Cos’è e come funziona l’opposizione a decreto ingiuntivo di cui si è occupata anche la riforma Cartabia regolandone il collegamento con la mediazione
L’opposizione a decreto ingiuntivo è una fase eventuale del procedimento speciale e sommario di ingiunzione disciplinato dall’articolo 633 all’articolo 656 del codice di procedura civile.
L’argomento merita una trattazione specifica perché l’ultima riforma del processo civile, che ha coinvolto anche il decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione, ha introdotto il nuovo articolo 5 bis, che si occupa proprio del collegamento tra la procedura di mediazione e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, fissando le seguenti regole:
Fatta questa premessa è necessario analizzare in breve procedimento per decreto ingiuntivo, compresa la fase eventuale dell’opposizione per comprendere al meglio anche il collegamento con
Il procedimento per ingiunzione è un procedimento speciale e sommario, che viene avviato nel caso in cui un creditore vanti un diritto di credito risultante da una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare la sua domanda. In base al contenuto dell’articolo 633 c.p.c il credito deve consistere in una somma liquida di denaro, in una quantità determinata di cose fungibili o in una cosa mobile determinata della quale il creditore ha diritto alla consegna.
Affinché il creditore possa richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sono necessarie però anche altre condizioni, prima tra tutte la prova scritta del credito. A questo proposito gli articoli 633, 634, 635 e 636 c.p.c dettano regole specifiche sulle prove scritte dei vari tipi di credito sulla base dei quali il creditore può fare domanda per decreto ingiuntivo.
Sono considerate ad esempio prove scritte idonee a ottenere un decreto ingiuntivo le scritture private, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all’articolo 2214 e seguenti del codice civile, le parcelle degli avvocati corredate dal parere del consiglio dell’ordine di appartenenza e altre ancora.
Per richiede il decreto ingiuntivo il creditore deve presentare un ricorso al giudice di pace o al tribunale che sarebbe competente in una causa ordinaria, fatte salve alcune eccezioni.
Il ricorso deve contenere i requisiti indicati nell’articolo 125 c.p.c e quelli indicati dall’articolo 638 c.p.c. Il ricorso poi deve essere depositato in cancelleria con i documenti dai quali risulta la prova del credito vantato.
A questo punto il giudice può prendere diverse decisioni.
Ottenuto il decreto ingiuntivo il creditore deve notificarlo per copia autentica al debitore entro 60 giorni dalla sua pronuncia (se la notifica deve essere effettuata in Italia) o entro 90 giorni (se la notifica deve essere eseguita all’estero). Il mancato rispetto di questi termini fa perdere efficacia al decreto ingiuntivo, il creditore però non perde il diritto di ripresentare la domanda per ottenerlo.
Tutta questa prima fase di presentazione del ricorso, accoglimento, emissione del decreto ingiuntivo e notifica al debitore si realizza senza contraddittorio tra creditore e debitore; solo con l’opposizione di quest’ultimo soggetto si apre un giudizio a cognizione piena che consente a entrambe le parti di esercitare pienamente il proprio e rispettivo diritto di difesa.
Il debitore che nei termini concessi dal giudice si opponga alla richiesta di pagamento o di consegna indicata nel decreto ingiuntivo con atto di citazione in opposizione (da notificare al ricorrente e da proporre davanti all’ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), avvia un giudizio nelle forme ordinarie.
Ed è proprio durante la prima udienza del giudizio a cognizione piena che il giudice, prima di tutto, si pronuncia sulleistanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per occuparsi poi della mediazione.
Il giudice nel corso della prima udienza del giudizio ordinario deve pronunciarsi sulle istanze relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecutività, ma in quali occasioni il giudice assume queste decisioni?
Il giudice concede la provvisoria esecutività nei seguenti casi:
Il giudice, sempre nel corso della prima udienza può anche sospendere la provvisoria esecutività, se l’ha concessa ai sensi dell’articolo 642 c.p.c, in presenza gravi motivi.
La provvisoria esecutività può essere sospesa anche nel caso in cui il debitore si opponga al decreto dopo i termini concessi, qualora dimostri non aver avuto una conoscenza tempestiva del decreto per una irregolarità della notificazione o per il sopraggiungere di un caso fortuito o di una forza maggiore.
Abbiamo visto che il giudice nel corso della prima udienza offre alle parti del giudizio di opposizione la possibilità di trovare una soluzione in sede di mediazione. Può però accadere che le parti non si accordino e che quindi il giudizio prosegua.
In questo caso quali possono essere gli esiti dell’opposizione al decreto ingiuntivo?
Può accadere che le parti si accordino in giudizio (art. 652 c.p.c). In questo caso il giudice con ordinanza non impugnabile dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto o riduce la somma o la quantità delle cose dovute dal debitore.
Il giudice può rigettare l’opposizione con sentenza passata in giudicato o dichiarare estinto il procedimento, in questo caso il decreto ingiuntivo che ne sia privo acquista efficacia esecutiva.
Nel caso in cui invece il giudice accolga solo in parte l’opposizione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza, ma gli atti che siano già stati compiuti in base al decreto conservano i loro effetti anche se limitatamente alla somma o alla quantità ridotte dal giudice.
Leggi anche “Opposizione a decreto ingiuntivo: a chi spetta avviare la mediazione dopo la riforma?”
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