Opposizione a decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona

Cos’è e come funziona l’opposizione a decreto ingiuntivo di cui si è occupata anche la riforma Cartabia regolandone il collegamento con la mediazione 

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è una fase eventuale del procedimento speciale e sommario di ingiunzione disciplinato dall’articolo 633 all’articolo 656 del codice di procedura civile.

L’argomento merita una trattazione specifica perché l’ultima riforma del processo civile, che ha coinvolto anche il decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione, ha introdotto il nuovo articolo 5 bis, che si occupa proprio del collegamento tra la procedura di mediazione e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, fissando le seguenti regole:

  • se l’azione in giudizio è stata instaurata con la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione la domanda di mediazione deve essere presentata da chi ha presentato il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo;
  • se il giudice che nel corso della prima udienza è tenuto a decidere sulle istanze di concessione o sospensione dellaprovvisoria esecutività del decreto ingiuntivo dovesse rilevare il mancato esperimento della mediazione dovrà fissare una nuova udienza per verificare l’esito della mediazione a una data successiva a quella di durata massima della procedura, come stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010, ossia tre mesi prorogabili di altri tre su accordo scritto delle parti;
  • se poi all’udienza fissata per la verifica dell’esito della mediazione il giudice dovesse accertare ancora una volta il mancato avvio della procedura, dichiarerà la domanda in giudizio improcedibile, revocherà il decreto ingiuntivo previamente concesso e provvederà a dare le disposizioni necessarie per le spese del giudizio. 

Fatta questa premessa è necessario analizzare in breve  procedimento per decreto ingiuntivo, compresa la fase eventuale dell’opposizione per comprendere al meglio anche il collegamento con 

Procedimento decreto ingiuntivo: fase sommaria 

Il procedimento per ingiunzione è un procedimento speciale e sommario, che viene avviato nel caso in cui un creditore vanti un diritto di credito risultante da una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare la sua domanda. In base al contenuto dell’articolo 633 c.p.c il credito deve consistere in una somma liquida di denaro, in una quantità determinata di cose fungibili o in una cosa mobile determinata della quale il creditore ha diritto alla consegna.

Affinché il creditore possa richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sono necessarie però anche altre condizioni, prima tra tutte la prova scritta del credito. A questo proposito gli articoli 633, 634, 635 e 636 c.p.c dettano regole specifiche sulle prove scritte dei vari tipi di credito sulla base dei quali il creditore può fare domanda per decreto ingiuntivo. 

Sono considerate ad esempio prove scritte idonee a ottenere un decreto ingiuntivo le scritture private, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all’articolo 2214 e seguenti del codice civile, le parcelle degli avvocati corredate dal parere del consiglio dell’ordine di appartenenza e altre ancora.

Per richiede il decreto ingiuntivo il creditore deve presentare un ricorso al giudice di pace o al tribunale che sarebbe competente in una causa ordinaria, fatte salve alcune eccezioni.

Il ricorso deve contenere i requisiti indicati nell’articolo 125 c.p.c e quelli indicati dall’articolo 638 c.p.c. Il ricorso poi deve essere depositato in cancelleria con i documenti dai quali risulta la prova del credito vantato.

A questo punto il giudice può prendere diverse decisioni.

  • Se ritiene che la domanda non sia giustificata a sufficienza può chiedere che il creditore integri le prove, qualora però il ricorrente non provveda o non ritiri il ricorso allora il giudice non potrà fare altro che rigettare la domanda, che il creditore però potrà ripresentare.
  • Se invece il ricorso risponde a tutti i requisiti richiesti dalla legge ed è supportato adeguatamente dalle prove scritte ritenute idonee dalla legge allora il giudice accoglierà la domanda, emetterà il decreto entro 30 giorni dal deposito del ricorso e ingiungerà al debitore di pagare o consegnare quanto dovuto entro 40 giorni (50 se il debitore è all’estero) o di fare opposizione al decreto entro lo stesso termine, termine che potrà essere ridotto in presenza di giusti motivi anche a 10 giorni (20 se il debitore risiede all’estero) o aumentato addirittura fino a 60 giorni.
  • In alcuni casi, in presenza di determinate prove scritte e su domanda espressa del creditore il giudice può concedere al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutività. In questo caso il debitore ha l’obbligo di pagare le somme dovute o consegnare i beni mobili senza dilazioni di tempo. In tal caso infatti il giudice si limiterà a fissare solo il termine entro il quale il debitore potrà fare opposizione.

