Perchè la mediazione è preferita rispetto alla negoziazione?

La giurisprudenza preferisce la mediazione rispetto alla negoziazione assistita per le maggiori garanzie offerte dalla procedura

Mediazione e negoziazione assistita a confronto
La distinzione tra mediazione e negoziazione assistita rappresenta uno dei temi più rilevanti nel panorama delle ADR (Alternative Dispute Resolution). Mentre la negoziazione consiste in un dialogo diretto tra le parti e i rispettivi legali per trovare un punto di incontro, la mediazione introduce un elemento trasformativo: il mediatore, un soggetto terzo e imparziale che facilita la comunicazione. Non c’è dubbio che sia la negoziazione assistita che la mediazione condividano la medesima finalità deflattiva. La giurisprudenza di merito e di legittimità però ha progressivamente consolidato un principio di prevalenza della mediazione. Tale preferenza non è arbitraria, ma affonda le radici nella struttura stessa dei due istituti e nella maggiore efficacia che il legislatore e i giudici attribuiscono all’intervento di un terzo neutrale. Vediamo quali sono le ragioni di questa preferenza così come enunciate da alcune recenti sentenze.

Struttura del procedimento: il valore del terzo imparziale
Il motivo principale della preferenza risiede nella diversa conformazione dei due strumenti. Come evidenziato dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 4747-2025, la mediazione è caratterizzata da una struttura “maggiormente articolata”. Mentre nella negoziazione assistita il confronto è “totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti” e dei loro avvocati, nella mediazione interviene un soggetto terzo, estraneo alla lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa. Questa distinzione è stata sancita, del resto, anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 97/2019, citata dal Tribunale di Palermo, la quale ha chiarito che, nonostante entrambi gli istituti siano volti alla composizione della lite e fungano da condizione di procedibilità, la mediazione possiede un “elemento specializzante”, ossia la neutralità del mediatore. Neutralità che non è ravvisabile nell’avvocato che, pur cooperando in buona fede, agisce sempre per assistere e tutelare l’interesse di una sola parte.

Principio di prevalenza e assorbimento della condizione
Un orientamento giurisprudenziale ormai granitico ritiene che, qualora una parte esperisca la mediazione anche in casi dove sarebbe prescritta la negoziazione assistita, la condizione di procedibilità si consideri comunque soddisfatta. Il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 1032-2025 ha ribadito, infatti, che un’interpretazione esclusivamente formalistica della legge sarebbe contraria al principio della ragionevole durata del processo.
Il Tribunale osserva che la mediazione risponde alla ratio della normativa sulla negoziazione, ma con “modalità più stringenti e più efficaci”. Di conseguenza, se è stata già promossa una mediazione (anche se non obbligatoria per quella materia), non è necessario esperire anche la negoziazione assistita. Questo “assorbimento” è giustificato dal fatto che la mediazione è considerata dal legislatore un istituto prevalente (come confermato anche dal Tribunale di LAquila, nella sentenza n. 512-2025 in merito ai rapporti tra l’art. 3 D.L. 132/2014 e l’art. 5 D.Lgs. 28/2010).

Garanzie procedurali e rischi della negoziazione
La preferenza per la mediazione deriva anche dalla maggiore robustezza formale del procedimento. Per il Tribunale di Siracusa, come precisato nella sentenza n. 1077-2025, la mediazione offre una “maggiore garanzia costituita dalla presenza di un soggetto terzo”. Il mediatore non solo facilita l’accordo, ma assicura che il tentativo di conciliazione avvenga secondo parametri di imparzialità che la negoziazione, per sua natura bilaterale e parziale, non può garantire.

Conclusioni
In sintesi, la giurisprudenza preferisce la mediazione per le seguenti ragioni:

  • introduce un terzo neutrale, capace di superare le rigidità delle parti contrapposte;
  • garantisce un tentativo di conciliazione più profondo e guidato;
  • se una materia è soggetta a entrambi gli istituti, la mediazione assorbe sempre la negoziazione perchè più strutturata.

Come sancito dal Tribunale di Agrigento nella sentenza n. 15/2025 e molti altri tribunali, la mediazione è lo strumento “principe” per la risoluzione alternativa delle liti, capace di soddisfare i requisiti di legge anche laddove il legislatore aveva originariamente previsto la meno complessa negoziazione assistita.

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