Analisi delle procedure alternative alla mediazione civile che soddisfano la condizione di procedibilità dopo la riforma
Procedure alternative alla mediazione e procedibilità
La riforma ha modificato la disciplina della mediazione civile e commerciale contenuta nel decreto legislativo n. 28/2010.
L’articolo 5 di questo decreto, intitolato “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”, presenta una novità interessante.
Come ribadito in più occasioni, scopo ultimo della riforma è quello di alleggerire il carico processuale. Per perseguire questo obiettivo il legislatore ha previsto pertanto, tra le altre cose, strumenti di risoluzione stragiudiziale ulteriori rispetto alla mediazione in grado di soddisfare anche la condizione di procedibilità.
Questo significa che se la controversia riguarda alcune specifiche materie le parti non devono per forza ricorrere alla mediazione.
Ci sono altre procedure stragiudiziali che, al pari della mediazione, realizzano la condizione di procedibilità della domanda.
E’ il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 a prevederlo.
Esso infatti dispone che: “Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
- dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.”
Risoluzione delle controversie in materia bancaria
La prima procedura alternativa alla mediazione che soddisfa la condizione di procedibilità della domanda è quella contemplata dall’articolo 128 del decreto legislativo n. 385/1993 che contiene il Testo Unico Bancario.
Questo articolo prevede infatti che i soggetti indicati nell’articolo 115 del Testo Unico come le banche e gli intermediari finanziari aderiscono a procedure specifiche e dedicate in caso di controversie con i clienti.
L’organismo stragiudiziale incaricato di risolvere le liti in materia bancaria è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il cliente che ha dei problemi con la propria banca in relazione ad esempio a un contratto di mutuo o di conto corrente può pertanto rivolgersi a questo organismo. Questo però non prima di avere tentato di risolvere il problema con la propria banca attraverso la presentazione di un reclamo.
Vuoi approfondire l’argomento? Leggi “Presentare un ricorso all’Arbitro bancario finanziario”
Risoluzione delle controversie in materia finanziaria
Il secondo procedimento che, come la mediazione, soddisfa la condizione della procedibilità della domanda è quello previsto dall’articolo 32 ter del decreto legislativo n. 58/1998, che contiene il Testo Unico della Finanza.
Questa norma stabilisce che i soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob come i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria partecipano ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie che insorgono con gli investitori non professionali.
In questo caso l’organismo competente è l’Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF). Come nel caso precedente tuttavia, il soggetto che vuole presentare ricorso all’ACF deve aver presentato prima un reclamo all’intermediario finanziario per la contestazione di qualche violazione.
Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo
La terza procedura parificata alla mediazione per quanto riguarda la soddisfazione della condizione di procedibilità della domanda in giudizio è prevista dall’articolo 187-1 del Codice delle Assicurazioni private contenuto nel decreto legislativo n. 209/2005.
Ad oggi per risolvere le controversie in materia assicurativa non c’è ancora un organismo specifico.
Da qualche anno però l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è al lavoro per la creazione dell’Arbitro Assicurativo, con funzionamento e procedimento simili a quelli dei due organismi arbitrali menzionati per la soluzione di controversie tra clienti, banche e consulenti finanziari.
Risoluzione stragiudiziale controversie relative ai servizi di pubblica utilità
Il quarto e ultimo sistema di risoluzione stragiudiziale delle liti che soddisfa la condizione di procedibilità della domanda al posto della mediazione è quello previsto dall’articolo 2, comma 24, lettera b, della legge n. 481/1995.
Il testo detta le “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”, intendendosi per tali quelli relativi alla fornitura dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e delle telecomunicazioni.
Prima di andare in giudizio quindi, se la controversia riguarda la materia delle telecomunicazioni ci si può rivolgere all’AGCOM, l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, che prevede una procedura di conciliazione snella e rapida interamente online “Conciliaweb”.
Per quanto riguarda invece le liti che possono insorgere in relazione alla fornitura di energia, gas e acqua si può rivolgere ad ARERA l’Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente, che ha una propria procedura di conciliazione.
In questo caso, come in tutti i precedenti, c’è sempre e comunque la possibilità di ricorrere alla mediazione, depositando la propria domanda innanzi ad un organismo di mediazione come ADRcenter