Ottenuto il decreto ingiuntivo il creditore deve notificarlo per copia autentica al debitore entro 60 giorni dalla sua pronuncia (se la notifica deve essere effettuata in Italia) o entro 90 giorni (se la notifica deve essere eseguita all’estero). Il mancato rispetto di questi termini fa perdere efficacia al decreto ingiuntivo, il creditore però non perde il diritto di ripresentare la domanda per ottenerlo.

Tutta questa prima fase di presentazione del ricorso, accoglimento, emissione del decreto ingiuntivo e notifica al debitore si realizza senza contraddittorio tra creditore e debitore; solo con l’opposizione di quest’ultimo soggetto si apre un giudizio a cognizione piena che consente a entrambe le parti di esercitare pienamente il proprio e rispettivo diritto di difesa.

Opposizione decreto ingiuntivo: fase cognizione piena 

Il debitore che nei termini concessi dal giudice si opponga alla richiesta di pagamento o di consegna indicata nel decreto ingiuntivo con atto di citazione in opposizione (da notificare al ricorrente e da proporre davanti all’ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), avvia un giudizio nelle forme ordinarie.

Ed è proprio durante la prima udienza del giudizio a cognizione piena che il giudice, prima di tutto, si pronuncia sulleistanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per occuparsi poi della mediazione.

Provvisoria esecutività: concessione e sospensione 

Il giudice nel corso della prima udienza del giudizio ordinario deve pronunciarsi sulle istanze relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecutività, ma in quali occasioni il giudice assume queste decisioni?

Il giudice concede la provvisoria esecutività nei seguenti casi:

  • il credito è fondato su certi documenti e quando il creditore ne fa richiesta (articolo 642 c.p.c). 
  • vi è il pericolo di un grave pregiudizio o il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore in grado di provare il credito. In questi casi il giudice può disporre una cauzione a carico del debitore e che l’esecuzione possa essere avviata prima del decorso del termine di cui all’articolo 482 c.p.c, ossia prima del termine minimo di 10 giorni o di quello indicato nel precetto a cui segue il pignoramento;
  • il debitore non fa opposizione nei termini o non si costituisce nel giudizio di opposizione. In questi due casi il debitore deve fare attenzione perché ai sensi dell’articolo 647 c.p.c comma 2, non potrà più proporre o proseguire nell’opposizione;
  • l’opposizione del debitore non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Il giudice se non l’ha già concessa, può concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo durante la prima udienza (art. 648 comma 1);
  • la provvisoria esecutività può essere limitata alle somme non contestate dal debitore, a meno che l’opposizione non sia stata proposta per vizi di procedura (art. 648 comma 1);
  • il soggetto che la richiede offre una cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (art. 648 c.p.c comma 2).

Il giudice, sempre nel corso della prima udienza può anche sospendere la provvisoria esecutività, se l’ha concessa ai sensi dell’articolo 642 c.p.c, in presenza gravi motivi.

La provvisoria esecutività può essere sospesa anche nel caso in cui il debitore si opponga al decreto dopo i termini concessi, qualora dimostri non aver avuto una conoscenza tempestiva del decreto per una irregolarità della notificazione o per il sopraggiungere di un caso fortuito o di una forza maggiore. 

Opposizione per decreto ingiuntivo: esiti

Abbiamo visto che il giudice nel corso della prima udienza offre alle parti del giudizio di opposizione la possibilità di trovare una soluzione in sede di mediazione. Può però accadere che le parti non si accordino e che quindi il giudizio prosegua.

In questo caso quali possono essere gli esiti dell’opposizione al decreto ingiuntivo?

Può accadere che le parti si accordino in giudizio (art. 652 c.p.c). In questo caso il giudice con ordinanza non impugnabile dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto o riduce la somma o la quantità delle cose dovute dal debitore.

Il giudice può rigettare l’opposizione con sentenza passata in giudicato o dichiarare estinto il procedimento, in questo caso il decreto ingiuntivo che ne sia privo acquista efficacia esecutiva.

Nel caso in cui invece il giudice accolga solo in parte l’opposizione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza, ma gli atti che siano già stati compiuti in base al decreto conservano i loro effetti anche se limitatamente alla somma o alla quantità ridotte dal giudice.

Leggi anche Opposizione a decreto ingiuntivo: a chi spetta avviare la mediazione dopo la riforma?”

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