Il Consiglio dei Ministri, in data 17/03/2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Tali modifiche sono frutto delle proposte avanzate dalla “Commissione Pagni” per l’elaborazione di interventi sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, istituita con decreto del 22 aprile 2021 dalla Ministra Cartabia e prorogata con successivo decreto del 22 settembre 2021.
La Direttiva UE 2019/2023 cd “Insolvency”, ha come fine quello di armonizzare le normative degli Stati membri sulla crisi d’impresa per garantire un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore tutela della libertà di circolazione all’interno dell’Unione.
Lo schema di decreto modifica principalmente quattro punti:
- le misure di allerta precoce e accesso alle informazioni;
- i quadri di ristrutturazione preventiva;
- le procedure di esdebitazione e le interdizioni;
- l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Misure di allerta eliminate e sostituite dalla Composizione negoziata della crisi
L’articolo 3 della direttiva 2019/2023 sostituisce le misure di allerta con l’esistente composizione negoziata (D.L. 118/21) e rivede le procedure di segnalazione all’imprenditore in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati – A.D.E. , A.D.E.R. INPS e INAIL e la piattaforma telematica della composizione negoziata ( da Art. 30 ter a 30 sexies ex D.L. 6/11/21 coordinato con la L. di conversione 29/12/21). Aspetto importante è che nella nuova formulazione del Titolo II non sono più previsti gli indicatori della crisi né l’intervento del Pubblico ministero e viene eliminato l’OCRI.
In particolare :
- l’obbligo del debitore di depositare, unitamente al ricorso, un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13 del Codice della Crisi (con l’effetto evidente di agevolare le valutazioni dell’esperto e di velocizzare la composizione negoziata);
- l’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e altre banche dati (nuovo art. 14 CCII);
- lo scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata (nuovo art. 15 CCII);
- la scomparsa del riferimento alla pandemia Covid-19 come causa dell’eccessiva onerosità nel caso di richiesta di rideterminazione del contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica;
- i limiti all’accesso alla composizione negoziata in pendenza di un procedimento per l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alla liquidazione giudiziale anche nelle ipotesi di cui all’art. 44, comma 1, lett. a) e 54, comma 3, o ai sensi dell’art. 74 del Codice. La disposizione si applica anche in caso di rinuncia dell’imprenditore alle domande sopra indicate nei quattro mesi precedenti la presentazione dell’istanza.
- L’art. 3, comma 3, del Ccii stabilisce ora il contenuto essenziale delle misure per rilevare tempestivamente i segnali di crisi. Esse devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme ora definititi;
- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo 13 del Ccii.
I segnali di allarme vengono codificati e sono:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1, il quale si occupa di definire le soglie in base alle quali i creditori pubblici devono procedere alla segnalazione anticipata per la emersione della crisi.
L’Inps, l’Inail, e l’Agenzia delle entrate-riscossione segnaleranno all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali superiore a determinate soglie di mancati pagamenti. L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di Cnc.
- l’obbligo di consultazione sindacale in capo al datore di lavoro ( nuovo comma inserito nel corpo dell’articolo 4 del Codice della Crisi) che stabilisce che occupi più di quindici dipendenti e che intenda adottare le misure previste nell’ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva. In tale contesto i soggetti sindacali sono informati delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.
- Accesso l’accesso alle informazioni e alla lista di controllo particolareggiata per agevolare le PMI a ristrutturarsi a basso costo: in una sezione dedicata alla crisi d’impresa, nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione. E’ inoltre resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze e dimensioni delle imprese, contenente indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento (art. 5-bis CCII).
Inoltre La previsione è orientata ad incoraggiare i debitori che iniziano ad avvertire difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. Ed infatti, quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. Per tale ragione la presenza di informazioni chiare, aggiornate, concise e di agevole consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva è fondamentale per le PMI.
Quadri di ristrutturazione
Rispetto ai quadri di ristrutturazione, come si legge in un comunicato del Ministero della giustizia, il decreto cerca di implementare le procedure che consentono di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Il principale intervento riguarda la normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, mentre risultano solo marginali i ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore.
In generale si può affermare che le modifiche ambiscono a garantire maggiore libertà di azione dell’imprenditore, a valorizzare il consenso dei creditori e a ridurre, in un’ottica di efficienza e rapidità del processo di ristrutturazione, il ruolo del tribunale. Tra le altre cose, sono state modificate le regole di maggioranza e le regole di distribuzione dell’attivo concordatario, affiancando alla regola della priorità assoluta quella della priorità relativa.
Esdebitazione e interdizioni
La disciplina su esdebitazione e interdizioni presente nel Codice della crisi d’impresa era già ampiamente conforme alla direttiva Insolvency. Per consentire all’imprenditore la ripresa delle attività economiche, è stato unicamente necessario collegare all’esdebitazione anche il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all’articolo 22 par. 1 della direttiva.
Insolvenza ed esdebitazione
In ultimo, in tema di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, si è intervenuti per aumentare l’efficienza e la rapidità delle procedure e così dare attuazione agli artt. 26 e 27 della direttiva.
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nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza