Nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo la riforma Cartabia stabilisce che è onere del creditore opposto avviare la mediazione
Mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo
La riforma Cartabia, che è stata attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, ha modificato in modo profondo il decreto legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione civile per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Una delle modifiche più significative è rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 5 bis dedicato al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
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Il legislatore ha stabilito che quando una parte intraprende un ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è obbligatoria.
La ragione è chiara. Il legislatore ha ritenuto di dover collocare la mediazione solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
La mediazione quindi diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo.
Il motivo va ricercato anche nella principale caratteristica del processo monitorio: il contraddittorio differito alla fase successiva e incerta dell’opposizione.
Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere di avviare la mediazione
Non è questa però la modifica della riforma di maggiore interesse.
L’aspetto più importante riguarda l’individuazione del soggetto che deve intraprendere la mediazione quando si apre la fase di opposizione e che prevede il deposito dell’istanza presso un organismo abilitato come ADR Center.
Per anni la giurisprudenza di merito e di legittimità sono state in disaccordo sulla questione. Difficile stabilire chi, tra debitore e creditore, avesse l’onere di avviare la mediazione in fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
L’avvio della mediazione è onere del creditore: le ragioni delle Sezioni Unite
Risolutiva sulla questione è stata la sentenza a Sezione Unite civili della Cassazione n. 19596 del 18 settembre 2020.
Al termine della lunga motivazione le SS.UU., in contrasto con la storica sentenza n. 24629/2015 hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le ragioni di questa conclusione sono diverse:
- In giudizio spetta all’attore chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, così come l’istanza da presentare in mediazione. E’ più logico quindi pensare che sia il creditore a dover indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, non certo il debitore.
- La legge prevede che sia il soggetto che intende agire in giudizio a dover prima attivare la mediazione. Questa posizione nel ricorso per decreto ingiuntivo è rivestita dal creditore.
- L’effetto favorevole della domanda di mediazione, che consiste nella interruzione della prescrizione, si produce in favore del creditore, ma non avrebbe senso che si producesse per un’iniziativa del debitore.
L’intervento della riforma Cartabia
Ora, con l’intervento del legislatore, tutto questo viene sancito nero su bianco dalla riforma Cartabia.
L’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 su questo aspetto, infatti, è molto chiaro.
Al comma 1 dispone infatti che “nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.