La sentenza n. 10/2022 della Corte Costituzionale, contemporanea alla Riforma Cartabia, apre la strada al patrocinio gratuito anche per la mediazione
Viola la Costituzione non riconoscere il patrocinio gratuito per la mediazione
Sono illegittime per contrasto con la Costituzione le norme del TU delle spese di giustizia che non assicurano ai non abbienti il patrocinio gratuito anche per la mediazione civile e commerciale.
Questa in sintesi la conclusione della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, che si pone in linea con la previsione legislativa della Riforma Cartabia, che ha riconosciuto e regolato il patrocinio gratuito a spese delle Stato anche per la mediazione civile e commerciale e per la negoziazione assistita.
Analizziamo però in questa sede il contenuto della decisione della Consulta.
Gratuito patrocinio per la mediazione civile e commerciale
Alcuni Tribunali nel 2020 hanno portato all’attenzione della Corte Costituzionale una questione di estremo rilievo, che riguarda il rapporto tra mediazione obbligatoria e patrocinio a spese dello Stato. Questo perché la misura da sempre è limitata incomprensibilmente alla difesa legale in giudizio.
A essere censurati sono gli artt. 74 comma 2 e 83 comma 2 del TU delle spese di giustizia di cui al DPR n. 115/2002.
La prima norma è oggetto di censura perché non assicura il patrocinio gratuito anche in relazione all’attività difensiva che gli avvocati svolgono in sede di mediazione quando la stessa si conclude con l’accordo. La seconda norma invece è criticata in quanto non prevede, nel caso appena menzionato, che alla liquidazione del compenso dell’avvocato provveda il giudice che avrebbe la competenza a decidere la causa.
La Corte Costituzionale, una volta riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale delle due norme portate alla sua attenzione, per la violazione degli articoli 3 e 24 comma 3 della Costituzione.
In effetti, la Consulta rileva il contrasto tra la previsione legislativa, che impone in determinate materie la mediazione come condizione di procedibilità della domanda in giudizio e il mancato riconoscimento della possibilità di liquidare il compenso all’avvocato che si adopera in sede di mediazione quando la stessa si conclude con l’accordo.
Non è comprensibile il mancato riconoscimento del patrocinio gratuito proprio quando, con l’accordo di mediazione, viene perseguita la finalità voluta dal legislatore, consistente nella deflazione del processo.
La mancata previsione del gratuito patrocinio per la mediazione obbligatoria produce, per la Consulta, l’irragionevole effetto d’incentivare il ricorso al giudizio da parte dei non abbienti, solo perché è possibile usufruire, in detta sede, del patrocinio a spese dello Stato.
A essere violato inoltre è il principio di parità di trattamento dei meno abbienti ai quali è garantito, dall’art. 10 del D.Lgs. n. 116/2005, il patrocinio gratuito, se il procedimento stragiudiziale obbligatorio riguarda le controversie transfrontaliere.
Dopo queste fondamentali premesse, la Consulta rileva che proprio nel giorno della deliberazione della sentenza in commento, è stata approvata in via definitiva la legge delega 206/2021 che ha conferito al Governo i poteri necessari per procedere alla riforma del processo, compresa proprio la questione sollevata, ossia la previsione del patrocinio gratuito anche per le procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
La Corte Costituzionale conclude quindi, accogliendo i rilievi sollevati, che ritiene fondati, rilevando come in effetti le norme portate alla sua attenzione del TU delle Spese di Giustizia contrastano sia con i commi 1 e 2 dell’art. 3 della Costituzione, che con il comma 3 dell’art. 24 della Costituzione, in quanto:
- “il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive costituiscono elementi che rendono del tutto distonica e priva di alcuna ragionevole giustificazione l’esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda”;
- “data l’espressa previsione dell’assistenza dell’avvocato in sede di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010), è evidente che privare i non abbienti del patrocinio a spese dello Stato significa destinarli di fatto, precludendo loro la possibilità della difesa tecnica, a subire l’asimmetria rispetto alla controparte abbiente in relazione a un procedimento che, come si è chiarito, in determinate materie è direttamente imposto dalla legge e rientra nell’esercizio della funzione giudiziaria giacché condiziona l’esercizio del diritto di azione”.
1 commento
Buona sera. Nella mediazione vi è una terza parte che è il mediatore, nel caso di istante ammesso al patrocinio gratuito, l’indennità di mediazione chi la versa? cordialità
Paolo Feroci