
È opinione comune che i requisiti minimi richiesti agli organismi di mediazione dal D.Lgs. 28/10 e i decreti ministeriali attuativi non siano sufficienti ad assicurare agli utenti la qualità del servizio di mediazione che, per sua natura, deve essere molto elevata. Insieme ad altri fattori, l’insufficienza dei requisiti qualitativi ha alimentato la critica nei confronti della mediazione e degli organismi di mediazione. In particolare, la normativa attuale non consente agli utilizzatori di valutare bene l’esperienza di un organismo e la competenza dei suoi mediatori, che sono requisiti fondamentali per una scelta consapevole.
Negli scorsi mesi, situazioni e pratiche a dir poco scorrette hanno minato la credibilità dell’intero settore: mediatori impreparati e poco competenti, o in chiaro conflitto di interessi; logistica infelice; commistione tra la gestione di procedure di mediazione e svolgimento di attività professionali o commerciali; indennità di mediazione poco chiare; accaparramento della clientela tramite offerte “2×3” o tessere premio; sconti offerti a una sola parte; baratto tra istanze depositate e nomine a mediatore.
Per innalzare la qualità del servizio di mediazione, ADR Center e Resolutia si fanno promotori dell’adozione di un “Codice di autoregolamentazione degli organismi di mediazione professionali e indipendenti” che riunisce gli organismi che adottano i seguenti principi:
- Trasparenza totale sull’organismo e sui mediatori
- Esclusività della attività di mediazione degli organismi
- Indipendenza dell’organismo
- Indipendenza dei mediatori
- Competenza dei mediatori
- Capacità organizzativa e finanziaria proporzionale al numero di sedi
L’adozione del Codice di autoregolamentazione ha lo scopo di favorire una scelta consapevole dell’organismo da parte degli utenti del servizio di mediazione e al contempo di alzare la qualità degli organismi di mediazione. Pensato soprattutto per gli organismi privati, per quanto applicabili i principi del codice sono adottabili anche dagli organismi pubblici.
Previa verifica da parte di una commissione di garanzia indipendente presieduta dalla Professoressa Chiara Giovanucci Orlandi, gli organismi di mediazione che ne rispettano i requisiti e pubblicano la scheda informativa sul proprio sito potranno esporre il logo identificativo del Codice di autoregolamentazione. La commissione di garanzia indipendente verifica la dichiarazione dell’organismo di aderenza di principi del Codice e la pubblicazione sul sito dell’organismo di una scheda informativa che contiene tutte le informazioni richieste. I singoli organismi sono i soli responsabili in caso di dichiarazioni mendaci.
I contenuti del Codice e gli organismi aderenti saranno promossi e pubblicizzati presso le maggiori associazioni di imprese, le associazioni di consumatori e gli studi legali. Confidiamo che il Codice di autoregolamentazione sia adottato dalla maggioranza degli organismi di mediazione e divenga un elemento centrale per lo sviluppo della mediazione in Italia.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE PROFESSIONALI E INDIPENDENTI
Gli organismi di mediazione aderenti al codice di autoregolamentazione e autorizzati ad esporre il logo di identificazione degli aderenti si impegnano a rispettare i seguenti principi.
1. Trasparenza. Al fine di favorire una scelta consapevole da parte degli utenti, gli organismi di mediazione aderenti al Codice di autoregolamentazione devono avere un sito internet contenente alcune informazioni minime raccolte nella scheda standard allegata al Codice. In particolare le informazioni devono comprendere: oggetto sociale completo, nome del responsabile dell’organismo; nome di soci, associati, amministratori e finanziatori; indennità di mediazione e criteri di calcolo; criteri di nomina dei mediatori, nomi e curricula sintetici dei mediatori; statistiche dettagliate e aggiornate sulle procedure gestite; indicazioni percentuali del fatturato in relazione allo svolgimento delle attività di ADR (mediazione, arbitrato, formazione e consulenza). Le indennità di mediazione devono essere chiare e facilmente calcolabili.
