La Riforma Cartabia prevede sanzioni più severe in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione
Riforma Cartabia, conseguenze per chi non partecipa alla mediazione
La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto molte novità nella disciplina della mediazione ed una di queste riguarda la previsione di sanzioni più severe nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, non partecipi al primo incontro di mediazione.
Le nuove norme riguardo a questo tema sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023 e sono racchiuse nel nuovo art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
La possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova sfavorevoli
Il primo comma della citata disposizione prevede, sulla falsariga della precedente disciplina, che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma secondo.
Per comprendere al meglio la portata di tale norma, è necessario ricordare che il procedimento di mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, che si pone, nell’architettura del nostro ordinamento, come alternativa al giudizio civile.
Tale sanzione, quindi, mette in risalto il valore praticamente equivalente della mediazione rispetto al giudizio civile, evidenziando che la scelta di non partecipare alla mediazione non può rimanere senza conseguenze nel merito del successivo giudizio davanti al giudice.
Quest’ultimo, infatti, nel prendere una decisione sulla controversia, ha facoltà di considerare la mancata partecipazione alla mediazione come un elemento di prova, cioè un indizio, sfavorevole alla parte che ha tenuto tale condotta.
Riforma Cartabia e mediazione: raddoppiata la sanzione per chi non partecipa
Altra conseguenza sfavorevole derivante dalla mancata partecipazione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo è la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato per il giudizio.
Si tratta di un inasprimento della sanzione rispetto alla precedente disciplina, che prevedeva il pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato: la pena è quindi raddoppiata.
Questa sanzione si applica soltanto nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, cioè in quei casi in cui l’esperimento della mediazione è considerato come condizione di procedibilità per il giudizio: si tratta, in sostanza, dei casi tassativamente previsti dal d.lgs. 28/2010 e cioè dei giudizi in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il legislatore ha ritenuto di rendere obbligatoria la mediazione in tali materie in un’ottica deflattiva del carico di lavoro dei Tribunali. È evidente che la mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo mortifica il tentativo di raggiungere tale obiettivo, ed è in ciò che trova ragione la previsione della sanzione appena descritta.
È appena il caso di ricordare che il procedimento di mediazione è attivabile presso uno qualsiasi degli Organismi di mediazione autorizzati dal Ministero della Giustizia, come ADR Center.
Mancata partecipazione alla mediazione: le sanzioni della riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha inoltre introdotto un’ulteriore sanzione a carico di chi non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Infatti, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto dall’avvocato della parte vittoriosa, può condannare la parte soccombente, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Infine, il quarto comma del nuovo art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 prevede una particolare sanzione a carico delle amministrazioni pubbliche che non abbiano preso parte, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione. In tal caso, infatti, una copia del provvedimento con cui l’ente viene condannato al pagamento del doppio del contributo unificato viene trasmessa dal giudice al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Se, inoltre, il destinatario del provvedimento è un ente sottoposto alla vigilanza da parte di un’Autorità di vigilanza del settore, una copia del suddetto provvedimento verrà inviata anche a quest’ultima.