I crediti di imposta per le parti e gli organismi di mediazione previsti dalla riforma Cartabia per incentivare la risoluzione alternativa delle controversie
Riforma Cartabia: credito di imposta per incentivare la mediazione
Una delle principali finalità della Riforma Cartabia è quella di deflazionare il contenzioso processuale incentivando la mediazione civile e commerciale.
Nel rispetto delle migliori regole della persuasione il legislatore ha compreso che per favorire la predisposizione delle parti alla mediazione è necessario offrire in cambio qualche vantaggio.
L’utilità individuata dalla riforma è rappresentata dal riconoscimento di crediti di imposta per le parti che partecipano alla procedura di mediazione, ma anche di un credito di imposta tutto nuovo per gli organismi di mediazione.
I crediti di imposta che la Riforma Cartabia ha previsto per queste due categorie di soggetti si diversificano nei presupposti, negli importi e nei limiti di utilizzo.
Queste diversità rendono quindi necessaria una trattazione distinta dei crediti di imposta previsti per le parti e gli organismi di mediazione dall’art. 20 del decreto legislativo n. 28/2010, così come modificato dal decreto attuativo n. 149/2022, su cui è intervenuta la legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022).
Credito di imposta in favore delle parti della mediazione
In favore delle parti il credito di imposta è riconosciuto in due casi distinti.
Il primo riguarda le ipotesi in cui in sede di mediazione le parti raggiungano un accordo.
In questo caso il credito di imposta viene commisurato all’indennità che viene riconosciuta agli organismi di mediazione per le spese di mediazione dovute per concludere l’accordo e per gli incontri che seguono al primo, se nel corso di questo non viene raggiunto l’accordo.
Nello specifico questo credito di imposta è previsto nella misura massima di 600,00 euro per ogni procedura con il limite annuale che varia in base al soggetto:
- 2.400,00 euro per le persone fisiche;
- 24.000,00 euro per le persone giuridiche.
Gli importi dei suddetti crediti di imposta, nell’ottica di “sanzionare” in un certo senso chi non sfrutta l’opportunità offerta dalla mediazione per risolvere la controversia, sono ridotti nella misura della metà se la procedura si conclude negativamente, ossia senza alcun accordo di conciliazione.
Il secondo credito di imposta, che va ad aggiungersi al precedente, è previsto invece nei casi in cui la mediazione è obbligatoria o viene disposta dal giudice.
In tal caso il vantaggio fiscale viene commisurato al compenso che viene pagato al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione, nel rispetto dei parametri forensi e del limite di importo di 600 euro.
Un ulteriore credito di imposta viene infine riconosciuto quando la mediazione si conclude con un accordo e questo esito porta all’estinzione del processo. L’importo di questo credito di imposta viene calcolato in base alla somma del contributo unificato pagato per avviare il processo, nel limite di 518,00 euro.
Credito di imposta per gli organismi di mediazione
Gli organismi di mediazione, secondo quanto stabilito dalla riforma Cartabia, potranno invece beneficiare di un credito di imposta annuale non superiore ai 24.000,00 euro.
Questo beneficio fiscale viene calcolato in base alle indennità che l’organismo non può richiedere ed esigere da tutti coloro che, per limiti di reddito, accedono al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Riforma Cartabia e vantaggi fiscali
Indubbio il vantaggio fiscale che la Riforma prevede per incoraggiare il ricorso alla mediazione.
Questi benefici fiscali entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023, anche se la normativa vigente prevede già alcune interessanti agevolazioni fiscali per chi ricorre alla mediazione, come illustrato nella pagina dedicata di ADRcenter sulle “Spese e indennità di mediazione”.