall’articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile, ha una finalità ben precisa: favorire la composizione stragiudiziale delle controversie. Questo strumento, infatti, permette alle parti di ottenere una valutazione tecnica su fatti già noti e non contestati, con l’obiettivo di trovare un accordo prima di avviare un lungo e costoso processo giudiziario. Come ribadito dal Tribunale di Verona nell’ordinanza n. 1467/2025, la funzione dell’ATP è conciliativa, non esplorativa.
Ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa
Un ricorrente avvia un ATP per ottenere la nomina di un consulente tecnico in grado di valutare la natura e l’ammontare di un presunto credito. La sua richiesta si basa su quattro ragioni di credito, tra cui la liquidazione di una quota di impresa familiare, un risarcimento per illegittima estromissione, una percentuale sulla vendita di un immobile e altri crediti oggetto di un pignoramento. Il giudice però dichiara il ricorso inammissibile, perché i presupposti dell’azione non sono affatto pacifici. I fatti su cui il ricorrente chiede una valutazione tecnica sono già stati oggetto di precedenti giudizi, con sentenze passate in giudicato, che hanno negato le sue pretese o le hanno considerate inesigibili. Il giudice sottolinea nel provvedimento che un ATP non può essere utilizzato come un’indagine esplorativa per cercare nuove prove o per riaprire questioni già decise in tribunale. L’accertamento tecnico, per essere ammissibile, deve riguardare esclusivamente fatti che il consulente può percepire direttamente o che sono stati accertati altrove e non sono in discussione.
Contrasto con la funzione conciliativa
Per il Giudice, la richiesta del ricorrente, che mira a far valutare la fondatezza stessa del suo credito, è in netto contrasto con la funzione conciliativa dell’ATP. L’istituto è inteso a risolvere controversie che si basano su questioni puramente tecniche (ad esempio, la quantificazione di un danno o il valore di un bene), dove l’accertamento tecnico può fungere da base per un accordo tra le parti. Nel caso in esame, invece, la controversia riguarda l’esistenza stessa del diritto di credito, una questione che richiede un’attività istruttoria complessa e un’analisi giuridica approfondita, elementi incompatibili con la natura sommaria e non contenziosa dell’ATP. L’ATP non è un sostituto del giudizio ordinario, ma un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, focalizzato sull’accertamento tecnico di fatti non in contestazione, per facilitare una soluzione amichevole.
Accertamento tecnico preventivo art. 696 bis c.p.c: quale funzione?
Il giudice quindi rigetta il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione principale si concentra sulla funzione dell’accertamento tecnico preventivo (ATP). Ai fini della sua ammissibilità, l’ATP deve avere come oggetto la valutazione tecnica di fatti o situazioni che sono già accertati o comunque non contestati dalle parti. Lo scopo dell’istituto è facilitare una composizione della controversia prima di avviare un vero e proprio giudizio, non di cercare prove per supportare un’accusa. In altre parole, l’ATP ha una natura conciliativa e non esplorativa. Nel caso in esame, i presupposti dell’azione del ricorrente sono tutt’altro che pacifici. Le presunte ragioni di credito sono state già oggetto di precedenti giudizi, con sentenze passate in giudicato che hanno rigettato le sue domande o ne hanno accertato l’inesigibilità. Le questioni non sono di “mero accertamento”, ma richiedono complesse attività istruttorie incompatibili con la natura dell’ATP.
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