Meno limiti per i mediatori che vogliono diventare esperti della giustizia riparativa

Il Dm del 15 dicembre 2023 amplia i requisiti soggettivi, riduce l’incompatibilità e accorcia i termini si iscrizione agli elenchi dei mediatori esperti in giustizia riparativa

In GU il Dm Giustizia sulla mediazione per la giustizia riparativa

Accolte le richieste del CNF di eliminare il requisito della non iscrizione all’albo dei mediatori civili, commerciale e familiari per potersi iscrivere nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Cancellata anche l’incompatibilità tra l’attività di avvocato e quella di mediatore esperto quando il soggetto ha entrambe le abilitazioni nell’ambito del circondario della Corte di Appello. L’incompatibilità permane, ma solo all’interno del circondario del Tribunale.

A sancire tutte queste novità è il Dm del 15 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2024, che va a modificare il testo del decreto ministeriale del 9 giugno 2023. Vediamo più in dettaglio le modifiche appena descritte.

Cambiano i requisiti soggettivi

Dal DM del 9 giugno 2023 viene soppressa la lettera a) dell’articolo 9, dedicato ai requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso coloro che chiedono di essere inseriti nell’elenco dei mediatori esperti abilitati a condurre i programmi di giustizia riparativa.

Con la eliminazione di questa disposizione, si elimina li limite previgente previsto per i mediatori civili, commerciali e familiari di potersi iscrivere nell’elenco dei mediatori che si occuperanno di giustizia riparativa. La scelta di ampliare il novero dei soggetti che possono iscriversi all’elenco dei mediatori esperti nei programmi di giustizia riparativa consegue alle poche di domande di iscrizione avanzate. 

Incompatibilità limitata al circondario del Tribunale

L’altra novità è rappresentata dalla modifica del comma 3 dell’art. 19 del Dm giustizia del 9 giugno 2023, dedicato alle Cause di incompatibilità dei mediatori esperti.

Con la sostituzione del termine “distretto di corte d’Appello” con quello di “circondario del Tribunale”, l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediatore esperto e quella di avvocato viene territorialmente limitata al circondario del Tribunale. 

Detta incompatibilità, anche se ridotta, non riguarda però il solo mediatore esperto che svolga anche in modo prevalente la professione forense nel circondario del tribunale. Essa coinvolge anche gli associati dello studio legale, i soci della società di professionisti, i membri della associazione professionale, i coniugi, i conviventi, i parenti fino al 2° grado e gli affini entro il 1° grado.

Cambiano i termini per presentare la domanda di inserimento nell’elenco

Sostituito infine l’articolo 21 del Dm del 9 giugno 2023, contenente la disciplina transitoria.

Il testo originario, ora abrogato, prevedeva che: “Al fine dell’effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all’elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di cui all’art. 11, comma 1. Le domande di iscrizione all’elenco ai sensi dell’art. 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell’attestazione di cui all’art. 8, comma 5.”

L’articolo 3 del DM del 15 dicembre 2023 dispone invece questi nuovi termini:

  • le domande di iscrizione all’elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all’art. 11, comma 1;
  • Le domande di iscrizione all’elenco ai sensi dell’art. 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell’attestazione di cui all’art. 8, comma 5.”

Leggi anche questo interessante articolo “Mediazione penale in Italia, limiti e prospettive.”

Scarica DM 9 giugno 2023

Scarica DM 15 dicembre-2023-GU-n.-11-del 15.01.2024

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