In GU il DM che fissa le modalità di calcolo e pagamento del compenso dell’avvocato che assiste la parte in mediazione ammessa al patrocinio gratuito
Compenso dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito nella procedura di mediazione
Pubblicato nella GU n. 183 del 7 agosto 2023 il Decreto ministeriale del 1° agosto 2023 che detta le regole per calcolare, liquidare e pagare l’onorario all’avvocato della parte che è stata ammessa al patrocinio gratuito nel procedimento di mediazione. Somma che può essere attribuita all’avvocato anche nella forma del credito di imposta.
Il provvedimento attua così alcune norme specifiche del decreto legislativo n. 28/2010, che la riforma Cartabia ha novellato e dedicato al patrocinio gratuito. In questo modo anche i meno abbienti possono ricorrere al patrocinio gratuito per essere assistiti da un legale nella procedura di mediazione.
Compenso dimezzato per l’avvocato che assiste la parte ammessa al gratuito patrocinio in mediazione
L’avvocato che assiste la parte in una procedura di mediazione, che è stata ammessa a beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato, ha diritto alla metà del compenso previsto dall’articolo 20, comma 1 bis del DM 55/2014. Quest’ultima disposizione rimanda alla tabella allegata al decreto ministeriale, che è stato modificato dal decreto n. 147 del 13 agosto 2022.
La tabella a cui rinvia il suddetto comma 1 bis dell’articolo 20 riconosce, in favore dell’avvocato che assiste la parte in mediazione, compensi distinti, che variano in base al valore della controversia (da € 0,01 a € 520.000,00) e alla fase della mediazione in cui prestano assistenza: attivazione, negoziazione, conciliazione.
Gli importi previsti nella tabella per il compenso dell’avvocato nella mediazione, alla luce del DM del 1 agosto 2023, sono dimezzati se il professionista assiste una parte in mediazione ammessa al patrocinio gratuito.
Verifica dell’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio gratuito
Il soggetto che non ha i mezzi per pagare il compenso dell’avvocato può chiedere di essere ammesso al patrocinio gratuito anche per avviare la mediazione o per potervi partecipare.
In base al decreto legislativo n. 28/2010 la domanda di ammissione al patrocinio gratuito deve essere presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) competente. Questo organo effettua quindi il controllo dell’istanza, verifica che l’interessato sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti e se tutto è regolare lo ammette al patrocinio in via anticipata e provvisoria.
Nel caso in cui la mediazione si concluda con l’accordo, l’ammissione al patrocinio gratuito è confermata, su istanza dell’avvocato, dallo stesso COA che ha ammesso il richiedente in via provvisoria.
Per confermare l’ammissione al patrocinio gratuito il COA è tenuto a verificare che il compenso indicato dall’avvocato nell’istanza di conferma al patrocinio gratuito corrisponda al valore dichiarato nell’accordo. Se tutto è in regola il COA appone il visto dopo aver deliberato la congruità dell’istanza. La decisione viene quindi comunicata all’avvocato e al Ministero, tramite annotazione sulla piattaforma, per ulteriori controlli.
Fruizione del compenso da parte dell’avvocato
Se le verifiche sul compenso dell’avvocato restituiscono risultati positivi il Ministero riconosce il compenso al legale, che può ne può fruire in due modi:
- come credito di imposta;
- come importo da richiedere in pagamento.
L’avvocato che opta per il credito di imposta deve emettere fattura elettronica. A questo punto può fare domanda per il riconoscimento del beneficio tra il 1° gennaio e il 31 marzo o tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità dell’istanza stessa.
L’avvocato a cui è stato riconosciuto il credito di imposta, come comunicato dal Ministero entro il 30 aprile o il 30 ottobre, in base al momento della presentazione della domanda, può utilizzarlo in compensazione. Questa richiesta deve essere presentata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia utilizzando il modello F24.
Quando invece il legale sceglie il pagamento dell’importo, deve emettere fattura elettronica intestata al Ministero, completa di codice IPA. Il Ministero, ricevuta la fattura, emette il relativo mandato di pagamento.