Riforma Cartabia: conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione

La Riforma Cartabia sanziona la mancata partecipazione alla mediazione con conseguenze negative sul piano processuale 

Riforma Cartabia: valorizzazione della partecipazione delle parti alla mediazione 

L’importanza della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione viene valorizzata dalla Riforma Cartabia attraverso la previsione di conseguenze negative nel caso in cui le stesse non vi prendano parte.

Alla mediazione civile e commerciale il legislatore, invero, fin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 28/2010, ha attribuito una funzione importantissima, quale sistema alternativo della risoluzione delle controversie principale in grado di contribuire a superare i punti di debolezza della giustizia. 

La mediazione presenta in effetti enormi potenzialità, soprattutto quando si ricorre ad organismi qualificati come  ADRcenter, così come indiscutibili vantaggi in termini di costi e di tempo, se messa a confronto con il processo e le sue lungaggini. 

Aspetti determinanti che hanno portato il legislatore a rafforzarla ulteriormente con l’ultima riforma, anche attraverso la previsione di norme che penalizzano le condotte errate e premiano quelle corrette.

Mancata partecipazione alla mediazione: conseguenze processuali

Una delle condotte che il legislatore ha deciso di penalizzare in materia di mediazione è rappresentata, come in parte anticipato, dalla mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione. 

Da questo comportamento scaturiscono infatti conseguenze processuali di rilievo. 

La disciplina di interesse per l’argomento trattato è contenuta nell’art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010. 

La norma si occupa infatti di regolamentare le conseguenze che si producono a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

  1. La prima conseguenza processuale della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, senza un valido motivo in grado di giustificare tale assenza, ha a che fare con le prove. Il giudice può desumere dalla mancata partecipazione della parte alla mediazione argomenti di prova, con riflessi inevitabili nel giudizio successivo.
  1. La condotta di chi non prende parte alla mediazione viene inoltre sanzionata  dal giudice con la condanna al pagamento di una somma corrispondente a quella del contributo unificato dovuto per il processo, se la parte non ha partecipato nello specifico al primo incontro senza una ragione valida o, come dice la norma, “senza giustificato motivo”.
  1. La mancata partecipazione della parte alla mediazione, quando è condizione di procedibilità della domanda in giudizio, può condurre anche alla condanna al pagamento di una somma (che il giudice deve determinare equitativamente nel provvedimento che chiude il giudizio e che non può superare l’importo delle spese del giudizio che sono maturate dopo che la mediazione si è conclusa), in favore della controparte che ne fa richiesta. 

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