Il rapporto tra la consulenza tecnica svolta in mediazione, denominata CTM, e il successivo processo civile rappresenta un nodo piuttosto complesso del diritto processuale contemporaneo.
Con l’introduzione della Riforma Cartabia e i successivi decreti correttivi vigenti nel 2026 però il legislatore ha finalmente delineato un confine netto per risolvere il dubbio sulla trasmissibilità della relazione dell’esperto al fascicolo del giudice.
La regola fondamentale stabilisce che tale passaggio non sia automatico, ma subordinato esclusivamente a un accordo esplicito, preventivo e debitamente verbalizzato tra le parti coinvolte.
Occorre ricordare che il principio cardine che governa l’intero istituto della mediazione è quello della riservatezza, disciplinato in modo rigoroso dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 28/2010. La mediazione, infatti, non può e non deve essere intesa come una fase istruttoria anticipata o un’anticamera del tribunale, ma come un ecosistema protetto e autonomo.
L’obbligo di segretezza grava indistintamente su tutti i partecipanti: il mediatore, le parti, i legali e lo stesso esperto tecnico. Senza questa garanzia di inviolabilità, i soggetti coinvolti non si sentirebbero liberi di esplorare e considerare soluzioni conciliative basate su dati tecnici oggettivi, frenati dal timore costante che ogni analisi o ammissione del perito possa trasformarsi in un’arma processuale nel caso in cui la trattativa in mediazione dovesse fallire.
L’articolo 8, comma 7, del decreto novellato pone gli avvocati e i loro assistiti di fronte a un bivio strategico fondamentale nel momento esatto in cui viene conferito l’incarico all’esperto.
Per i professionisti del diritto, questa architettura normativa impone una pianificazione estremamente accurata sin dal primo incontro di mediazione. È indispensabile valutare se la perizia serva solo come strumento di negoziazione privata o se debba costituire un pilastro della futura strategia difensiva in tribunale.
Qualora si opti per la producibilità, diventa essenziale selezionare un esperto di comprovata autorevolezza, capace di sostenere il rigore di un eventuale contraddittorio giudiziale.
Si può quindi concludere che la riforma Cartabia ha trasformato la riservatezza da limite statico a opportunità di programmazione. Alle parti infatti è consentito di decidere consapevolmente se proteggere l’indagine tecnica o renderla un elemento probatorio pronto all’uso nel successivo giudizio.
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