Gli accordi in mediazione con la P.A. dopo la riforma

Fonte costozero.it

Con l’entrata in vigore della Legge n. 1/2026, il legislatore ha tracciato un solco definitivo per promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai tavoli mediativi. La riforma punta a incentivare la stipula di accordi conciliativi sui diritti disponibili, offrendo ai funzionari pubblici le tutele necessarie per prevenire e risolvere le liti senza il timore di incorrere in responsabilità erariali per colpa grave

La recente riforma della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa e per danno erariale segna un passaggio epocale in quanto è destinata a riscrivere il rapporto tra cittadini e imprese con la pubblica amministrazione nella fase del conflitto avente ad oggetto diritti disponibili.

Invero rientra nella comune esperienza la c.d. “paura della firma” del pubblico funzionario chiamato a raggiungere un accordo utile a dirimere la controversia insorta con una pubblica amministrazione. Sono note, infatti, le conseguenze paradossali nei casi in cui le amministrazioni preferiscono pagare il doppio sulla base di un giudicato di condanna anziché assumersi la responsabilità di un accordo a metà prezzo ovvero preferire – approfittando delle lungaggini processuali – il trasferimento alle successive generazioni di funzionari pubblici il peso del contenzioso piuttosto che affrontarlo lavorando per una possibile soluzione negoziale.

Al riguardo, occorre rilevare che la riforma Cartabia aveva già affrontato il problema della “burocrazia difensiva” prevedendo da un lato la perimetrazione della responsabilità contabile per gli accordi conclusi in mediazione (o in sede giudiziale) e, dall’altro, la trasmissione della sentenza di condanna della PA per la mancata ingiustificata partecipazione al primo incontro di mediazione al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Quanto alla delimitazione della responsabilità, la riforma Cartabia aveva infatti circoscritto la responsabilità del funzionario pubblico limitandola «ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti» (articolo 1, comma 1.1, L. 20/1994, come novellato dal D.lgs. 149/2022).

In relazione poi alla trasmissione del provvedimento di condanna alla sanzione pecuniaria in favore dell’Erario, erogata per l’assenza ingiustificata in mediazione, il legislatore mirava a stimolare una condotta conforme agli obblighi introdotti per la mediazione incoraggiando comportamenti virtuosi anche da parte delle pubbliche amministrazioni che, negli anni, avevano mostrato una perdurante resistenza alla partecipazione effettiva al tavolo mediativo.

Di particolare interesse nella prospettiva indicata deve segnalarsi come con la medesima riforma sia stata espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti (oltre che negli statuti e negli atti costitutivi) «dell’ente pubblico o privato» una clausola di mediazione (con la possibilità per le parti di indicare l’organismo prescelto). In tali casi, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (su tempestiva eccezione di parte) e, quindi, anche estendendo tale opportunità oltre le liti rientranti nelle materie sottoposte alla condizione di procedibilità ex lege.

In questo solco si colloca la recente riforma adottata con la legge n. 1/2026 (entrata in vigore il 22 gennaio 2026) che si propone il chiaro obiettivo di promuovere la partecipazione ai tavoli mediativi e il raggiungimento di accordi conciliativi da parte delle pubbliche amministrazioni per prevenire e risolvere le liti che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Infatti, con la novella dell’articolo sopra richiamato, la disciplina attualmente vigente limita la responsabilità del pubblico funzionario «ai fatti e alle omissioni commessi con dolo» per la «conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale» (ed anche per la «conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria») (articolo 1, comma 1.1, L. 20/1994, come novellato dalla L. 1/2026).

La scelta del legislatore rompe ogni indugio al fine di superare l’effetto paralizzante della “paura della firma” in una prospettiva fiduciaria che è la medesima che permea il nuovo modello di mediazione varato dalla riforma Cartabia: un incontro di mediazione che, con la presenza personale delle parti assistite dagli avvocati, invita a collaborare lealmente e in buona fede per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Prospettiva che, in relazione alla PA, mira a creare con i cittadini e con le imprese un più solido rapporto di fiducia che costituisce altresì uno dei principi ispiratori anche del nuovo Codice di contratti pubblici integrandosi con il principio di legalità (D.lgs. 36/2023).

In tal senso, appare utile ricordare che per agevolare la partecipazione effettiva alla mediazione della parte – la cui assenza ingiustificata costituisce ragione sufficiente per l’irrogazione una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario pari all’importo del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio – la nuova disciplina della mediazione consente di utilizzare anche la modalità da remoto con un collegamento audio-video reso disponibile dall’organismo, con la possibilità di ottimizzare la logistica e l’organizzazione e di ridurre i costi.

È ormai chiaro che lo spazio mediativo, regolamentato e vigilato dal Ministero della giustizia, offre l’opportunità di un incontro negoziale tra le parti che la PA dovrà e potrà imparare ad utilizzare al meglio per la gestione razionale del contenzioso, contenendo la spesa pubblica e contribuendo a rendere efficiente e sostenibile per essa stessa, per i cittadini e per le imprese il percorso che si apre nella fase critica del rapporto.

Occorrerà del tempo perché questo nuovo modo di affrontare la risoluzione dei conflitti con la pubblica amministrazione possa entrare e consolidarsi tra le buone prassi. In tal senso, la formazione alla mediazione dei funzionari pubblici costituirà un passaggio ineludibile, come anche la creazione di procedimenti interni necessari ad affrontare efficacemente gli incontri di mediazione.

Ciò che ormai appare chiaro è che per un funzionario pubblico sarà sicuramente più rischioso restare assente in mediazione piuttosto che partecipare, e sarà egualmente maggiormente rischioso partecipare eludendo il confronto effettivo anziché dialogare in maniera trasparente con la parte privata con l’obiettivo di pervenire ad un accordo equo. La presenza dell’organismo e del mediatore d’altronde garantiscono serietà, professionalità, indipendenza ed imparzialità per tutte le parti.

L’auspicio è che la “paura della firma” che ha per lo più prodotto esiti paralizzanti, possa assumere connotati adattivi e proattivi inducendo in ogni caso a cautela e diligenza, ma senza pregiudizi e preconcetti verso l’accordo in mediazione e, soprattutto, con l’obiettivo di costruire un solido rapporto di fiducia (“trustworthy”) con cittadini e imprese: una PA vicina, competente, trasparente, imparziale e autorevole potrà fare la differenza (anche) al tavolo negoziale che si apre in mediazione.

Fonte costozero.it

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