2. Esclusività dell’attività di ADR degli organismi. Alla luce della peculiarità dell’attività svolta, le procedure di mediazione non possono essere gestite in commistione con altre attività professionali, commerciali, di consulenza o di formazione generica. L’oggetto sociale esclusivo dell’organismo di mediazione deve essere l’attività di gestione delle procedure di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie, e quelle strettamente correlate di formazione, consulenza o editoria nel settore della risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Di conseguenza, la sede principale dell’organismo deve essere dedicata esclusivamente alla gestione delle attività sopra descritte e al coordinamento di eventuali sedi operative. Gli incontri di mediazione possono svolgersi presso strutture con destinazione diversa alla sola condizione che siano rese note l’attività prevalente della struttura e il nome o la ragione sociale di chi la gestisce.
3. Indipendenza dell’organismo. L’organismo di mediazione deve essere e apparire indipendente e imparziale rispetto ai litiganti, ai loro avvocati e consulenti. Intese e agevolazioni economiche tra l’organismo e i propri clienti – specie se non chiare, trasparenti e ben definite – compromettono l’indipendenza e l’imparzialità del terzo neutrale. Eventuali convenzioni ed agevolazioni economiche sono consentite per specifici settori di contenzioso, purché indirizzate indistintamente a tutti i soggetti partecipanti alle singole procedure e rese note in modo chiaro e trasparente, nel rispetto dei doveri di dignità e decoro professionali.
4. Indipendenza dei mediatori. Il regolamento dell’organismo deve prevedere che l’avvocato o il professionista che svolge le funzioni di mediatore non può essere parte ovvero rappresentare, assistere o difendere i propri clienti in procedure di mediazione dinanzi al medesimo organismo. Fatta salva la diversa volontà congiunta delle parti, è quindi vietato al professionista esercitare presso lo stesso organismo la funzione di mediatore, di parte o di consulente di parte in lite. Sono vietati tutti gli accordi tra organismi volti a eludere tale divieto.
5. Competenza dei mediatori. Le procedure di mediazione, con prevalenti aspetti di natura giuridica economica, saranno prioritariamente affidate a mediatori laureati in discipline giuridiche o economiche. I mediatori dovranno essere in possesso di un’adeguata esperienza professionale nella materia del contendere e nella gestione delle procedure di mediazione, in regola con i requisiti di aggiornamento professionale e preferibilmente aver sostenuto un percorso di affiancamento. Qualora fossero necessarie competenze specifiche di altri professionisti (ad es. medici, ingegneri, psicologi) questi potranno essere nominati come mediatori o co-mediatori.
6. Capacità organizzativa e finanziaria. L’organismo deve possedere una capacità finanziaria adeguata a garantire agli utenti sedi adatte per gli incontri di mediazione, personale di segreteria formato e in numero sufficiente per i casi da gestire, una piattaforma online per la gestione delle procedure, il rispetto delle normative vigenti (ad es. in tema di sicurezza e privacy), e in generale standard elevati di qualità gestionale. In ogni caso, l’organismo deve possedere un adeguato capitale sociale o fondo di garanzia, in relazione al numero di procedure e sedi gestite, a garanzia dei pagamenti ai terzi e ai mediatori.
Scheda informativa da pubblicare sul
sito internet dell’organismo aderente
(con un link evidente dalla homepage dal logo del codice di autoregolamentazione)
Nome dell’organismo e forma giuridica | |
Anno di fondazione | |
Oggetto sociale | Riportare l’oggetto sociale per intero al fine di valutare l’esclusività nell’attività di mediazione. |
Nome del responsabile e delle principali cariche sociali e loro CV | Nomi e relative cariche. |
Nome di soci, associati, finanziatori e loro quote | Nomi e quote societarie. |
Regolamento | Link alla pagina del sito. |
Indipendenza dell’organismo | Indicare eventuali intese e agevolazioni che devono essere rivolte a tutti i soggetti partecipanti alle procedure nel rispetto dei doveri di dignità e decoro professionale |
Indipendenza dei mediatori | Riportare l’articolo del regolamento che vieta ai mediatori di essere parte o assistere i propri clienti dinanzi al medesimo organismo in cui sono iscritti. |
Capacità logistica e organizzativa | Indicazione delle sedi e loro destinazione principale in caso di svolgimento nei medesimi locali di altre attività. |
Capacità finanziaria | Capitale sociale o fondo di garanzia. |
Criteri di nomina dei mediatori | Riportare l’articolo del regolamento. |
CV dei mediatori | Link alla pagina del sito. |
Indennità di mediazione e criteri di calcolo | Link alla pagina del sito. |
Statistiche complete delle mediazioni svolte | Informazioni minime richieste: nr. di istanze ricevute, % di accettazione, % di successo, valore medio, durata media. Link alla pagina del sito |
Indicazioni sul fatturato dell’ultimo esercizio e sua composizione | Fatturato complessivo dell’organismo durante l’ultimo anno di esercizio: % mediazioni, % formazione, % consulenza e progetti ADR. |
3 commenti
A prima vista un’iniziativa lodevole. Tuttavia suscita più di una perplessità:
1) Viene da due Organismi privati (fra i più grossi) e rischia di sembrare il classico codice automodulato su ciò che già esiste (da loro ?) in modo da far sembrare i “buoni” coloro che aderiscono e “cattivi” coloro che non aderiscono (e che non avendo le caratteristiche richieste devono compiere molti sforzi economici per sembrare a loro volta “buoni”, mentre i promotori magari lo sono già). Magari non è così ma il sospetto è lecito.
