La riforma Cartabia ha incentivato il ricorso alla mediazione civile e commerciale grazie all’introduzione di diversi vantaggi economici e procedurali
La riforma ha modificato il testo del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale. I cambiamenti sono stati introdotti per incentivarne il ricorso. Questa la ragione dei diversi vantaggi presenti nella nuova disciplina della mediazione.
Il primo aspetto positivo della mediazione è la sua convenienza economica.
La mediazione è infatti meno costosa rispetto al processo anche grazie ad alcuni benefici fiscali che la riforma ha introdotto ex novo.
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 28/2020 post riforma, in relazione al verbale che contiene l’accordo di conciliazione, prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro nel limite di valore di 100.000,00 euro.
Se però il valore supera questa somma allora l’imposta di registro deve essere versata per la parte che eccede il limite suddetto.
Quando le parti raggiungono un accordo in sede di mediazione la legge riconosce loro un credito di imposta fino all’importo di 600 euro, da calcolare sulla indennità sostenuta per avviare e proseguire gli incontri del procedimento di mediazione.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità perché obbligatoria per legge o perché domandata dal giudice alle parti viene riconosciuto un altro credito di imposta.
L’importo del credito di imposta, che anche in questo caso è riconosciuto nel limite di 600 euro, viene calcolato in base alla somma che spetta all’avvocato a titolo di compenso, come previsto dai parametri forensi.
I crediti di imposta appena visti sono riconosciuti nei limiti di un determinato importo annuale, che è di 2400,00 euro per le persone fisiche e di 24.000,00 euro per le persone giuridiche.
A questi crediti di imposta se ne aggiunge un altro, che viene riconosciuto se il processo si estingue.
Il credito viene riconosciuto se la mediazione si è conclusa con un accordo e il suo importo viene calcolato in base valore del contributo unificato a favore di chi ne ha sostenuto il costo, nel limite di 518,00 euro.
Gli organismi di mediazione beneficiano di un credito di imposta da calcolare sull’importo dell’indennità che non può essere richiesta alla parte ammessa al patrocinio gratuito, fino all’importo annuale di 24.000,00 euro.
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La parte che presenta o aderisce alla domanda di mediazione deve versare all’organismo un importo pari alle spese documentate e un’altra somma per avviare la mediazione e sostenere il primo incontro.
Se però il primo incontro si chiude senza un accordo tra le parti, le stesse non devono sostenere altri costi.
La riforma ha introdotto l’istituto del patrocinio gratuito anche per la procedura di mediazione, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla legge.
Il soggetto che presenta i requisiti per essere ammesso al patrocinio gratuito non deve pagare alcuna indennità all’organismo se la mediazione è obbligatoria per legge o se la stessa è condizione di procedibilità della domanda in quanto domandata dal giudice.
Da segnalare anche alcuni vantaggi che riguardano la procedura.
Gli atti del procedimento di mediazione non devono rispettare requisiti di forma particolari.
Gli incontri previsti dalla procedura di mediazione, grazie alla riforma, si possono svolgere anche in modalità telematica.
La disciplina della mediazione in modalità telematica è contenuta nel nuovo articolo 8 bis.
Le parti grazie alla riforma hanno voce in capitolo sulla durata della mediazione.
La procedura di mediazione, la cui durata base non può superare i tre mesi può ora arrivare fino a 6 mesi, se le parti si accordano per prolungare il termine iniziale di tre mesi di altri tre.
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