Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori: guida completa secondo le FAQ del Ministero della Giustizia

L’aggiornamento normativo introdotto dal DM 150/2023 ha ridefinito i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori, introducendo specifiche disposizioni per chi desidera accedere o mantenere la propria posizione nelle diverse sezioni del Registro. Ecco un approfondimento sui principali adempimenti e oneri formativi previsti dalla normativa descritte nelle FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Requisiti per il passaggio alle sezioni B e C
Un mediatore già iscritto nella sezione A del Registro che intenda essere inserito nella sezione B (mediazione internazionale e transfrontaliera) o C (rapporti di consumo) deve soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • Certificazione linguistica almeno di livello B2.
  • Qualificazione formativa ai sensi dell’art. 25, co. 1, ovvero partecipazione a corsi di almeno 10 ore con prova finale di valutazione.

Chi è già iscritto nella sezione A al 15 novembre 2023 deve completare un corso di aggiornamento di 10 ore entro il 31 gennaio 2025 per mantenere la propria iscrizione.

Oneri formativi per chi ha frequentato corsi di 50 ore prima del d.m. 150/2023
Coloro che, alla data del 15 novembre 2023, non risultavano iscritti negli elenchi del d.m. 180/2010, devono completare l’intero percorso formativo previsto dall’art. 23 del d.m. 150/2023, indipendentemente da corsi frequentati in passato. Chi invece era già iscritto deve seguire corsi di aggiornamento entro il 31 gennaio 2025.

Cambio di organismo di mediazione dopo il 15 novembre 2023
I mediatori già iscritti negli elenchi al 15 novembre 2023 possono iscriversi a un nuovo organismo senza necessità di frequentare il corso dell’art. 23 d.m. 150/2023 né di conseguire la laurea richiesta per i nuovi iscritti.

Possibilità di corsi integrativi di 30 ore
Non è possibile integrare un corso di 50 ore con un modulo aggiuntivo di 30 ore per soddisfare il requisito delle 80 ore richieste dall’art. 23, poiché la distribuzione delle ore e dei contenuti formativi è differente tra il vecchio e il nuovo sistema.

Obbligo di aggiornamento per mediatori con scadenza biennale post-2024
Dal 15 novembre 2023, l’aggiornamento biennale deve essere svolto entro il 31 dicembre degli anni dispari. Tuttavia, per il biennio 2024/2025, è sufficiente completare il corso di 10 ore previsto dall’art. 42.

Laurea triennale per iscritti a ordini professionali
Coloro che erano già iscritti negli elenchi al 15 novembre 2023 non sono obbligati a conseguire una laurea triennale per mantenere l’iscrizione.

Modalità del corso di aggiornamento di 10 ore
L’art. 42 stabilisce solo i contenuti del corso, lasciando libertà agli enti di formazione riguardo alle modalità di erogazione.

Tirocinio di 10 mediazioni con adesione della parte invitata
Il tirocinio può essere svolto sia in presenza sia online, presso un organismo di mediazione scelto dal candidato o individuato dall’ente di formazione. È necessario partecipare a 10 intere procedure di mediazione e non solo a singoli incontri.

Numero di tirocinanti per mediazione
Non esiste un limite normativo, ma la decisione spetta al responsabile dell’organismo di mediazione, che deve garantire un ordinato svolgimento delle attività.

Riduzione del monte ore per gli avvocati
Gli avvocati esonerati dalla formazione teorica sulla normativa nazionale possono beneficiare di una riduzione fino a 3 ore del corso previsto.

Struttura del corso di aggiornamento per formatori
Il corso di aggiornamento per i formatori già iscritti negli elenchi del d.m. 180/2010 deve essere completato entro il 15 agosto 2024, con contenuti specifici per l’adeguamento alle nuove normative.

Questa guida fornisce un quadro chiaro degli obblighi formativi per mediatori e formatori alla luce della nuova normativa, assicurando il rispetto delle regole per l’inserimento e il mantenimento negli elenchi ufficiali. In questa pagina è possibile consultare i CV dei mediatori selezionati da ADR Center approvati dal Ministero della Giustizia.  

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