La domanda di mediazione, nel momento in cui viene perviene a conoscenza dalla controparte, interrompe la prescrizione come la domanda giudiziale
Prescrizione: definizione e funzionamento
La prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti causato dall’inerzia del titolare per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge. La sua finalità primaria non è punitiva, ma risponde all’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici. Il legislatore, infatti, mira a evitare che situazioni di fatto protratte nel tempo, come il mancato esercizio di un diritto, possano essere rimesse in discussione sine die.
L’articolo 2934 del codice civile ne fissa il principio: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.”
Esistono tuttavia eccezioni, come i diritti indisponibili (ad esempio, i diritti della personalità) che non sono soggetti a prescrizione e che si contrappongono a quelli disponibili, che sono oggetto esclusivo di trattazione nella procedura di mediazione.
Interruzione della prescrizione
Il meccanismo fondamentale per salvare il diritto dall’estinzione tramite la prescrizione è l’interruzione della stessa. Secondo l’articolo 2943 del codice civile, la prescrizione è interrotta, tra gli altri modi, dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio (la cosiddetta domanda giudiziale) o da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. L’effetto dell’interruzione è drastico: il periodo di prescrizione già trascorso si azzera e ricomincia a decorrere ex novo per intero dal giorno dell’interruzione.
Mediazione: effetti sulla prescrizione
La mediazione, intesa come attività di composizione stragiudiziale delle controversie con l’assistenza di un mediatore professionale e imparziale, acquisisce un ruolo centrale nel contesto dell’interruzione della prescrizione, equiparandosi, sotto questo profilo, alla domanda giudiziale. La Riforma Cartabia però ha definitivamente chiarito un aspetto fondamentale: non è sufficiente il mero deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo per interrompere la prescrizione. L’attuale formulazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, al comma 2, stabilisce infatti che “Dal momento in cui la comunicazione (della domanda di mediazione) perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.” Ciò significa che l’effetto interruttivo scatta con la ricezione della comunicazione della domanda di mediazione da parte del chiamato, allineando il procedimento di mediazione al principio della recettizietà degli atti stragiudiziali (art. 1335 c.c.). Quello che conta quindi non è l’invio, ma l’effettiva entrata nella sfera di conoscenza del destinatario della domanda di mediazione.
Onere della comunicazione
La legge attribuisce all’Organismo di mediazione l’onere della comunicazione al chiamato, utilizzando “ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, come previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010.
Tuttavia, in ossequio ai principi di diligenza e cautela professionale, soprattutto in presenza di scadenze imminenti o difficoltà di notifica, la Riforma consente all’avvocato della parte istante di farsi carico della comunicazione in proprio subito dopo il deposito all’Organismo. L’ultima disposizione del comma 2 dell’articolo 8, dispone infatti che “La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.” Questa facoltà è cruciale per evitare che inerzie o ritardi nella segreteria dell’Organismo possano pregiudicare il diritto del cliente, facendo decorrere il termine di prescrizione o decadenza. Alla luce di tutto quanto detto finora emerge la mediazione non è solo uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, ma un atto di fondamentale importanza nella tutela sostanziale dei diritti. L’avvocato, per garantire al proprio assistito la massima sicurezza giuridica, deve prestare la massima attenzione affinché la domanda di mediazione sia chiara, completa e, soprattutto, tempestivamente e correttamente comunicata al destinatario. Non basta depositarla presso la segreteria dell’organismo, è la ricezione della domanda da parte del soggetto che si intende portare in mediazione, a salvare il diritto dalla prescrizione.
Leggi anche: Interruzione prescrizione e decadenza: vale sia per mediazione obbligatoria che volontaria
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
Headquarters
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 Roma (RM)
Telefono: +39 06360937
Email: info@adrcenter.com
P.Iva: IT14722131001
Seguici su:
Menu
Link Utili
Il Gruppo
Powered by EfestoDev