Attuata la riforma dell’arbitrato nel codice di procedura civile, con importanti novità in tema di translatio iudicii, di trasparenza e di misure cautelari
Riforma Cartabia e arbitrato, il decreto di attuazione
La riforma dell’arbitrato nel codice di procedura civile è uno dei frutti dell’opera di rinnovamento del processo civile realizzato con la c.d. Riforma Cartabia, disposta con la legge n. 206 del 2021, a cui è stata data attuazione con il recente decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022.
Con riferimento all’arbitrato, la riforma ha introdotto alcune importanti novità, tese, in massima parte, ad incentivare il ricorso all’arbitrato come risoluzione alternativa delle controversie, in un’ottica di deflazionamento dei giudizi ordinari.
Le principali novità della riforma dell’arbitrato nel codice di procedura civile
In via preliminare, va evidenziato come la riforma, secondo le indicazioni precedentemente date dal Governo, vada a modificare l’istituto dell’arbitrato rituale, cioè quello che si conclude con una pronuncia (il lodo) che produce gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (v. art. 824-bis c.p.c.); rimane, invece, sostanzialmente invariata la disciplina dell’arbitrato irrituale, che invece, a norma dell’art. 808-ter, ha natura negoziale e si conclude con una pronuncia di carattere contrattuale.
Novità in tema di translatio iudicii e di misure cautelari
Uno dei principali aspetti su cui è intervenuta la riforma è la c.d. translatio iudicii, che, proprio per favorire ulteriormente il ricorso all’arbitrato, disciplina la possibilità di passare dal giudizio arbitrale a quello ordinario e viceversa.
È ora espressamente previsto, infatti, che la domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale.
Altra importante novità, che rafforza l’istituto dell’arbitrato rituale, è quella che prevede la possibilità per l’arbitro di adottare misure cautelari, laddove le parti abbiano espressamente acconsentito in tal senso.
È evidente che la possibilità di ottenere provvedimenti cautelari anche in sede arbitrale possa rappresentare un notevole incentivo a preferire tale modalità di risoluzione delle controversie, in luogo del giudizio ordinario.
Riforma dell’arbitrato in tema di ricusazione
La riforma dell’arbitrato nel codice di procedura civile rafforza anche gli aspetti relativi alla trasparenza nel giudizio davanti al giudice privato. Infatti, l’arbitro potrà essere oggetto di ricusazione da parte dei soggetti coinvolti nella controversia per gravi ragioni di convenienza.
Sul punto, è previsto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, l’arbitro rilasci formale dichiarazione in cui indichi tutte le circostanze di fatto che possono rilevare come motivi di ricusazione, ad ulteriore garanzia della sua imparzialità e indipendenza. La sua nomina risulterà, pertanto, invalida, ove non dovesse venire resa tale dichiarazione.
Parimenti, ove sia necessario ricorrere al Tribunale per la nomina dell’arbitro, la stessa dovrà essere eseguita nel rispetto di criteri di rotazione e trasparenza.
Ulteriori rilevanti novità, soprattutto di ordine sistematico, riguardano, infine, sia il lodo straniero (con la previsione dell’esecutività del decreto con cui il presidente della Corte d’appello sancisce l’efficacia del lodo straniero di condanna), sia l’ambito dell’arbitrato societario, la cui disciplina è stata trasfusa dal vecchio d.lgs. 5 del 2003 all’interno del codice di procedura civile: su questo tema si parlerà più diffusamente in un altro approfondimento presente su questo sito.