2) Per quanto la preparazione giuridica sia una parte importante della mediazione sono stupito che non sia lasciata importanza al fattore psicologico (e doppiamente stupito che ADR Center, esempio illuminato nella mediazione che tutti dobbiamo seguire, sottovaluti questo aspetto)
3) Penso che per evitare problematiche “commerciali” si dovrebbe semplicemente tornare alle tariffe uguali per tutti (come era prima dei decreti correttivi). Diversamente la scontistica ed i 2×3 rientrano in una normale pratica commerciale. Sono più preoccupato di alcuni OdM pubblici ai quali è stato consentito di non far pagare il cd “verbale negativo” (i famosi 50 euro…quando c’erano….)
4) Non credo che la capacità finanziaria debba essere rapportata al numero di sedi secondarie. La sede è stata creata in autonomia. Se ha proprio personale a sufficienza e/o può distaccarlo, non vedo il problema. Il titolare della sede è un imprenditore e come tale deve rischiare in proprio. Inoltre un buon software permette di gestire tranquillamente qualche migliaio di mediazioni in un anno con una sola persona di segreteria….provare per credere…
5) Non risolve alcune problematiche importanti che hanno a mio avviso fin qui fatto fallire la mediazione. A mio parere fondamentale è l’obbligatorietà della presenza delle parti in mediazione, con divieto assoluto per l’Avvocato di presentarsi in loro vece con il generico mandato alle liti.
6) Non richiede, come dovrebbe essere, la totale parificazione degli OdM pubblici a quelli privati. Perchè gli OdM forensi non devono essere obbligati all’assunzione di personale. Non è questa una violazione del principio di concorrenza paritaria?
In sintesi mi sembra un codice tendente a premiare gli OdM che possono vantare (o già vantano ?????) investitori importanti (fra i quali magari spartirsi il mercato) e che nulla ha a che vedere con la qualità di ciò che avviene in mediazione. E’ forse un capitale sociale interamente versato di 100mila Euro o una prestigiosa sede in centro città o una – per quanto rispettosa – ventennale carriera forense, la garanzia che un mediatore ben comprenda le motivazioni psicologiche all’origine di una divisione ereditaria tra fratelli?
Il Codice a nulla serve se non facciamo tutti una campagna di sensibilizzazione per fare uscire la mediazione dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori.
@Massimo Morelli
Gentile Massimo Morelli. Grazie molte per i suoi commenti che mi permettono di precisare alcuni punti dubbi. Cercherò di rispondere in maniera esaustiva ai 6 punti dal lei sollevati.
1) Il sospetto è lecito, ma viene fugato da una attenta analisi del testo del Codice. L’obiettivo è solo comunicare agli utenti un gruppo di organismi che adottano volontariamente un approccio comune alla gestione delle mediazioni. Negli ultimi due anni, tutti noi operatori del settore abbiamo sentito da clienti e colleghi storie terribili contrapposti a molti esempi di eccellenza. Il pilastro fondamentale del Codice si basa sulla trasparenza nei confornti degli utilizzatori. Noi vogliamo dare per primi l’esempio (in alcuni aspetti del Codice ci stiamo adeguando anche noi).
2) Il requisito (5) parla di “prevalente” e “di norma” e il mediatore può essere affiancato anche da un non giurista. Il nostro approccio da sempre è stato quello di avere mediatori giuristi o economisti molto esperti nella gestione delle controversie. Non il contrario. Non comprendo cosa intende per la sottovalutazione dell’aspetto psicologico. Sicurmante non lo sottovalutiamo, questo però non vuol dire che un mediatore deve essere sempre uno psicologo…
4) Su questo punto siamo in disaccordo. Non dovrebbe essere consentito a una società con 10.000 euro di capitale sociale aprire e gestire 100 sedi. Inoltre, le assicuro che anche con il miglior software del mondo una persona non può gestire migliaia di procedure. In ultimo sul punto, non c’è scritto da nessuna parte del Codice che il capitale sociale debba essere di 100.000 euro. Deve essere proporzionale al numero delle sedi e al numero di procedure. Faccio presente che il cap. sociale è a garnazia dei terzi (compresi i mediatori).
5) Condivido l’osservazione, ma lo scopo del Codice non è, e putroppo non potrebbe essere, quello di risolvere le lacune più importanti della normativa come quella da lei sollevata. Atendiamo fiduciosi un nuovo progetto di legge.
6) Idem come il punto 6.
In breve, noi (ADR Center) e Resolutia abbiamo solo messo su carta critiche e feedback ascoltati in questi due anni da parte degli utilizzatori del servizio. Il Codice e’ stato pensato, infatti, dal punto di vista degli utenti, e non degli organismi, e si basa essenzialmente sulla massima trasparenza. Da qui il logo della lente di ingrandimento. L’adozione del Codice e’ assolutamente volontario e vuole riunire piccoli e grandi organismi che condividono alcuni precisi requisiti di comportamento. Noi stessi ci stiamo adeguando a questi requisiti. Nessuno vuole imporre ad altri organismi regole non condivise. La commissione di garanzia sarà presieduta dalla Prof. Chiara Giovanucci Orlandi e non avrà rappresentanti di organismi. Spero che questo progetto possa presto camminare con le proprie gambe con l’input delle grandi associazioni di imprese, consumatori e studi legali utilizzatori del servizio. Infine, uno degli obiettivi del Codice e’ anche quello di riportate al centro del dibattito del settore la “qualità” degli organismi.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
per correttezza pubblico quanto scritto a Leonardo d’Urso su altro sito
Massimo Morelli • La ringrazio della risposta
1) La differenza di vedute purtroppo non fa che confermare la mia impressione. Questo è un codice volutamente studiato per favorire gli OdM con grosse cpacità finanziarie. Mi spieghi a che titolo io devo avere un capitale o garanzie finanziarie più solide se voglio aprire diverse sedi secondarie quando la storia personale del nostro OdM ci dice che ciò non è affatto vero (o forse vuole convincermi che se io apro una sede da un Notaio questi non può autosostenere una segreteria?)
2) Non si stratta ovviamente di modificare le regole della rappresentanza ma di scrivereche gli aderenti al Codice si impegnano, nei loro regolamenti, a non accettare la presenza del solo Avvocato “in vece di”. Noi nel nostro Regolamento lo abbiamo e la cosa ci ha provocato un notevole emorragia di clientela ma non siamo qui per fare verbali negativi o sentire avvocati che vengono in mediazione a litigare per poi dire ai loro ingari clienti che non si sono messi d’accordo (ed emettere fattura). La mediazione è un atto delle parti nei quali gli Avvocati c’entrano solo a livello di assistenza tecnica. Tra l’altro mi confermerà che il tasso di riuscita di una mediazione nella quale si consente un rinvio per verificare con il cliente la proposta è bassissimo. La nostra esperienza dice che il tasso di riuscita triplica con la presenza delle parti.
3) Concordo, ma quanto meno sarebbe opportuno farsene promotori e non ne vedo traccia
Completo confermando che è assolutamente possibile per una persona gestire circa 1.000 procedure da sola, ivi compresa fatturazione. Ovviamente dipende dal software