Risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione: fonti normative, danni risarcibili, tipologie di responsabilità e rimedi stragiudiziali
Risarcimento del danno per la morte dell’animale domestico
Il risarcimento del danno dovuto alla perdita dell’animale domestico è un tema di grande attualità nel dibattito legale. Il rapporto tra l’individuo e il suo animale d’affezione ha assunto un’importanza crescente nel nostro ordinamento. Questa evoluzione sociale e culturale ha portato al riconoscimento del significativo valore affettivo e relazionale dell’animale da compagnia e questo mutamento si riflette chiaramente nella prassi giurisprudenziale. Sebbene non sia unanime, si osserva una tendenza ad ammettere forme di tutela risarcitoria in caso di morte dell’animale. La morte può essere causata da una condotta colposa, dolosa, o da un grave inadempimento contrattuale.
Normativa di riferimento
Nonostante l’animale sia legalmente qualificato come bene mobile (articolo 812 codice civile), alcune normative ne riconoscono una specifica ontologia. Fonti normative come la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987 hanno confermato questo valore. La Legge quadro n. 281/1991 da parte sua disciplina e promuove la tutela degli animali d’affezione. Significativa infine è anche la Legge n. 189/2004, che ha introdotto nel codice penale i reati a tutela del sentimento per gli animali, come l’art. 544 bis codice penale, che punisce l’uccisione.
Danno patrimoniale e non patrimoniale
L’attenzione crescente verso la perdita dell’animale ha permesso di risarcire diverse categorie di danno. Si può ottenere ristoro sia per il danno patrimoniale che per il danno non patrimoniale. Il fondamento del danno patrimoniale è negli articoli 1223 e 2056 del codice civile. Esso include le perdite economiche immediate e dirette subite a causa della morte. Rientra in questa categoria il valore di mercato dell’animale, ma possono essere risarcite anche le spese sostenute per i tentativi di salvataggio, come le spese veterinarie d’urgenza. Tali voci sono risarcibili, indipendentemente dalla razza dell’animale, purché se ne dimostri l’importo e il nesso causale con l’evento dannoso. Il danno non patrimoniale invece è risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge (articolo 2059 codice civile). L’uccisione di un animale integra una fattispecie di reato (articolo 185 comma 2 codice penale e articolo 544 bis codice penale). Rileva anche il riconoscimento del legame affettivo come diritto inviolabile della persona tutelato dall’articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che la perdita del proprio animale domestico può comportare un pregiudizio risarcibile per la sofferenza morale e il turbamento psichico che ne derivano. In questi casi si configura infatti una lesione dell’integrità affettiva del soggetto. Il risarcimento, tuttavia, non è automatico, ma richiede la prova di un legame affettivo intenso. Serve inoltre dimostrare la gravità e la concretezza del pregiudizio subito.
Responsabilità per la morte dell’animale: tipologie
La responsabilità per la perdita dell’animale può essere extracontrattuale o contrattuale. La responsabilità extracontrattuale si configura quando non esiste un contratto. In questi casi si applica la disciplina dell’articolo 2043 del codice civile. Questa responsabilità scatta quando viene commesso un fatto doloso o colposo che causa un danno ingiusto. Un esempio tipico è l’investimento stradale dell’animale dovuto a negligenza. Il danneggiato in questo caso deve provare l’evento dannoso, il dolo o la colpa dell’agente e il nesso causale. Il danno è “ingiusto” perché lede l’interesse giuridicamente tutelato del legame affettivo. La prova di tutti gli elementi, inclusa la serietà della sofferenza, spetta quindi al proprietario danneggiato. Si incorre nella responsabilità contrattuale invece quando la morte avviene nell’ambito di un rapporto obbligatorio. In questo caso la norma di riferimento è l’articolo 1218 del codice civile. Questo avviene, ad esempio, in caso di inadempimento del contratto di deposito conseguente all’affidamento dell’animale a una pensione. La struttura di custodia è ritenuta responsabile se viene meno all’obbligo di vigilanza o assistenza. Il debitore in questo caso deve provare che l’inadempimento non gli è imputabile. Nel rapporto con il veterinario, invece, inquadrabile come contratto d’opera, si valuta la diligenza del professionista ai sensi dell’articolo 1176 codice civile. Per interventi di particolare difficoltà, la responsabilità è limitata alle ipotesi del dolo o della colpa grave, ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile.
Strumenti alternativi per la risoluzione delle liti
L’ordinamento incoraggia l’uso di strumenti alternativi per risolvere le controversie sulla perdita dell’animale. La mediazione e la negoziazione assistita permettono una composizione consensuale. Questi percorsi alternativi offrono maggiore rapidità e costi inferiori rispetto al contenzioso ordinario. La mediazione (decreto legislativo n. 28/2010) è obbligatoria in alcune materie. Sebbene il tema non sia incluso direttamente, l’obbligatorietà scatta se la lite ha origine da un contratto d’opera. Ad esempio, se la morte dell’animale è conseguenza dell’inadempimento di un centro di addestramento o di una pensione, è necessario esperire il tentativo di mediazione. Saltare questo passaggio procedurale comporta l’improcedibilità della successiva azione in giudizio. Nelle altre ipotesi, il ricorso alla mediazione facoltativa è comunque consigliabile perché permette di risolvere la controversia in tempi brevi e con costi ridotti. La negoziazione assistita (Decreto legge n.132/2014) invece è obbligatoria per le domande di pagamento. Questo vale per richieste di somme non superiori a cinquantamila euro, anche in ambito extracontrattuale. Per il risarcimento dovuto alla morte dell’animale, se l’importo richiesto rientra in tale soglia, la negoziazione preventiva è obbligatoria. Questi strumenti sono particolarmente indicati data la forte componente emotiva di queste controversie. Una soluzione extragiudiziale condivisa evita l’ulteriore stress che può derivare da un lungo processo.
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