La recente giurisprudenza sulla rinegoziazione dei contratti per onerosità sopravvenuta a causa Covid

L’articolo 1467 del codice civile dà alle parti di un contratto con prestazioni corrispettive la possibilità di rinegoziarne in maniera equa le condizioni laddove l’esecuzione sia divenuta onerosa per una di loro. Vediamo come.

Risoluzione o rinegoziazione del contratto?

Il codice civile, nel dettare la disciplina in materia di obbligazioni, si preoccupa di prendere in considerazione anche le ipotesi in cui un contratto con prestazioni corrispettive, sia esso a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, divenga eccessivamente oneroso per una delle parti, in conseguenza di eventi straordinari e imprevedibili.

A fronte di tale eccessiva onerosità, è possibile seguire due strade alternative.

Innanzitutto, la parte la cui prestazione sia divenuta troppo onerosa può chiedere la risoluzione, purché non si rientri nell’alea normale del contratto.

In alternativa, è possibile offrire di modificare equamente le condizioni del contratto e, quindi, giungere alla sua rinegoziazione.

Rinegoziazione contratti e Covid

Durante la crisi da coronavirus, proprio la rinegoziazione è stata la soluzione che, in molti casi, è risultata essere la migliore per le parti di un contratto.

Si pensi alla locazione di un locale adibito dal conduttore a pizzeria: risolvere il contratto è una scelta che, spesso, può comportare conseguenze negative di non scarso rilievo, specie sull’avviamento e sul futuro dell’attività commerciale.

Ma se la prestazione, in conseguenza delle misure restrittive dettate per far fronte all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, è divenuta eccessivamente onerosa, è comunque possibile arginare gli effetti rinegoziando i contratti.

La Cassazione su rinegoziazione e Covid

Ad aprire a tale possibilità è stata anche la Corte di cassazione che, nella relazione n. 56 dell’8 luglio 2020, ha osservato che la situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia (e che ha creato difficoltà nelle parti contrattuali ad adempiere alle proprie prestazioni) può essere adeguatamente fronteggiata con la rinegoziazione, mentre la risoluzione del contratto e il risarcimento non si presentano come gli strumenti adatti a tal fine

Per la Corte, la rinegoziazione “implica l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano giuste, avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti”.

Mediazione a supporto della rinegoziazione

Ovviamente, se entrambe le parti sono disponibili a rinegoziare, non c’è problema. Ma se ciò non accade?

La soluzione non è necessariamente quella di avviare una causa e chiamare un giudice a decidere: c’è anche una strada intermedia che molti stanno decidendo di proficuamente di percorrere e che è rappresentata dalla mediazione.

In mediazione, infatti, le parti contrattuali possono incontrarsi e con l’intervento di un soggetto, terzo e imparziale, tentare di giungere a una soluzione condivisa che contemperi i rispettivi interessi.

Del resto, per avviare il procedimento di mediazione bastano 40 euro + IVA e, quindi, lo sforzo economico richiesto è esiguo. I vantaggi che si possono ottenere, invece, sono molteplici: basti pensare, tornando all’esempio fatto sopra, alla possibilità per il conduttore di continuare a disporre dell’immobile adibito a pizzeria in maniera serena, pagando meno, nell’arco di qualche settimana e alla possibilità, per il locatore, di continuare a rendere remunerativa la proprietà, percependo un importo minore ma garantito.

Chiaramente, se il procedimento di mediazione va oltre il primo incontro, dovranno essere sborsate altre somme, che, però, sono comunque inferiori rispetto a quelle che si rendono necessarie per affrontare un procedimento ordinario e che vengono illustrate chiaramente già durante il primo incontro, per permettere a tutte le parti di decidere con serenità e piena consapevolezza se continuare o meno il percorso per una rinegoziazione del contratto condivisa in sede stragiudiziale.

Rinegoziazione e giurisprudenza

Sulla rilevanza che la rinegoziazione di un contratto può assumere nell’attuale contesto storico si è espressa anche la giurisprudenza di merito.

In proposito, possiamo citare, tra le varie pronunce, la sentenza del Tribunale di Roma del 27 agosto 2020, in cui si legge che, con riferimento a un ristorante, “l’eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità comporterebbe inevitabilmente la perdita dell’avviamento per l’impresa colpita dall’eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell’attività economica. In siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto. La clausola generale di buona fede e correttezza, invero, ha la funzione di rendere flessibile l’ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore”. Vero è che sul punto è stata prevista a livello statale una serie di misure volte a ridurre l’impatto finanziario delle pandemia, tuttavia non sempre esse sono sufficienti “a riportare in equilibrio il contratto entro la sua normale alea”.

Sempre il Tribunale di Roma, con pronuncia del 29 maggio 2020, aveva del resto affermato che “Nell’ipotesi di contratto di affitto di ramo di azienda a fini commerciali, la mancata esecuzione dell’obbligo gravante sull’affittante di consentire all’affittuario la vendita al dettaglio nei locali aziendali, causata dalla sospensione governativa delle attività commerciali per l’emergenza pandemica, integra un’ipotesi di impossibilità parziale e temporanea della prestazione, rilevante ex art. 1464 c.c. Per l’effetto, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone limitatamente al periodo della sospensione delle attività” (fonte: Condominiolocazione.it, 16 settembre 2020).

Articoli correlati

Il costo nascosto dei conflitti in azienda

C'è una voce di costo che non appare in nessun conto economico. Non perché qualcuno la nasconda, ma perché nessuno sa ancora come misurarla con chiarezza. Eppure è presente in ogni azienda, grande o piccola, ed erode margini, produttività, talento e reputazione ogni singolo giorno. È il costo nascosto dei conflitti. A nominarlo con questa chiarezza è Leonardo D'Urso, CEO di ADR Center, nel video introduttivo dedicato ai vertici aziendali: CEO, CFO, responsabili HR, general counsel e membri del board.

Leggi l’articolo

Gli accordi in mediazione con la P.A. dopo la riforma

Con l’entrata in vigore della Legge n. 1/2026, il legislatore ha tracciato un solco definitivo per promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai tavoli mediativi. La riforma punta a incentivare la stipula di accordi conciliativi sui diritti disponibili, offrendo ai funzionari pubblici le tutele necessarie per prevenire e risolvere le liti senza il timore di incorrere in responsabilità erariali per colpa grave.

Leggi l’articolo

il ruolo del mediatore

Il ruolo del mediatore

Le parti che arrivano in mediazione di solito sanno già molte cose. Gli avvocati le hanno preparate: modalità, tempi, ruoli. Eppure, Andrea Zanello – avvocato e mediatore di ADR Center – ritiene utile rispiegare il reale ruolo del mediatore con parole diverse, più accessibili. Lo fa attraverso tre metafore.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia