Quali rapporti tra arbitrato assicurativo, autorità giudiziaria e gli altri strumenti ADR?

L’arbitrato assicurativo è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che presenta punti di contatto con ADR e autorità giudiziaria

L’arbitrato assicurativo
L’arbitro assicurativo è un organismo indipendente e imparziale che offre a cittadini e imprese una via stragiudiziale nella risoluzione delle liti con compagnie e intermediari. E’ senza dubbio uno strumento semplice, rapido ed economico, non richiede l’assistenza di un avvocato, ha un costo di soli 20 euro e garantisce una decisione entro 180 giorni.

Il ricorso può essere presentato da contraenti, assicurati, beneficiari e danneggiati con azione diretta come nei casi di R.C. Auto, sanitaria o caccia). Prima di adire l’arbitro assicurativo, è obbligatorio però inviare un reclamo formale alla compagnia. Solo dopo 45 giorni senza risposta, o in caso di risposta insoddisfacente, si può procedere. Le controversie possono riguardare:

  • l’accertamento di diritti e obblighi derivanti dal contratto;
  • il risarcimento danni per inadempimento della compagnia;
  • la violazione delle regole di comportamento (trasparenza e correttezza) da parte di imprese o intermediari.

L’arbitro assicurativo non ha limiti di valore per il solo accertamento di diritti. Tuttavia, se viene richiesta una somma di denaro, vigono precisi massimali:

  • rami vita: 300.000 euro (polizze caso morte) o 150.000 euro negli altri casi;
  • rami Danni: 25.000 euro;
  • C. auto (azione diretta): 2.500 euro (la decisione viene presa secondo equità).

Non si può ricorrere all’arbitro assicurativo per controversie relative ai “grandi rischi”, questioni di competenza CONSAP, o sinistri gestiti dai fondi di garanzia vittime della strada o della caccia. L’accesso, inoltre, è precluso ai professionisti del settore assicurativo per questioni inerenti alla propria attività.

Rapporto con l’autorità giudiziaria e le ADR
L’arbitro assicurativo si inserisce nel sistema delle Alternative Dispute Resolution (ADR).

La sua funzione è duplice: deflazionare il contenzioso giudiziario e offrire una tutela agile.

Un aspetto fondamentale è che il ricorso all’arbitro assicurativo, così come altri strumenti ADR, è una condizione di procedibilità. Ciò significa che, per legge, non è possibile citare in giudizio la compagnia assicurativa se prima non è stato tentato un percorso di risoluzione stragiudiziale.

Un altro punto di contatto tra arbitro assicurativo e autorità giudiziaria è determinato dal fatto che   la decisione dell’arbitro assicurativo non è vincolante. Se una delle parti resta insoddisfatta dell’esito del procedimento davanti all’arbitro, questa conserva il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il rapporto con le ADR, invece, larbitro assicurativo è alternativo alla mediazione civile (obbligatoria per contratti assicurativi e R.C. medica) e alla negoziazione assistita (obbligatoria per sinistri stradali). Il cittadino può scegliere quale strumento attivare per soddisfare la condizione di procedibilità. Esiste, tuttavia, un rigido principio di esclusione per evitare sovrapposizioni:

  • non si può ricorrere all’arbitro assicurativo se la lite è già pendente davanti a un giudice o se è già stato avviato un altro procedimento ADR;
  • se, dopo aver presentato ricorso all’arbitro assicurativo, una parte si rivolge all’autorità giudiziaria, il procedimento davanti all’arbitro diventa improcedibile.

Confronto tra arbitro assicurativo, mediazione e negoziazione assistita
Sebbene l’arbitro assicurativo rappresenti una via privilegiata per la sua semplicità, l’ordinamento italiano prevede, come anticipato, altri strumenti di ADR che possono o devono essere utilizzati a seconda della natura della lite. La scelta tra questi percorsi non è sempre libera, poiché ognuno presenta caratteristiche procedurali e ambiti di applicazione specifici.
La mediazione civile si distingue dall’arbitro assicurativo per la presenza di un mediatore il cui compito non è decidere chi abbia ragione, ma facilitare un accordo tra le parti e per l’assistenza necessaria di un avvocato. Questo rende la procedura formalmente più complessa, ma orientata a una soluzione condivisa anziché a un lodo tecnico. La negoziazione assistita, invece, è lo strumento specifico per le liti derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (R.C. Auto). In questo caso, la risoluzione avviene attraverso un dialogo diretto tra i legali delle parti, che cercano di stipulare una convenzione per evitare il tribunale. Anche qui, l’assistenza dell’avvocato è un requisito essenziale e la procedura funge da alternativa obbligatoria al ricorso all’arbitro assicurativo per soddisfare la condizione di procedibilità giudiziaria. In sintesi, l’arbitro assicurativo offre un sistema accessibile al cittadino per accertamenti tecnici e violazioni comportamentali. La mediazione e la negoziazione assistita restano pilastri fondamentali per settori specifici come la sanità o i sinistri stradali complessi, richiedendo però un coinvolgimento professionale dei legali sin dalle prime battute. In tutti i casi, l’obiettivo è il medesimo: offrire una risposta rapida al cittadino, riservando l’intervento dell’autorità giudiziaria come ultima istanza qualora i tentativi stragiudiziali non portino all’esito sperato.

Leggi anche: Arbitro assicurativo: nuova procedura stragiudiziale per liti in materia assicurativa

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