Segnalazione all’Ivass per la compagnia che non va in mediazione
Le compagnie di assicurazione che non partecipano agli incontri di mediazione obbligatoria devono essere segnalate all’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
La Riforma Cartabia ha introdotto questa regola nel nuovo articolo 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010, che contiene la disciplina della mediazione civile e commerciale.
Il soggetto investito del potere si effettuare questa segnalazione all’Ivass, che è l’autorità di vigilanza delle compagnie assicurative, è il giudice.
L’autorità giudiziaria che in giudizio rilevi la mancata partecipazione della compagnia di assicurazione al primo incontro di mediazione senza un giustificato motivo agisce in due modi.
Prima di tutto condanna la compagnia assicuratrice a pagare allo Stato una somma pari a quella del contributo unificato previsto per il giudizio.
In seguito, il giudice trasmette la copia del provvedimento che contiene questa condanna all’Autorità di vigilanza competente, che nel caso delle Assicurazioni, è l’Ivass.
Mancata partecipazione alla mediazione: conseguenze processuali
L’assicurazione che non partecipa all’incontro di mediazione, quando questa rappresenta condizione di procedibilità della domanda in giudizio, subisce altre conseguenze sul piano processuale.
Prima di tutto il giudice, dalla mancata partecipazione dell’assicuratore al primo incontro di mediazione, può trarre argomenti di prova.
Questo significa che la condotta poco collaborativa dell’assicuratore avrà un suo peso sulla decisione che il giudice prenderà alla fine della causa.
In secondo luogo, se la parte ne fa richiesta, il giudice può condannare la compagnia assicurativa soccombente a pagare alla controparte una somma determinata in via equitativa.
Importo che tuttavia non potrà superare quello delle spese del giudizio e che sono maturate dopo che si è conclusa la mediazione.
Mancata partecipazione: il giustificato motivo
La compagnia assicurativa che non prende parte alla mediazione senza un giustificato motivo va incontro quindi a diverse conseguenze negative. Occorrono valide ragioni per non presenziare all’incontro.
La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non può infatti identificarsi con l’affermazione di avere ragione rispetto alla controparte.
La Compagnia di assicurazione che rifiuta il dialogo con la parte avversa, al punto da non volerla incontrare in sede stragiudiziale, dimostra di non comprendere la finalità dell’istituto.
Il mediatore che dirige la procedura di mediazione ha infatti il compito di trovare un canale di comunicazione tra le parti.
Una volta ripristinato il dialogo sarà compito dei litiganti impegnarsi, mettersi nei panni della controparte, rivedere ciascuno le proprie posizioni iniziali e cercare un accordo amichevole e soddisfacente per entrambi.
L’Arbitro Assicurativo di Ivass
Si ricorda inoltre che le liti in materia di assicurazione, così come in quella bancaria e finanziaria, sono soggette all’obbligo della mediazione.
Le parti che litigano a causa di un contratto bancario o finanziario dispongono però anche dell’Arbitro bancario Finanziario.
Da qui l’idea di Ivass di costituire un Arbitro Assicurativo, che dovrebbe funzionare in modo simile a quello menzionato.
Il cliente della compagnia assicurativa dovrà quindi prima presentare un reclamo all’assicuratore. Il mancato riscontro al reclamo o un riscontro inadeguato alle richieste, legittimerà il cliente a rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, presentando un ricorso online a costi ridotti.
La costituzione dell’Arbitro Assicurativo deve però ancora completare il suo iter di realizzazione. Al momento quindi, in presenza di un disaccordo su questioni che riguardano i contratti assicurativi, ci si deve rivolgere a un organismo di mediazione, come quelli di ADRcenter presenti in tutta Italia.
1 commento
Gent.ma Collega, grazie del contributo.
Può aiutarmi a capire se l’art. 12 bis citato non si riferisca solo alle amministrazioni pubbliche?
Dalla lettura dell’articolo avevo inteso così.
grazie